Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE  
PROTOCOLLO INTESA 3 dicembre 2007
  Collaborazione riguardante i procedimenti di competenza dello sportello unico per l'immigrazione  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:protocollo.intesa:2007-12-03;nir-1

TRA

Il Ministero dell'Interno con sede legale in Roma - Via del Viminale n. 1 - Roma;

Il Ministero della Solidarietà Sociale - con sede legale in Roma - Via Fornovo n. 8- Roma

E

il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con sede legale in Roma - Via Cristoforo Colombo, n. 456;

firmatario del presente documento

VISTI:

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ";

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione";

il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 242  recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  , e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  , recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il D.M. 23 aprile 2007 recante Approvazione della carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione;

la legge 2 gennaio 1979, n. 12  recante le "norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";

VISTO:

il Protocollo d'intesa stipulato il 6 dicembre 2006, al quale hanno aderito successivamente ulteriori associazioni rappresentative e con il quale è stata regolata la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze in materia di rilascio del nulla-osta al lavoro.

PREMESSO che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- U.T.G. nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;

che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro firmatario del presente documento nell'ambito dei suoi fini istituzionali coordina le attività dei Consigli Provinciali che a loro volta vigilano sul corretto operato degli iscritti all'Albo, i quali ai sensi dell' art. 1 della legge 12/79  curano tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed esercitano attività di informazione, di assistenza e tutela a favore dei datori di lavoro.

CONSIDERATO

a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonché ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo sportello;

b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;

c) che per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;

d) che il Consiglio Nazionale firmatario del presente documento ha offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la sua disponibilità a promuovere la collaborazione degli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro con i predetti Sportelli Unici per l'espletamento delle suddette procedure.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE


   
  Art. 1 

(Oggetto del Protocollo)

 
  1.  Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro ed ai cittadini stranieri riguardante le istanze di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
 
  2.  In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
   a) fornire ai datori di lavoro interessati assistenza e informazioni nella compilazione dei moduli informatici;
   b) attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro che operano sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.
 
  3.  Le parti si danno reciprocamente atto della gratuità della collaborazione oggetto del presente protocollo per quanto attiene l'utilizzazione del sistema informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione a favore di tutti i cittadini.
 
 
  Art. 2 

(Piani di attività)

 
  1.  Il Consiglio Nazionale firmatario del presente protocollo promuoverà la collaborazione degli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei datori di lavoro da cui gli iscritti all'Albo provinciale abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
 
  2.  Le parti concordano di prevedere l'accesso, da parte degli operatori per i quali l'Ordine Provinciale ne abbia fatto richiesta ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico, nonché di fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
 
  3.  L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte degli Ordini Provinciali interessati, sulla base di apposita modulistica (allegata al presente atto e di cui costituisce parte integrante )e per il tramite del Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte dell' Ordine provinciale richiedente e conseguentemente da parte degli utilizzatori, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
 
  4.  Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si impegnano a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività per la quale sono state rilasciate le suddette credenziali.
 
  5.  Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro si impegnano affinché gli operatori che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assumano ogni responsabilità nel rapporto con i datori di lavoro che hanno loro conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
 
 
  Art. 3 

(Impegni dell' Amministrazione dell'Interno)

 
  1.  L'Amministrazione dell'interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte dal Consiglio Nazionale firmatario del presente atto e dagli Ordini Provinciali.
 
  2.  L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all' accesso al sistema senza preventivo avviso.
 
 
  Art. 4 

(Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)

 
  1.  Le parti, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale addetto - e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli territoriali per l'Immigrazione.
 
 
  Art. 5 

(Durata)

 
  1.  Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato tacitamente. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
 
  Art. 6 

(Integrazioni e modifiche)

 
  1.  Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.
 
 
  Art. 7 

(Tutela dei Dati Personali)

 
  1.  Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , sono obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste e, in particolare ad osservare e far osservare gli articoli 29 e 30 del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
 
  2.  Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , si assumono la responsabilità per eventuali danni causati e si impegnano a rispettare e a far rispettare agli iscritti all'Albo e ai loro dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso secondo quanto previsto dal predetto decreto n. 196/2003.
 
 
  Art. 8 

(Comunicazioni)

 
  1.  Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi: Ministero dell'Interno - P.zza del Viminale, 1- 00184 Roma Ministero della Solidarietà Sociale - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro - Via Cristo foro Colombo, 456 - 00145 Roma.
 

 

Roma, 3 dicembre 2007