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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 maggio 2022, n. 895
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
 
  Vigente al 01/02/2023 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2022-05-24;895

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1  ed in particolare gli articoli 25  , 26  e 27  ;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario";

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , recante: "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  , ed in particolare l'articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , ora abrogato;

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21  , recante: "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022 e n. 883 del 31 marzo 2022, recanti: "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

RAVVISATA la necessità di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

RAVVISATA la necessità di integrare e aggiornare talune disposizioni già adottate con le richiamate precedenti ordinanze, con particolare riferimento all'operatività del Dipartimento della protezione civile e dei Commissari delegati e Presidenti delle province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché al trattamento dei dati finalizzati alla corretta gestione delle misure assistenziali attivate;

RITENUTO di dover definire e regolare un adeguato insieme di azioni finalizzate ad assicurare il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza delle diverse misure assistenziali attivate, con particolare riferimento a quelle poste in essere in attuazione dell'art. 31 del richiamato decreto legge n. 21 del 2022  , integrando l'attività dei centri di competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all' art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018  ai fini della raccolta e gestione dei dati e della valutazione di impatto delle misure medesime;

VISTA la proposta di collaborazione avanzata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR) e la positiva valutazione del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si inquadra nell'ambito di una più ampia azione, promossa dal medesimo Dipartimento, di sostegno, protezione e supporto all'inclusione delle persone provenienti dall'Ucraina, anche al fine di mitigare il rischio di violenza di genere e quello di tratta e grave sfruttamento;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 marzo 2022 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui sono state prorogate, sino al 30 aprile 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2022, n. 100, con cui sono state ulteriormente prorogate, sino al 31 maggio 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

VISTA la richiesta formulata dal Ministero della Salute volta ad integrare le misure in materia di assistenza sanitaria già introdotte con le richiamate ordinanze;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DI CONCERTO con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DISPONE


   
  ART. 1 

(Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale)

 
  1.   
All'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022 le parole "  
previamente individuato
" sono sostituite dalle parole "  
autorizzato dal Capo del Dipartimento su proposta del Direttore della DICOMAC,
".
 
 
  ART. 2 

(Istituzione del Comitato per il coordinamento dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento)

 
  1.  Per assicurare il coordinamento unitario dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, attivate a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento si avvale di un apposito Comitato, costituito con proprio provvedimento e composto da rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati.
 
  2.  Con il provvedimento di cui al comma 1  sono disciplinate, altresì, le modalità di organizzazione dell'attività del Comitato, anche prevedendone l'articolazione in due commissioni riferite alle specifiche misure assistenziali introdotte dalla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21  .
 
  3.  La partecipazione all'attività del Comitato di cui al comma 1  è assicurata a titolo gratuito, nell'ambito dei rispettivi doveri d'ufficio, e non comporta l'erogazione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  ART. 3 

(Controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e attività ispettive e di vigilanza sull'insieme delle misure attivate)

 
  1.  Allo scopo di assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, espletate in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, in ordine alle misure di cui all' articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21  , il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle Prefetture interessate un contributo forfettario in misura pari al 5% dell'importo complessivo dei servizi di accoglienza diffusa effettivamente attivati nell'ambito del rispettivo territorio di competenza, fino alla relativa scadenza. Il contributo viene erogato in anticipazione, nella misura del 50%, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa e, per il restante 50%, a saldo alla conclusione dell'attività, entro il limite massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente comma si provvede mediante indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, prevedendo, in particolare, che le predette risorse possano essere impiegate a diretto supporto e potenziamento dell'operatività delle strutture tecniche e amministrative degli enti beneficiari, ovvero possano essere destinate, da quest'ultimi, all'acquisizione di servizi finalizzati allo scopo.
 
  2.  Allo scopo di assicurare la vigilanza sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in relazione ai soggetti beneficiari, sia agli enti e soggetti gestori, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato:
   a) a collaborare con il Corpo della Guardia di Finanza, in conformità a quanto previsto dalla vigente convenzione stipulata in data 6 novembre 2019;
   b) a costituire e inviare in loco, in caso di necessità, su richiesta o per specifiche motivazioni, unità di ispezione composte da proprio personale oltre che, all'occorrenza, da rappresentanti eventualmente designati da enti e amministrazioni interessate. I relativi costi di missione sul territorio nazionale sono posti a carico delle risorse provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui in premessa e sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile alle citate amministrazioni che ne fanno richiesta.
 
  3.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera b)  , si provvede, entro il limite massimo di euro 100.000,00.
 
 
  ART. 4 

(Convenzione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR) per le attività a sostegno delle persone provenienti dall'Ucraina)

 
  1.  Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile, di intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, è autorizzato ad attivare forme di collaborazione, per i profili umanitari di competenza, mediante la sottoscrizione di una convenzione con la rappresentanza italiana dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR). Nell'ambito della convenzione di cui al presente articolo può essere, altresì, disciplinata l'acquisizione di informazioni, fornite in interoperabilità al Dipartimento della protezione civile, raccolte nei paesi limitrofi all'Ucraina, ai valichi di confine e agli eventuali hub di raccolta, relativamente alle intenzioni di viaggio verso l'Italia, onde consentire la migliore e più tempestiva pianificazione delle attività di assistenza e accoglienza sul territorio nazionale.
 
  2.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di cui al comma 1  si provvede entro il limite massimo di euro 875.000,00 a valere sulle risorse emergenziali di cui al capitolo 976 del centro di responsabilità 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono conseguentemente incrementate del medesimo importo mediante variazione compensativa dal capitolo 493 del centro di responsabilità 8 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
 
  ART. 5 

(Valutazione d'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa)

 
  1.  Al fine di valutare, anche in corso d'opera, l'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa di cui all' articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21  e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in riferimento ai beneficiari delle misure, sia agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti e del privato sociale impegnati nella relativa attuazione, sia alle amministrazioni territoriali e alle comunità interessate, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, con procedure d'urgenza, apposita convenzione con il proprio centro di competenza SDA Bocconi School of management, entro il limite di euro 200.000,00.
 
 
  ART. 6 

(Sistemi informativi per la gestione dell'emergenza)

 
  1.  Allo scopo di consentire i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo di sostentamento di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili al Dipartimento della protezione civile, con cadenza quotidiana o non appena presentino istanza di permesso di soggiorno per protezione temporanea, i nominativi e i codici fiscali delle persone ospitate nelle strutture allestite o reperite dai medesimi Commissari e Presidenti. La raccolta e la gestione delle predette informazioni avviene utilizzando il sistema DESIGNA, reso disponibile, a titolo gratuito nella forma del riuso, dal Dipartimento della protezione civile, ovvero utilizzando propri sistemi purché in grado di inviare i dati in interoperabilità applicativa al Dipartimento della protezione civile che garantirà anche il raccordo delle informazioni provenienti dagli altri soggetti coinvolti. A tale scopo, per sostenere i conseguenti costi operativi per la dislocazione del proprio personale e per la formazione degli operatori presso le strutture territoriali interessate, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad integrare, con apposito atto aggiuntivo, la convenzione in essere con il proprio centro di competenza 'Fondazione Eucentre', nel limite massimo di euro 150.000,00.
 
  2.  Per le finalità di cui al comma 1  , il Dipartimento della protezione civile acquisisce analoghi dati relativamente ai soggetti ospitati nella rete dei centri CAS e nel sistema SAI di competenza del Ministero dell'Interno e delle sue articolazioni territoriali.
 
 
  ART. 7 

(Integrazione deroghe)

 
  1.   
All' articolo 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  è aggiunto il seguente comma: "  
 
  7.  Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui all'emergenza in rassegna, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori provvedono con la procedura di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo, in deroga al comma 6 del citato articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del predetto decreto legislativo e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del richiamato articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle Prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  .
".
 
 
  ART. 8 

(Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022)

 
  1.   
L' articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022  è sostituito dal seguente: "  
 
  1.  Per la realizzazione delle attività di cui all' articolo 31 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21  , il Dipartimento della protezione civile, ai sensi e per gli effetti della predetta disposizione normativa, riceve dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento della protezione civile manterranno l'autonoma titolarità rispetto al trattamento dati effettuato.
".
 
 
  ART. 9 

(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

 
  1.  I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022  , dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa.
 
  2.  L'esenzione viene rilasciata al richiedente al momento dell'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022.
 
  3.  Il riconoscimento della misura di cui al presente articolo, è ricompreso nel rimborso forfettario di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  ART. 10 

(Modifiche all' articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022  )

 
  1.  In coerenza con quanto indicato in premessa, le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 30 aprile 2022, sono ulteriormente prorogate al 31 maggio 2022.
 
 
  ART. 11 

(Oneri e copertura finanziaria)

 
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari complessivamente ad euro 5.450.000,00 per l'anno 2022, si provvede:
   a)  per le misure di cui all' articolo 3, comma 1  , nel limite di euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, mediante utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie stanziate dall' articolo 31, comma 4, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21  , le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
   b)  agli oneri di cui all' articolo 3, comma 3  , all' articolo 5, comma 1  e all' articolo 6, comma 1  , nel limite complessivo di euro 450.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui in premessa.
 
 
  ART. 12 

(Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano)

 
  1.  Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 24 maggio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Fabrizio Curcio