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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 luglio 2022, n. 902
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
 
  Vigente al 01/12/2022 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2022-07-13;902

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  , ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.

883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022 e n. 898 del 23 giugno 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessita' di adottare le opportune misure organizzative per il proseguimento delle attivita' coordinate dal Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato di emergenza;

Ravvisata altresi' la necessita', in ragione dell'accresciuto volume delle richieste di informazioni ed assistenza al contact center del Dipartimento concernenti, in particolare, il contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 881/2022, di prevedere un temporaneo potenziamento di tale servizio per le sole esigenze connesse alla gestione dell'emergenza Ucraina, rafforzando altresi' il supporto tecnico necessario per la gestione del predetto contributo;

Ravvisata, infine, la necessita' di adottare ulteriori disposizioni di assistenza alla popolazione interessata dal contesto emergenziale in rassegna;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1 

Proseguimento dell'attivita' del Dipartimento della protezione civile fino alla scadenza dello stato di emergenza.

 
  1.  Il Dipartimento della protezione civile prosegue nel coordinamento, senza soluzione di continuita', delle seguenti attivita':
   a) raccordo tecnico-operativo e amministrativo con la Commissione europea, gli Stati esteri, la comunita' internazionale e le rappresentanze diplomatico-consolari sul territorio nazionale, raccolta delle informazioni necessarie per la formulazione, la modifica e la revoca delle richieste e offerte di assistenza internazionale;
   b) coordinamento degli interventi sanitari connessi all'evento;
   c) coordinamento operativo delle risorse logistiche impiegate per la gestione dell'emergenza, in modo particolare per quanto attiene alle attivita' finalizzate all'assistenza alla popolazione, pianificando ed organizzando la distribuzione e l'impiego delle risorse delle Componenti e Strutture operative;
   d) l'impiego e il coordinamento delle risorse del volontariato;
   e) raccordo delle attivita' di monitoraggio dei flussi di ingressi in Italia dei profughi svolte dagli soggetti coinvolti, delle attivita' connesse alle soluzioni per il trasporto dei profughi, assicurando la gestione delle attivita' connesse con il concorso nazionale di accoglienza dei profughi;
   f) elaborazione ed aggiornamento della mappatura delle disponibilita' di beni e materiali, alloggi e servizi offerti da soggetti esterni ed individuazione di possibili impieghi;
   g) coordinamento delle attivita' connesse alla gestione delle disponibilita' presenti nel sistema dell'accoglienza diffusa anche attraverso il rapporto con i soggetti del terzo settore e del privato sociale coinvolti.
 
  2.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, con apposito decreto, alla progressiva rimodulazione dell'articolazione operativa del Dipartimento, nonche' alla cessazione dell'attivita' della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022, entro il 1° agosto 2022, nonche' alla costituzione di apposita struttura di missione alla quale affidare, senza soluzione di continuita', lo svolgimento delle attivita' di coordinamento di cui al comma 1 . Alle attivita' della predetta struttura di missione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al personale in servizio presso la struttura di missione e' riconosciuto il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese previsto dall'art. 1 comma 1, dell'ordinanza n. 882/2022, entro il limite massimo di centoventicinque unita' e di cinquanta ore mensili pro-capite.
 
  3.  In ragione degli specifici ambiti di attivita', la citata struttura di missione opera in raccordo con i rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nelle attivita' per fronteggiare l'emergenza in rassegna.
 
 
  Art. 2 

Ulteriori disposizioni per la gestione del contributo di sostentamento di cui all' art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022  .

 
  1.  Per le finalita', di carattere temporaneo, strettamente connesse alla gestione delle procedure amministrative relative al contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, ivi comprese le necessita' di mediazione linguistica, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad integrare il servizio istituzionale di contact center per un periodo massimo di tre mesi, decorrenti dal 1° luglio 2022, nel limite massimo complessivo di euro 140.000,00.
 
  2.  Per le medesime finalita' di cui al comma 1  , il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato ad integrare, sino al termine dello stato di emergenza, il supporto tecnico-informatico in essere con il RTI Enterprise Services Italia S.r.l. nel limite massimo complessivo di euro 100.000,00.
 
  3.  Gli oneri finanziari discendenti dall'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 240.000,00 euro, sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.
 
 
  Art. 3 

Integrazione delle competenze dei Commissari delegati e Presidenti delle province autonome

 
  1.  I Commissari delegati nominati ai sensi dell' ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono provvedere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) della citata ordinanza n. 872/2022, anche all'organizzazione di trasporti collettivi, a fronte di espresse richieste, per il definitivo rientro nel Paese di provenienza dei profughi, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza.
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 13 luglio 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio