Regione Toscana
norma

 
AMBASCIATA COLOMBIANA  
NOTA 16 settembre 2015
  In materia di certificazione dei redditi  
 


 
  urn:nir:ambasciata.colombiana:nota:2015-09-16;nir-1

 

L'Ambasciata della Repubblica di Colombia in ltalia presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Servizio Affari Giuridici Contenzioso Diplomatici e Trattati; Ufficio II e rivolgendosi alla Sua consueta cortesia, ha l'onore di richiedere il Suo gentile intervento affinché si compiaccia di voler comunicare alle competenti autorità di giustizia italiane, sull'impossibilità per i cittadini colombiani non abbienti, di corredare l'istanza diretta ad ottenere il Patrocinio a spese dello Stato italiano di una certificazione rilasciata dalle competenti autorità consolari ai sensi degli artt. 79 e 94 del DPR 115/2002  e, pertanto, di considerare l'ammissibilità ai beneficio del gratuito patrocinio sostituendo tale certificazione con una dichiarazione sostitutive di certificazione (cosiddetta Autocertificazione) per i seguenti motivi.

Si osserva che, per ottenere l'assistenza di un avvocato e/o di un consulente tecnico a spese detto Stato italiano, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare di essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.369,24 tramite una certificazione consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell'autocertificazione indicando anche gli accertamenti eseguiti per eventuali ulteriori controlli.

Allo stato attuale della legislazione colombiana in materia, invece, vale a dire, decreto n. 624/1989, Legge n. 1607/2012  , Risoluzione n. 3283/2009 e Decreto 4048/2008, l'unico ente competente in Colombia per il rilascio di una certificazione attestante i redditi percepiti oppure per eventuale verifica della veridicità di equipollente certificazione rilasciata da parte dell'interessato, è la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN - la quale tuttavia potrà rilasciare detta certificazione soltanto a coloro i quali percepiscono un reddito superiore a COP $ 3200.000 mensili (circa Euro 938,07).

La DIAN, conseguentemente è esonerata da rilascio di una certificazione a tutte le persone non abbienti o che percepiscano un reddito inferiore al suindicato.

Si rivela, inoltre, che l'art 29 del Decreto colombiano 836/1991 consente al lavoratore autonomo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di comprovare il proprio reddito tramite la sottoscrizione di un'autocertificazione. Nel caso degli impiegati, invece, il loro reddito sarà dimostrato tramite il "Certificado de bienes y rentas" che ogni anno viene rilasciato dai relativi datori di lavoro (Decreto 624/ 1989, art. 379). L'art. 49 del Decreto colombiano n. 262312014, inoltre, contempla il divieto da parte di qualunque ente di diritto pubblico o di diritto privato di esigere la presentazione di una copia della dichiarazione dei redditi alle persone fisiche esonerata dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dello Statuto Tributario (c.d. Statuto dei diritti dal Contribuente).

Per quanto sopra esposto, dunque, il cittadino colombiano che percepisce un reddito inferiore ad Euro 938,07 o non abbiente risulta impossibilitato ad attestare il proprio reddito tramite una certificazione rilasciata da parte dell'Ente competente colombiano - DIAN - ed in ogni caso qualunque cittadino colombiano è altresì impossibilitato alla presentazione di una certificazione consolare relativa al proprio reddito, essendo la DIAN l'unico ente competente in Colombia a tale funzione, davanti alla quale l'eventuale interessato potrà agire soltanto direttamente o tramite procuratore presso le sedi Operative presenti in territorio colombiano.

Considerando che l'art. 94 del DPR italiano n. 115/2002 dispensa i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dal corredare l'istanza per il beneficio al gratuito patrocinio con una codificazione del Consolato di appartenenza, nel caso di comprovata impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità", l'Ambasciata della Repubblica di Colombia in ltalia ringrazia l'Onorevole Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per la gestione che vorrà gentilmente svolgere affinché le Autorità giudiziarie, in particolar modo gli Ill.mi Presidenti dei Tribunali, nonché le Autorità italiane competenti, vengano a conoscenza e prendano atto dell'impossibilità dei cittadini colombiani ad ottenere una certificazione da parte dei consolati della Colombia presenti in Italia che attesti la veridicità del reddito dichiarato ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato italiano.

L'Ambasciata della Colombia in Italia, pertanto, si permette di chiedere cortesemente all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale che i cittadini colombiani possano accedere all'assistenza di un avvocato e di un consulente tecnico a spese dello Stato italiano, corredando l'istanza a tale beneficio con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosiddetta Autocertificazione) ai fini di garantire e tutelare i diritti fondamentali al giusto processo e alla difesa senza limitazione alcuna.

L'Ambasciata della Repubblica di Colombia in Italia ringrazia l'Onorevole Ministero degli Affari Esteri e dlla Cooperazione internazionale, Servizio Affari Giuridici e Contenzioso, Diplomatici e Trattati, Ufficio II per l'attenzione che dispenserà al contenuto della presente e coglie l'occasione per rinnovare i sensi della più alta considerazione.

Roma, 16 settembre 2015