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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2013, n. 76
  Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'Interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.  
 
  Vigente al 29/11/2022 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:ordinanza:2013-04-11;76

Indice


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 

VISTO l' articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100  ;

VISTO in particolare l' articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012  dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225  trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992  ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002  con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011  con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che per la gestione delle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità in rassegna non è stata istituita una apposita contabilità speciale ma sono state utilizzate le risorse allocate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e gestite mediante le ordinarie procedure contabili;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell' articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100  , con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

VISTE le note del 25 ottobre 2012, del 24 dicembre 2012, dell'8 febbraio 2013 e del 29 marzo 2013 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

DI CONCERTO con iI Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE


   
  Art. 1   
  1.  Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e I'Asilo è responsabile delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale di cui in premessa.
 
  2.  Peri fini di cui al comma 1  , il Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, provvedendo preliminarmente alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale già nella propria disponibilità.
 
  3.  Il Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2  può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale operante presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno. Egli può avvalersi, altresì, delle Prefetture competenti per territorio, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
  4.  Limitatamente al completamento degli interventi già avviati presso il C.I.E. di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed il C.I.E. di Palazzo San Gervasio (Potenza), il Direttore Centrale di cui al comma 2  è autorizzato, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, a derogare ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi:
   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  , e successive modifiche e integrazioni, articoli 6; 7; 8; 10; 11, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 10; 12; 13, commi 1, 2, 3 e 4; 17, comma 4; 27; 48; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 62; 63; 65, comma 1; 66; 67; 69, comma 3; 70; 80; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 98; 112; 114; 118; 121; 122; 123; 124; 125; 127, comma 3; 128; 132, commi 1, 4 e 5; 140; 221; 224, comma 1; 225, comma 1; 226; 238, comma 3; 241 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.
 
  5.  La Commissione Tecnico-consultiva istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287 del 23 maggio 2003 cessa la sua attività alla scadenza dello stato di emergenza, stabilita al 31 dicembre 2012.
 
  6.  Per il completamento degli interventi già avviati presso il C.I.E. di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed il C.I.E. di Palazzo San Gervasio (Potenza) di cui al comma 5  , ammontanti rispettivamente ad euro 10.000.000,00 e ad euro 3.530.000,00, la cui ultimazione è prevista per iI 31 dicembre 2013, si provvede, quanto ad 10.530.000,00, a carico delle somme iscritte nel conto dei residui del cap. n. 7351 "Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili", piano gestionale 2 "Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, ecc." e, quanto ad Euro 3.000.000,00, a carico delle disponibilità in conto competenza del medesimo capitolo n. 7351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno 2013.
 
  7.  Il Direttore Centrale di cui ai comma 2  , a seguito del completamento degli interventi di cui al comma 6  , provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, 11 aprile 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: F. Gabrielli