Regione Toscana
norma

 
PROVINCIA DI PISA  
PROTOCOLLO INTESA 20 settembre 2006
  Interventi su prostituzione e tratta nel territorio della provincia di Pisa  
 


 
  urn:nir:provincia.pisa:protocollo.intesa:2006-09-20;nir-1

La Provincia di Pisa

La Prefettura di Pisa

La Procura della Repubblica di Pisa

La Questura di Pisa

L'Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di Pisa

La Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Pisa

La Società della Salute dell?Area Pisana

La Società della Salute della Valdera

La Società della Salute del Valdarno Inferiore

L'Associazione Donne in Movimento

La Cooperativa il Cerchio

La Cooperativa Il Progetto

La Pubblica Assistenza

Il Consorzio Polis

Premesso che

la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale (e in particolare il suo Protocollo addizionale) ha il fine di prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e minori;

la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinchè siano puniti i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale e l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità ed il tentativo dei reati suddetti;

la Dichiarazione di Bruxelles del 2002 e volta a sviluppare ulteriormente la cooperazione europea ed internazionale e a definire misure concrete, norme, migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani;

nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 maggio 2003 si conviene di esaminare proposte appropriate relative all?attuazione di elementi specifici contenuti nella dichiarazione sopracitata;

la legge 20 febbraio 1958 n. 75  abolisce la regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui con la legge 3 agosto 1998, n. 269  sono state introdotte le norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

con il Dgls 25 luglio 1998, n. 286  lo Stato italiano riconosce lo status di "vittima" con la concessione di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari, attraverso programmi finanziati e finalizzati alla sicurezza della persona e al suo inserimento socio-lavorativo, ed il diritto delle persone immigrate, anche senza permesso di soggiorno, alle cure urgenti 0 comunque essenziali;

con la legge 11 agosto 2003, n. 228  é stato introdotto nella nostra normativa nazionale il reato di tratta ed istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per le misure anti-tratta" destinato a finanziare programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime di tale reato;

nell'aggiornamento del 2005 del Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004 tra le azioni é prevista l'implementazione di interventi tesi a migliorare le condizioni di vita delle persone in condizione di grave emarginazione sociale (donne vittime della tratta ecc.);

nel territorio provinciale sono in atto progetti finalizzati alla promozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati vittime di traffico, con una tradizionale attenzione alle donne destinate al mercato del sesso e ai minori e con un più recente impegno verso i lavoratori vittime di pratiche di tratta analoghe alla schiavitù e quelli inerenti la prostituzione ed in particolare tesi a favorire l'emersione, l'inserimento e la diminuzione del danno (progetti EQUAL "Osservatorio e Centro Risorse sul traffico di esseri umani" e "Emergendo";

progetto "Sally"cofinanziato dal Dipartimento Pari Opportunità del Ministero dell'Interno), e progetti rivolti alla tutela ed alla promozione della salute delle persone che si prostituiscono tesi a migliorarne la qualità della vita e a far assumere comportamenti rivolti alla riduzione del danno (progetto "Sally People" finanziato dalla Società della Salute Zona Pisana), il Protocollo sarà adeguato alle eventuali normative nazionali

Visto che nel 2004 la Provincia di Pisa - Assessorato Politiche Sociali - ha promosso la costituzione di un Tavolo denominato "Tavolo interistituzionale per la programmazione di interventi su prostituzione e tratta di persone", con il coordinamento politico dell'assessorato stesso e la partecipazione di Istituzioni, Enti e Associazioni che raggruppano il network territoriale. Questo tavolo rappresenta la sede di confronto e di discussione in cui la rete del territorio partecipa nell'esplicitare bisogni e criticità, condivide la sua piattaforma di azione, analizza il fenomeno e le dinamiche che lo caratterizzano, propone e realizza gli interventi progettuali nel rispetto del quadro normativo vigente e del sistema locale di programmazione sviluppato dai Consorzi della Società della Salute. Il D.Lgs 196/2003  garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Codice di Procedura Penale regola i casi ed i soggetti sottoposti al rispetto del segreto professionale, d'ufficio, di Stato ed istruttorio.

Considerato che Nel territorio della provincia di Pisa operano forze diverse per mandato, dimensione etica (Istituzioni, Associazioni di volontariato, Cooperative Sociali, Consorzi) e ambito di intervento (pubblico e privato) che spesso si incontrano, ma hanno difficoltà ad integrarsi, con conseguente dispersione di energie e incongruità degli interventi.

L'istituziona1izzazione di una rete ha lo scopo di consolidare le prassi che nel tempo si sono definite in termini di buone relazioni e scambi di informazioni fra gli operatori dei soggetti aderenti, in quanto efficaci per la definizione di una strategia comune sul territorio e per meglio coniugare aspirazione alla solidarietà e produzione di un lavoro di utilità sociale.

La formalizzazione di una sede interistituzionale di lavoro appare strumento ideale per la programmazione condivisa degli interventi finalizzata alla creazione di un sistema integrato di servizi per le persone immigrate, vittime del traffico e destinate al mercato del sesso, al mercato del lavoro, all'accattonaggio e altre forme di sfruttamento. Il quadro dei sottoscrittori é stato definito secondo un criterio di collegamento funzionale con gli obiettivi in grado di favorire, nei processi di sviluppo locale, l'affermazione di una logica di welfare comunitario che sia in grado di promuovere e avviare un insieme di azioni di sistema e di accompagnamento per la creazione di opportunità a favore delle persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento.

Il "Tavolo interistituzionale per la programmazione di interventi su prostituzione e tratta di persone" rappresenta lo strumento ideale per il confronto tra i soggetti che operano sul territorio e per la realizzazione di attivita e programmi integrati. Per dare stabilità alle azioni previste dai diversi progetti e alle azioni proposte dal Tavolo si rende necessaria una chiara formalizzazione degli accordi e dei ruoli dei soggetti aderenti.

In particolare si considera importante l'apporto delle associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all' art. 18 del D.Lgs. 286/98  "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nonché dei soggetti del terzo settore che sul territorio sono impegnate in attività di sostegno alle fasce deboli.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


   
  Art. 1 

Finalità

 
  1.  Finalità generale del presente atto é la realizzazione di connessioni stabili tra istituzioni, servizi, realtà della cittadinanza attiva al fine di strutturare e formalizzare una rete fattiva di partenariato che definisca la cornice istituzionale entro cui inserire il piano di interventi integrati. Il protocollo rappresenta quindi la specifica volontà di costruire un sistema coordinato di servizi rivolti alle persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento, in grado di contrastare il fenomeno e di favorire l'inserimento sociale delle vittime e di operare nella logica della la diminuzione del danno.
 
 
  Art. 2 

Obiettivi specifici

 
  1.  All'interno dell'obiettivo generale di dotare il territorio della provincia di Pisa di strumenti per potenziare l'azione dei singoli attori locali contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento e per favorire nuove iniziative, programmi e attività e promuovere comunque la salute per le persone che si prostituiscono, gli obiettivi specifici sono:
   1. Sviluppare sul territorio una politica integrata in grado di coinvolgere tutti gli attori della rete per valorizzare le relazioni e le sinergie tra i vari ambiti degli interventi realizzati (prevenzione, riduzione del danno, accoglienza, protezione e inserimento socio-lavorativo attraverso la realizzazione di programmi individualizzati);
   2. Coordinare e incrementare le azioni mediante comunicazione tra i firmatari del protocollo;
   3. Promuovere unitariamente campagne di informazione sui diritti delle vittime di sfruttamento;
   4. Promuovere altresì campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini facenti della comunità accogliente, finalizzate alla riduzione degli elementi di conflittualità sociale ed intolleranza;
   5. Reperire fonti di finanziamento diverse per estendere gli interventi o potenziame le azioni.
 
 
  Art. 3 

Territorialità

 
  1.  Il presente Protocollo ha carattere sperimentale e riguarda tutto il territorio provinciale. Esso é altresì aperto a nuove adesioni.
 
 
  Art. 4 

Compiti della Provincia

 
  1.  Coordinamento Politico da parte dell'Assessorato al Sociale e alle Pari Opportunità.
 
  2.  Coordinare tutte le attività di rilevazione integrata sul territorio zonale, i dati relativi alla tratta a scope di sfruttamento e i suoi elementi costitutivi e restituirli a tutto il Tavolo ed in particolare alle Società della Salute per favorire la gestione dei rapporti col territorio delle amministrazioni comunali o circoscrizionali.
 
  3.  Coordinare le attività di informazione e sensibilizzazione.
 
  4.  Supportare ed offrire consulenza sulla progettazione eurocomunitaria.
 
  5.  Presiedere e convocare il Tavolo su proposta dell'Assessorato o su proposta di uno dei partner e comunque non meno di tre volte l'anno.
 
  6.  Partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione e di formazione.
 
 
  Art. 5 

Compiti della Prefettura

 
  1.  Nominare un referente per il Tavolo.
 
  2.  Assicurare il partenariato attivo nei progetti attraverso la realizzazione di attività specifiche.
 
  3.  Collaborare alla rilevazione integrata sul territorio zonale di dati relativi al fenomeno prostitutivo e alla tratta a scopo di sfruttamento ed ai suoi elementi costitutivi.
 
  4.  Partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione e di formazione.
 
 
  Art. 6 

Compiti della Procura della Repubblica

 
  1.  Nominare un referente per il Tavolo:
   Assicurare il partenariato attivo nei progetti attraverso la realizzazione di attività specifiche;
   Collaborare, nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali e nel rispetto dei limiti del segreto istruttorio previsto dal codice di procedura penale , a configurare il quadro dei dati relativi all'andamento del fenomeno mediante l'apporto conoscitivo di notizie concernenti lo sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina nonché altri episodi inerenti la tratta di esseri umani;
   Partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione e di formazione
 
 
  Art. 7 

Compiti della Questura

 
  1.  Il Questore, ferme restando le competenze conferitegli dall' art.14 della legge 1 aprile 1981 n. 121  e tenendo presente il ruolo dell'ufficio immigrazione per l'emissione dei provvedimenti amministrativi legati al fenomeno della tratta, provvedere a:
   Nominare un referente per il Tavolo;
   Assicurare il partenariato attivo nei progetti attraverso la realizzazione di attività specifiche;
   Collaborare nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali e dell'esperienza maturata nelle azioni di intervento sul territorio effettuate dalla Squadra Mobile e nel complesso lavoro effettuato dall'Ufficio Immigrazione e dall'Ufficio Minori, alla rilevazione integrata sul territorio zonale di dati relativi al fenomeno prostitutivo e alla tratta a scopo di sfruttamento ed ai suoi elementi costitutivi;
   Collaborare a configurare il quadro dei dati relativi all'andamento del fenomeno;
   Partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione e di formazione.
 
 
  Art. 8 

Compiti dell'Arma dei Carabinieri

 
  1.  Nominare un referente per il Tavolo.
 
  2.  Assicurare, compatibilmente con le esigenze di servizio istituzionali, il partenariato attivo nei pro getti attraverso la realizzazione di attività specifiche.
 
  3.  Collaborare, nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali e soprattutto grazie all'intensa e capillare attività che l'Arma dei Carabinieri svolge sul territorio, alla rilevazione integrata sul territorio zonale di dati relativi al fenomeno prostituivo e alla tratta a scopo di sfruttamento ed ai suoi elementi costitutivi.
 
  4.  Collaborare a configurare il quadro dei dati relativi all'andamento del fenomeno.
 
  5.  Partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione e di formazione.
 
 
  Art. 9 

Compiti della Guardia di Finanza

 
  1.  Nominare un referente per il Tavolo.
 
  2.  Assicurare il partenariato attivo nei progetti attraverso la realizzazione di attività specifiche rientranti nei compiti istituzionali della Guardia di Finanza.
 
  3.  Collaborare, nell'ambito delle specifiche competenze di polizia economico - finanziaria tese a contrastare lo sfruttamento della manodopera clandestina, alla rilevazione integrata sul territorio zonale di dati relativi al fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento ed ai suoi elementi costitutivi.
 
  4.  Partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione e di formazione.
 
 
  Art. 10 

Compiti delle Società della Salute

 
  1.  Nominare un referente per il Tavolo.
 
  2.  Assicurare il partenariato attivo nei progetti attraverso la realizzazione di attività specifiche.
 
  3.  Collaborare alla rilevazione integrata sul territorio zonale di dati relativi al fenomeno prostitutivo e alla tratta a scopo di sfruttamento e ai suoi elementi costitutivi.
 
  4.  Favorire il coordinamento e l'integrazione tra gli strumenti di programmazione locale ed i lavori prodotti nell'attuazione del protocollo, con particolare riferimento al Piano Integrato di Salute.
 
  5.  Condividere col Tavolo ipotesi di intervento per il raccordo con le azioni promosse dagli altri soggetti.
 
  6.  Partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione e di formazione.
 
  7.  Monitorare le azioni programmate nei precedenti piani di zona e nei Piani Integrati di Salute.
 
 
  Art. 11 

Compiti dei soggetti del Terzo Settore

 
  1.  Nominare un referente per il Tavolo da parte di ogni soggetto coinvolto nei progetti del settore in questione.
 
  2.  Assicurare il partenariato attivo nei progetti attraverso la realizzazione di attività specifiche e di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all' art. 18 del Testo Unico D.lgs 286/1998  , che saranno realizzati dalle associazioni, enti ed altri organismi privati iscritti al registro di cui all' art. 42 comma 2 del Testo Unico  e all' art. 52 del DPR 394/1999  Regolamento di attuazione del Testo Unico.
 
  3.  Collaborare alla rilevazione integrata sul territorio zonale di dati relativi al fenomeno prostitutivo e alla tratta a scopo di sfruttamento ed ai suoi elementi costitutivi.
 
  4.  Mettere in rete competenze e attività realizzate e/o in fase di realizzazione.
 
  5.  Partecipare con il personale individuato ad azioni di sensibilizzazione di formazione.
 
  6.  Realizzare gli interventi programmati.
 
 
  Art. 12 

Conduzione

 
  1.  Allo scopo di assicurare il massimo coordinamento e una efficace integrazione delle attività é costituito un gruppo di lavoro all'interno del tavolo formato da tutti i referenti nominati dai soggetti sottoscrittori.
 
  2.  Il gruppo di lavoro, a seconda delle necessita di programmazione operativa, dovrà raccordarsi con i gruppi territoriali delle singole Società della Salute.
 
 
  Art. 13 

Verifiche

 
  1.  I soggetti firmatari si impegnano a verificare trimestralmente gli impegni assunti e gli accordi e previsti nel presente atto al fine di una più puntuale ed attenta applicazione delle prassi.
 

 

Pisa, 20 settembre 2006