Regione Toscana
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2003, n. 3298
  Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.  
 
  Vigente al 16/02/2020 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:ordinanza:2003-07-03;3298

Visto l' art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398  ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189  ;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002  , con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2002, n. 3244  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, n. 3262  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003, n. 3287  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2003;

Considerato l'aggravamento della situazione emergenziale determinata dai recenti sbarchi di clandestini sulla costa del territorio della Regione siciliana;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre ulteriori misure di carattere straordinario, al fine di contrastare più efficacemente la grave situazione emergenziale determinata dagli arrivi di clandestini sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle misure di espulsione ed alla dislocazione territoriale dei centri di permanenza temporanea e di assistenza;

Vista la nota prot. n. 11050/110(4)/Sett.Sic.e Prot. civ. del Ministero dell'interno - Ufficio di Gabinetto, in data 26 giugno 2003;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Acquisita l'intesa con la Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:


   
  Art. 1.   
  1.  In relazione all'aggravamento della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, determinato da nuovi sbarchi di clandestini sulla costa del territorio della Regione siciliana, le disposizioni contenute nelll'ordinanza n. 3287/2003 si applicano anche nel territorio della regione medesima.
 
 
  Art. 2.   
  1.  Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3244/2002  , n. 3262/2003, e n. 3287/2003 citate in premessa, si applicano anche per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento delle strutture destinate alle attivita' di prima assistenza e di soccorso previste dall' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  .
 
  2.   
All' art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3244/2002  , dopo le parole «  
nonchè all'acquisto onoleggio di automezzi
» sono aggiunte le parole «  
e di apparecchiatureinformatiche
».
 
  3.   
All' art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287/2003  , dopo le parole «   » e' aggiunto il seguente periodo «  
e per lespese di interpretariato e per quelle relative all'attuazione deiprogrammi di collaborazione internazionale e delle intese operativedi cui all' art. 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286  .
».
 
 
  Art. 3.   
  1.  Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3287/2003, il capo del Dipartimento delle libertà civile e dell'immigrazione del Ministero dell'interno provvede, deroga alla normativa vigente, alla conclusione di contratti di appalto o di acquisto di cosa futura, a trattativa privata, anche con affidamento diretto, sulla base di scelte di carattere fiduciario, in relazione alla somma urgenza inerente alla realizzazione delle opere necessarie, operate dal medesimo capo del Dipartimento.
 
  2.   
All' art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3244/2002  , cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3287/2003, e' aggiunto il seguente periodo «  
Articoli 1472 e 1655 e seguenti delcodice civile
».
 
 
  Art. 4.   
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno, cosi' come integrati dalle risorse finanziarie previste per l'anno 2002, dall' art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002  .
 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 3 luglio 2003

Il Presidente: Berlusconi