Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
CONSIGLIO DI STATO  
PARERE 9 luglio 2014, n. 1091
  Oggetto: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo.  
 


 
  urn:nir:consiglio.stato:parere:2014-07-09;1091


 

Interpretazione dell' articolo 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77  , che limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani; possibilità di disapplicare tale disposizione, nella parte in cui limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani, per il contrasto con la normativa comunitaria in materia di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri. Quesito.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 29/0002649 in data 12/06/2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso.

Con relazione trasmessa con nota prot. n. 29/0002649 in data 12/06/2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato, circa l'interpretazione dell' articolo 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77  , il quale, nel testo modificato dal comma 5 dell'articolo 42, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98  , testualmente, prevede che: "1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.".

In particolare, il Ministero interpellante chiede:

1) se tale disposizione, nella parte in cui limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani, si ponga in contrasto con gli articoli 18 e 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (concernenti, rispettivamente, la non discriminazione dei cittadini dell'Unione e la libera circolazione dei lavoratori), nonché con l'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE (per quanto riguarda i cittadini comunitari e i loro familiari), con l'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE (per quanto riguarda i cittadini extracomunitari lungosoggiornanti), con l'articolo 26 della direttiva 2004/83/CE , ora abrogato e sostituito dall'articolo 26 della direttiva 2011/95/UE , di analogo contenuto (per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale);

2) in caso di risposta positiva al quesito precedente, se, nell'emanare due bandi straordinari concernenti, rispettivamente, la selezione di volontari da impiegare nei progetti di accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili (ai sensi dell' articolo 1, della legge n. 288/2002  , dell' articolo 40 della legge n. 289/2002  e del D.P.C.M. 4 novembre 2009 , pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010), e la selezione di volontari da impiegare nei progetti autofinanziati dalle Regioni (ai sensi dell' articolo 11, co. 1, lett. b) della legge n. 64/2001  ), il Dipartimento della gioventù del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri possa disapplicare l' articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002  , consentendo anche ai cittadini stranieri di accedere al servizio civile.

Precisa il Ministero interpellante che il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei bandi emanati per la selezione dei volontari del servizio civile nazionale, ha sempre previsto il requisito della cittadinanza italiana, e, conseguentemente, negato l'accesso dei cittadini stranieri, ritenendo che tale servizio, quale modalità alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari, anche dopo aver acquisito carattere volontario a seguito della sospensione della leva obbligatoria, è ispirato al dovere di difendere la Patria, di cui all' articolo 52 Cost.  La limitazione dell'accesso al servizio civile dei soli cittadini italiani, operata dall' articolo 3, comma 1, del predetto d.lgs. n. 77 del 2002  , è stata, quindi, reputata giustificata in quanto la difesa della Patria non può che essere riservata a questi ultimi.

Tale circostanza, prosegue l'Amministrazione richiedente, ha determinato l'insorgenza di un cospicuo contenzioso innanzi al Giudice ordinario, poiché i cittadini stranieri hanno impugnato i bandi in questione, dai quali erano esclusi, a motivo del loro asserito carattere discriminatorio.

In particolare, Il Tribunale di Milano, con ordinanza R.G. 14219/2013, notificata il 25 novembre 2013, ha dichiarato il carattere discriminatorio dell'articolo 3 dell'ultimo bando nazionale, emanato per l'anno 2013 (pubblicato sul sito istituzionale del predetto Dipartimento in data 4/10/2013), nella parte in cui richiedeva il possesso del requisito della cittadinanza italiana.

Lo stesso Dipartimento, al fine di dare esecuzione alla predetta ordinanza, con decreto del 4/12/2013, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per i cittadini stranieri, fissandolo al 16/12/2013 e precisando che la valutazione di tali domande di partecipazione sarebbe stata effettuata con riserva, poiché si attendeva l'esito del giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della predetta ordinanza.

L'Amministrazione richiedente, fornisce, quindi, informazioni circa gli orientamenti giurisprudenziali, non del tutto conformi, formatisi sulla questione dell'accesso dei cittadini stranieri al servizio civile, nonché sullo scambio di corrispondenza con la Commissione europea.

In particolare, il Tribunale e la Corte di appello di Brescia, in primo e in secondo grado, con riferimento al contenzioso concernente il bando del 2011, hanno affermato il carattere non discriminatorio del requisito concernente il possesso della cittadinanza italiana, mentre la Corte d'appello di Milano, con riferimento al medesimo bando del 2011, ha ritenuto che il requisito in questione avesse carattere discriminatorio. Avverso tali pronunzie risultano pendenti giudizi in grado d'appello.

La Commissione europea ha aperto due casi EU Pilot (cd. procedure di "pre-infrazione") nei confronti dell'Italia, ritenendo che il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile, previsto dall' art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 77 del 2002  , abbia carattere discriminatorio.

Un primo caso (n. 1178/10/JLSE) è stato aperto per l'asserita non conformità della citata disposizione agli articoli 18 e 24 del Trattato sul funzionamento dell'UE e all'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE , a causa dell'esclusione dei cittadini comunitari e dei loro familiari dall'accesso al servizio civile: la risposta fornita dalle autorità italiane è stata rigettata dalla Commissione europea in data 08/11/2010, anche se, allo stato, non risulta ancora aperta una procedura di infrazione.

Successivamente, in un secondo caso (n. 5832/13/HOME), la Commissione ha ritenuta che la disposizione di diritto interno di cui trattasi si ponga in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE ) (concernente i cittadini extracomunitari lungosoggiornanti) e con l'articolo 26 della direttiva 2004/83/CE (concernente i beneficiari di protezione internazionale): il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, con nota in data 13/01/2014, n. 0000866 ha fornito le proprie argomentazioni a sostegno della compatibilità con l'ordinamento comunitario della normativa di diritto interno ribadendo che la limitazione dell'accesso al servizio civile nazionale ai soli cittadini italiani è coerente con la mission dell'istituto (la "difesa della Patria", mantenuta anche nel passaggio dalla forma obbligatoria a quella volontaria), che si identifica con quella delle Forze Armate, nell'ambito delle quali non è ammessa la partecipazione di cittadini stranieri. Ciò tenuto conto, da un lato, del fatto che il fondamento del servizio civile va rinvenuto, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 228/2004), non già nell' articolo 2 Cost.  concernente il principio di solidarietà sociale, diversamente dall'istituto dei servizi civili regionali, istituiti nelle singole regioni, secondo la distinzione evidenziata sempre dal Giudice delle leggi (sentenza n. 309/2013), bensì nella cura di "interessi unitari e nazionali", riconducibili alla "difesa della Patria", di cui all' articolo 52 Cost.  - il che ne giustifica la riserva ai soli cittadini italiani -, dall'altro, della circostanza che le disposizioni delle sopra richiamate direttive (nonché quelle dei decreti legislativi adottati per dare ingresso nell'ordinamento italiano ai principi affermati dal legislatore europeo - d.lgs. n. 3/2007  e d.lgs. n. 251/2007  ) afferiscono all'esercizio di diritti connessi a materie, quali l'attività lavorativa, l'istruzione e la formazione professionale, del tutto estranee al servizio civile nazionale che non è assimilabile ad un rapporto di lavoro.

In conclusione, l'interpellante Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisato che il Governo ha intenzione di procedere ad una riforma della normativa concernente il servizio civile, mediante un apposito disegno di legge delega (in corso di predisposizione) e che tale riforma prevede che al servizio civile possano accedere anche i cittadini stranieri, rappresentato, altresì, che sia il Tribunale di Milano (nella cennata ordinanza R.G. 14219/2013), sia la Commissione Europea (nei due descritti casi EU Pilot) hanno osservato che l'istituto del servizio civile, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge n. 64/2001  , è riconducibile non solo al dovere di difendere la Patria ( art. 52, Cost.  ), ma anche ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ( art. 2, Cost.  ), gravanti non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono nel nostro Paese e, infine, prospettata la difficoltà di sostenere la conformità alla normativa comunitaria de qua della disposizione dell' art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77/2002  , che, in quanto limitante ai cittadini italiani l'accesso a un istituto riconducibile alla formazione professionale, dovrebbe essere disapplicata, ha ritenuto, in ogni caso, data l'urgenza di emanare i predetti bandi straordinari, di acquisire il parere di questo Consiglio sulle questioni rappresentate.

Considerato.

Ritiene il Collegio che per fornire adeguata risposta ai quesiti posti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non possa prescindersi dall'esame della regolamentazione dell'istituto del servizio civile, così come evolutasi nell'ordinamento italiano, e della prevalente giurisprudenza della Corte Costituzionale via via formatasi sul tema.

A seguito dell'emanazione della legge 15 dicembre 1972 n. 772  ("Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), in Italia si ebbe per la prima volta una disciplina dell'obiezione di coscienza nonché l'istituzione del servizio civile, obbligatorio, alternativo e sostitutivo a quello militare.

L' art. 1, comma 1  della predetta legge - «Gli obbligati alla leva che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge» -, che trovava il proprio presupposto fondante di rango costituzionale nell' articolo 52 Cost.  , rendeva chiaro come il servizio civile fosse un istituto alternativo attraverso il quale il cittadino obiettore di coscienza poteva assolvere all'obbligo di leva ai fini della difesa della Patria.

E che tale fosse all'epoca la ratio della disciplina del servizio civile fu definitivamente chiarito negli anni ottanta dello scorso secolo, allorquando la citata legge fu in più occasioni scrutinata dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 164/1985, ebbe modo di affermare che "La legge che, con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza, ha previsto per gli obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato. Quanto ai rapporti con il servizio militare obbligatorio . il fatto che sia stata demandata al legislatore ordinario la determinazione dei modi e dei limiti del relativo obbligo, ovviamente nel rispetto degli altri precetti costituzionali, consente di affermare che, a determinate condizioni, il servizio militare armato può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria." Nondimeno, già nella stessa sede la Consulta aveva modo di evidenziare che "il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della Costituzione  , che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato".

Nello stesso senso, ossia quello della "portata equivalente" del servizio civile e del servizio militare, aventi entrambi la funzione di difesa della Patria, anche se perseguita con modalità diverse, convergevano le ulteriori considerazioni espresse dal Giudice delle Leggi che, con la sentenza n. 470/1989, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell' art. 5 comma 1, della legge n. 772/1972  nella parte in cui prevedeva che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestassero il relativo servizio per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero stati tenuti, rinvenendo in tale norma una ingiustificata disparità di trattamento.

Negli anni seguenti, divenuto il servizio civile una risorsa sociale per il Paese, il Parlamento varò la legge 8 luglio 1998, n. 230  , con la quale l'obiezione di coscienza venne riconosciuta diritto del cittadino e si stabilì che i cittadini che prestavano il servizio civile godessero degli stessi diritti di coloro che svolgevano il tradizionale servizio militare.

Il provvedimento, che abrogava la legge n. 772 del 1972  , all'articolo 1 statuiva che:

"1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione.".

Iniziava, così, a svilupparsi l'attuale configurazione dell'istituto del servizio civile "diverso per natura e autonomo dal servizio militare" e come questo rispondente non soltanto al "dovere costituzionale di difesa della Patria", ma anche "ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione". Significativa, in tal senso, è anche la contestuale sottrazione dell'amministrazione di tale servizio al Ministero della difesa e il suo affidamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove veniva costituito, appunto, un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

In attuazione della delega contenuta all'articolo 3, comma 1, "Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale", della legge 14 novembre 2000 n. 331  "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", veniva, quindi, emanato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  , che, all'articolo 7, comma 1, sanciva la sospensione del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2007, data, in seguito anticipata al 1° gennaio 2005 ( art. 1, legge 23 agosto 2004, n. 226  ).

Successivamente, il Parlamento approvava la legge 6 marzo 2001, n. 64  , che istituiva il Servizio Civile Nazionale: un Servizio finalizzato, come indica lo stesso articolo 1 della legge istitutiva, a: "a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero".

Al tradizionale scopo del concorso alla "difesa della Patria", che, come si è visto, aveva caratterizzato la nascita del servizio civile in Italia, a livello di legislazione primaria, si affiancavano, quindi, nuove finalità di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale e professionale volte a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale.

La legge n. 64/2001  , all' articolo 2, comma 1  , sanciva che a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile fosse prestato su base esclusivamente volontaria e, al comma 2 del medesimo articolo conteneva una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici. Al comma 3 del medesimo articolo 2  , veniva stabilito che la delega avrebbe dovuto essere esercitata nel rispetto dei principi di cui all' articolo 1  e secondo una serie di criteri tra i quali l' "ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori"; la "funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate" (lettera c); l' "utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero" (lettera d); la "funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d)" (lettera e).

Nell'intento del legislatore la predetta legge avrebbe dovuto operare secondo una prima fase nella quale convivevano due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari" e una fase successiva destinata ai soli volontari.

In attuazione della delega conferita dalla legge n. 64/2001  , veniva emanato il d.lgs. n. 77/2002  che all'articolo 14 recava la previsione del "ripristino" del servizio civile regolato dalla legge n. 230 del 1998  in casi eccezionali (guerra, gravissima crisi internazionale).

Si rendeva, pertanto, operativo il "nuovo" servizio civile, secondo la disciplina del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77  , su base volontaria, aperto alle donne e accessibile tramite pubblico concorso, caratterizzato da finalità, indicate nella legge istitutiva, molto più ampie rispetto a quelle che connotavano l'istituto in origine.

La coesistenza delle due fasi cessava nel momento in cui si registrava l'abolizione di fatto del servizio di leva obbligatorio (si è già accennato alla circostanza che la legge 23 agosto 2004, n. 226  aveva anticipato la sospensione del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005) con ciò determinandosi la conseguente cessazione del servizio civile obbligatorio sostitutivo e la configurazione del servizio civile come servizio esclusivamente volontario, non avente più alcun collegamento con la prestazione militare.

Nell'anno 2004, la Corte Costituzionale (sentenza n. 228), chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni della suddetta legge n. 64/2001  , pose nuovamente l'accento sulla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 52 della Costituzione  , "che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare". In questo contesto la Corte collocava pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare ( art. 7 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215  ), "configura il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà ( art. 2 della Costituzione  ), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società ( art. 4, secondo comma, della Costituzione  ). La volontarietà riguarda, infatti, solo la scelta iniziale, in quanto il rapporto è poi definito da una dettagliata disciplina dei diritti e dei doveri, contenuta in larga parte nel d.lgs. n. 77 del 2002  , che permette di configurare il servizio civile come autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa. D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell' art. 2 della Costituzione  , le cui virtualità trascendono l'area degli "obblighi normativamente imposti", chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria.".

Gli obiter dicta contenuti nella richiamata sentenza (successivamente confermati nella pronunzia n. 431/2005), pur indicando che è nel dovere di "difesa della Patria", di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, nondimeno forniscono una lettura delle evoluzioni normative e giurisprudenziali che già avevano consentito di ritenere che la "difesa della Patria" non si risolvesse soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire una aggressione esterna, potendo comprendere anche attività di impegno sociale non armato, stabilendo, definitivamente che accanto alla difesa "militare", che è solo una forma di difesa della Patria, può ben dunque collocarsi un'altra forma di difesa, per così dire, "civile", che si traduce nella prestazione dei già evocati comportamenti di impegno sociale non armato.

Il concetto di "difesa della Patria", quindi, ha assunto un respiro ben più ampio da quello stricto sensu riconducibile, all' articolo 52 Cost.  , che, nella mutata prospettiva, deve essere riletto alla luce dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 4, Cost.

In definitiva, l'evoluzione diacronica del servizio civile ha visto mutare quello che inizialmente era un istituto sostitutivo del servizio militare di leva il cui fondamento costituzionale era indiscutibilmente l' art. 52 della Costituzione  , in un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente finalità più ampie, che ricomprendono i doveri inderogabili di solidarietà sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della società previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 Cost., gravanti non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono nel nostro Paese.

Quanto alla natura giuridica, il servizio civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro (a ciò ostando il disposto dell'articolo 9, che al comma 1 stabilisce che "1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.."), restando escluso che lo stesso possa svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, va considerato quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, al pari dell'istituto del tirocinio, dovendosi, pertanto, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale.

E' rilevante, quindi, quanto sostenuto dai competenti servizi della Commissione europea, nei casi EU Pilot illustrati in narrativa, laddove si fa rilevare che il servizio civile ha un importante scopo di formazione ed istruzione, costituendo una vera e propria attività connessa all'occupazione («un'opportunità d'istruzione e di formazione professionale che prepara l'accesso al lavoro»), che non comporta l'esercizio di pubblici poteri.

Non è revocabile in dubbio, pertanto, che la disposizione di cui all' articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002  , il cui tenore letterale appare inequivocabile a motivo dell'espresso richiamo ai "cittadini italiani" e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti stranieri, vada disapplicata poiché incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa di matrice europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini stranieri (siano essi comunitari, extracomunitari lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale), anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali.

Alla luce di quanto precede, nelle more dell'auspicabile sollecito adeguamento della normativa concernente il servizio civile, che, secondo quanto preannunciato dal Ministero interpellante, verrà fatta confluire in un apposito disegno di legge delega (in corso di predisposizione), la quale prevederà che al servizio civile possano accedere anche i cittadini stranieri, ad avviso della Sezione, in relazione al quesito sub n. 2), occorre che il Dipartimento della gioventù del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'emanare i due bandi straordinari indicati in premesse, disapplicando l' articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002  , consenta anche ai cittadini stranieri di accedere al servizio civile.

Ciò, evidentemente, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarità o meno dello "status civitatis", di salvaguardare il principio di parità di trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l'accesso al servizio civile.

P.Q.M.

Esprime il parere richiesto nei sensi di cui in parte motiva.


 

L'ESTENSORE: Gerardo Mastrandrea

IL PRESIDENTE: Antonio Catricala'

IL SEGRETARIO: Marisa Allega