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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 marzo 2022, n. 873
  Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
 
  Vigente al 01/02/2023 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2022-03-06;873

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  , ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

CONSIDERATO che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

CONSIDERATO che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";

CONSIDERATA l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16  , recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87  , recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ed in particolare l'articolo 9-quater;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, recante "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;

VISTA la circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022  , della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, contente "Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali";

RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16 del 2022  ;

RAVVISATA la necessità di consentire che le persone che provengono dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto possano raggiungere tempestivamente, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, le strutture di cura e o assistenza sanitaria, il domicilio o altro luogo di accoglienza, nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche utilizzando a tal fine i mezzi di trasporto di cui all' articolo 9-quater del decreto legge n. 52 del 2021  ;

RAVVISATA la necessità di assicurare il tempestivo accesso all'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con particolare riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori misure di profilassi necessarie, preservando altresì le misure di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 e le attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale anche in relazione ad altre patologie;

DATO ATTO degli esiti della riunione di coordinamento svoltasi in data 5 marzo 2022 cui hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 3990 del 6 marzo 2022 del Ministero della salute;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DISPONE


   
  ART. 1 

(Modello operativo)

 
  1.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all' articolo 1  dell' OCDPC n. 872/2022  citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Nella struttura di coordinamento nazionale, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all' articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 
 
  2.  La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 
 
  ART. 2 

(Disposizioni di carattere sanitario)

 
  1.  Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022  citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.
 
  2.  Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all' articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  , convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1 , se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispostivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
 
  3.  Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
 
  4.  Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3  , è necessario procedere tempestivamente all'offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell'infanzia.
 
  5.  Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione al regime di 'straniero temporaneamente presente' (codice 'STP'), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.
 
  6.  Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all' articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52  , convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  , le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.
 
  7.  I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano il tempestivo accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati dal presente articolo oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della salute.
 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 06 marzo 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Fabrizio Curcio