Regione Toscana
norma

 
REPUBBLICA ITALIANA - STATI UNITI D'AMERICA  
PROTOCOLLO INTESA 22 novembre 1977
  Per l'applicazione dell'accordo in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, firmato a Washington, D. C. il 23 maggio 1973.  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:protocollo.intesa:1977-11-22;nir-1


   
  PARTE I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 
  Art. 1 

Definizioni

 
  1.  Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e del presente Protocollo:
   1. il termine «Accordo» designa l'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Washington D.C. il 23 maggio 1973;
   2. il termine « richiedente » designa un lavoratore, un membro della famiglia o un superstite che abbia presentato una domanda di prestazioni ai sensi della legislazione di uno o di entrambi gli Stati;
   3. il termine « prestazione provvisoria » designa qualsiasi prestazione cui possa aver diritto un richiedente prima che siano stati stabiliti in via definitiva i diritti del richiedente stesso;
   4. i termini definiti all'articolo I dell'Accordo avranno il significato loro attribuito da detto articolo.
 
 
  Art. 2 

Istituti responsabili dell'applicazione

 
  1.  Gli Istituti cui spetta l'applicazione del presente Protocollo sono:
   a) per la Repubblica italiana:
   I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Direzione Generale, Roma, per quanto concerne l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e dei commercianti;
   E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo), Direzione Generale, Roma, per quanto concerne l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello spettacolo;
   I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali), Direzione Generale, Roma, per quanto concerne la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei dirigenti di aziende industriali;
   I.N.P.G.I (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani), Direzione Generale, Roma, per quanto concerne assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei giornalisti professionisti;
   b) per gli Stati Uniti d'America: - la Social Security Administration.
 
  2.  Gli Istituti di coordinamento designati, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo, allo scopo di facilitarne l'applicazione sono:
   a) per la Repubblica italiana:
   I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Direzione Generale, Roma, per quanto concerne l?assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e dei commercianti;
   E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo), Direzione Generale, Roma, per quanto concerne l?assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello spettacolo;
   I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali), Direzione Generale, Roma, per quanto concerne la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei dirigenti di aziende industriali;
   I.N.P.G.I (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani), Direzione Generale, Roma, per quanto concerne assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei giornalisti professionisti.
   b) per gli Stati Uniti d?America:
   la Social Security Administration.
 
  3.  Nell'attuazione dei loro compiti ai sensi dell?articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo, gli Istituti di coordinamento indicati al paragrafo 2 del presente articolo saranno tenuti all'elaborazione di direttive e procedure uniformi e ad una uniforme applicazione delle stesse nei rispettivi Stati da parte degli uffici, alla istituzione di un canale di comunicazione tra gli uffici di uno Stato e gli uffici dell'altro Stato, alla determinazione di quale ufficio sia competente per la definizione di una particolare domanda nonché a facilitare la risoluzione di ogni problema che sorga tra gli uffici dei due Stati e non possa essere risolto direttamente.
 
 
 
  PARTE II 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 
  Art. 3 

Copertura assicurativa ed esenzioni

 
  1.  L'Istituto dello Stato in base alla cui legislazione l'attività lavorativa è coperta da assicurazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 3, o 4 dell'Accordo, rilascia al lavoratore, al suo datore di lavoro o all'Istituto dell'altro Stato, un certificato attestante che il lavoratore rimane soggetto a tale legislazione, ogni qualvolta ciò gli venga richiesto dal lavoratore, dal datore di lavoro o dall'Istituto dell'altro Stato.
 
  2.  L'esenzione dall'applicazione della legislazione di uno dei due Stati, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4 dell'Accordo, si applicherà al periodo di lavoro per il quale è stato rilasciato il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
 
  3.  La facoltà di opzione, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b dell'Accordo o al presente paragrafo, deve essere esercitata entro i 3 mesi successivi a quello in cui ha avuto inizio un periodo di lavoro presso ciascun datore di lavoro o in cui sorge il diritto a modificare l'opzione. L'opzione sarà vincolante per tale periodo di lavoro. Ove si tratti di un cittadino italiano che non sia cittadino di entrambi gli Stati, la facoltà di opzione può essere nuovamente esercitata nel corso del secondo anno dall'inizio dell'attività lavorativa ed avrà effetto dalla data in cui è stata esercitata per i successivi periodi di lavoro di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b dell'Accordo; tuttavia, a detto cittadino sarà consentito di modificare ulteriormente la sua opzione, qualora in un periodo successivo acquisti o perda lo « status» di residente permanente negli Stati Uniti.
 
  4.  L'obbligo del pagamento dei contributi e delle tasse per quanto riguarda le assicurazioni di vecchiaia, superstiti e invalidità degli Stati Uniti d'America sarà soggetto alle disposizioni del Capitolo 2 e del Capitolo 21 dell'«Internal Revenue Code» del 1954, e suoi emendamenti.
 
 
 
  PARTE III 

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL'ACCORDO RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI

 
  Art. 4 

Presentazione e istruttoria delle domande

 
  1.  I richiedenti possono far valere il proprio diritto a prestazioni, ai sensi degli articoli da 8 a l2 dell'Accordo, presentando domanda ad un Istituto di uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni che tale Istituto applica. In tale domanda deve essere manifestata specificamente l'intenzione di richiedere le prestazioni da parte dell'Istituto dell'altro Stato. Una domanda presentata ad un Consolato degli Stati Uniti d'America, con sede nel territorio della Repubblica italiana, verrà considerata come presentata all'Istituto degli Stati Uniti d'America; in ogni caso, il Consolato degli Stati Uniti d'America al quale è stata presentata la domanda dovrà trasmetterne senza indugio una copia all'Istituto italiano.
 
  2.  La data in cui viene presentata una domanda ai sensi del paragrafo I all'istituto di uno Stato verrà riconosciuta come data di presentazione dagli Istituti di entrambi gli Stati; tuttavia, il richiedente può chiedere che una domanda abbia effetto nell'altro Stato a partire da una data diversa, nell'ambito della legislazione di tale Stato e in conformità della stessa.
 
  3.  L'Istituto al quale per primo è stata presentata la domanda trasmetterà senza indugio all'Istituto dell'altro Stato le domande e ogni altro formulario concordato dalle Autorità competenti dei due Stati. Tali formulari dovranno contenere tutte le informazioni disponibili considerate necessarie per accreditare periodi di assicurazione compiuti in ambedue gli Stati e ogni altra informazione utile ai fini della determinazione del diritto a prestazioni del richiedente nonché l'ammontare delle prestazioni incluso l'ammontare dei guadagni necessario per i propri calcoli all'Istituto di coordinamento degli Stati Uniti. L'ammontare dei guadagni comunicato dall'istituto italiano relativamente agli anni in cui l'assicurazione viene indicata in termini di contribuzioni e non in termini di guadagni può essere quello che risulta dalla conversione in guadagni dei contributi versati dai lavoratori mediante l'utilizzazione delle tabelle di conversione che saranno concordate dalle Autorità competenti di ambedue gli Stati. Nel caso di domanda di prestazione di invalidità o, ove necessario, nel caso di domanda di prestazione ai superstiti, verranno allegate al formulario di domanda le relative documentazioni sanitarie di cui disponga l'Istituto. I dati contenuti nelle domande e nei formulari saranno debitamente autenticati dall'Istituto che trasmette i medesimi e saranno considerati avere la stessa validità di quelli contenuti nei documenti originali da cui sono stati estratti.
 
  4.  L'Istituto di uno Stato che riceve una domanda presentata nell'altro Stato trasmetterà senza indugio all'Istituto dell'altro Stato le informazioni relative ai guadagni nonché le altre informazioni di cui al precedente paragrafo.
 
  5.  L'Istituto di ciascuno Stato, dopo aver determinato l'ammontare delle prestazioni dovute ad un richiedente ai sensi dell' Accordo, comunicherà prontamente detto ammontare all'Istituto dell'altro Stato.
 
  6.  Ciascun Istituto sarà giudice finale della qualità o del valore probante dei documenti ad esso presentati, da qualsiasi fonte tale documentazione provenga.
 
  7.  I limiti e le restrizioni di cui all'articolo 6 dell'Accordo si riferiscono solo ai limiti e alle restrizioni relativi alla erogazione di prestazioni, basati esclusivamente sulla presenza fisica o sulla residenza del beneficiario.
 
 
  Art. 5 

Totalizzazione e calcoli dei prorata

 
  1.  Ai fini della presa in considerazione dei periodi di assicurazione, ai sensi dell'articolo 8 ed ai fini del calcolo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'Accordo, si applicano le seguenti disposizioni (fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 paragrafo 4 dell'Accordo e dalla disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1 lettera b dell'Accordo):
   a) ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato si aggiungono periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, anche se detti periodi hanno già dato luogo alla corresponsione di una prestazione da parte del primo Stato;
   b) qualora un periodo di assicurazione obbligatoria, compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato, coincida con un periodo di assicurazione obbligatoria, compiuto ai sensi della legislazione dell'altro Stato, l'Istituto di ciascuno Stato, ai fini della determinazione del diritto a prestazione e dell'ammontare della prestazione stessa, prende in considerazione esclusivamente i periodi compiuti ai sensi della propria legislazione;
   c) qualora un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato coincida con un periodo di assicurazione volontaria compiuto ai sensi della legislazione dell'altro Stato, viene preso in considerazione solo il periodo di assicurazione obbligatoria.
 
  2.  Ai fini del calcolo di una prestazione dovuta da un Istituto italiano, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'Accordo, se un periodo di assicurazione volontaria compiuto ai sensi della legislazione italiana coincide con un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto ai sensi della legislazione statunitense, viene preso in considerazione solo quest'ultimo periodo. In tali casi, il periodo di assicurazione volontaria sarà considerato dal predetto Istituto secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.
 
  3.  Ai fini del calcolo di una prestazione a carico degli Stati Uniti d'America, l'importo del pro-rata sarà arrotondato al più vicino «primary insurance amount » come appare nella colonna IV della tabella delle prestazioni contenuta nella sezione 215 (a) del «Social Security Act» (o ritenuta essere contenuta in tale sezione), o al «primary insurance amount», come risulta in un prolungamento di quella colonna che va dal minimo «primary insurance amount» all'importo di $ 1,00 in incrementi da determinarsi dalla competente Autorità degli Stati Uniti d'America.
 
  4.  Qualora i periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore, ai sensi della legislazione di uno Stato, siano inferiori al periodo minimo stabilito dall'articolo 8, paragrafo 4 dell'Accordo, detti periodi di assicurazione saranno presi in considerazione dall'Istituto dell'altro Stato come se fossero periodi di assicurazione ai sensi della propria legislazione al fine sia dell'accertamento del diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, sia della determinazione dell'ammontare della prestazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'Accordo, a condizione che:
   a) il lavoratore abbia il periodo minimo previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 dell'Accordo, ai sensi della legislazione dell'altro Stato;
   b) la persona che richieda prestazioni sulla base dei periodi di assicurazione di un lavoratore non abbia già diritto ad una prestazione sulla base di detti periodi di assicurazione ai sensi della legislazione dell'altro Stato, senza far ricorso alla totalizzazione di cui all'art. 8 paragrafo 2 dell'Accordo.
 
  5.  Qualora, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo I dell'Accordo un richiedente abbia diritto ad una prestazione il cui importo risulti maggiore di quello cui il richiedente stesso avrebbe diritto in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'Accordo, l'Istituto corrisponderà la prestazione in base a quanto previsto dal paragrafo 1. Con la comunicazione della concessione il richiedente sarà informato che ha la facoltà di optare, nei tre mesi dalla data della concessione della prestazione, fra la prestazione di cui al paragrafo 3 e la prestazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 dell'Accordo.
 
 
  Art. 6 

Recupero di pagamenti in eccesso

 
  1.  Ogni qualvolta l'Istituto di uno Stato ha corrisposto ad una persona prestazioni provvisorie, ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2 dell'Accordo, in eccesso rispetto all'ammontare cui tale persona ha diritto conformemente alle disposizioni dell'Accordo, l'Istituto può, nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla propria legislazione, chiedere all'Istituto dell'altro Stato di detrarre l'ammontare del versamento in eccesso dalle prestazioni che potranno, successivamente, essere corrisposte da parte dell'altro Istituto a tale persona, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposti dalla legislazione in base alla quale l'Istituto opera.
 
  2.  Quando gli Istituti di ambedue gli Stati hanno corrisposto alla stessa persona prestazioni in eccesso, un Istituto può dare la precedenza al recupero delle somme pagate in eccesso conformemente alla sua legislazione.
 
  3.  Le Autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le procedure per il recupero delle somme relative a prestazioni provvisorie pagate in eccesso e recuperate da uno Stato su iniziativa dell'altro Stato nel corso dell'anno solare.
 
 
  Art. 7 

Esami medici in caso di invalidità

 
  1.  Per la determinazione del grado di invalidità di un titolare o di un richiedente una prestazione di invalidità, l'Istituto di ciascuno Stato deve tener conto di tutti gli accertamenti medici forniti dall'Istituto dell'altro Stato. Quanto sopra non pregiudica il diritto dell'Istituto di ciascuno Stato a far visitare il richiedente da un medico qualificato.
 
  2.  L'Istituto di uno Stato fornirà all'Istituto dell'altro Stato, a sua richiesta, qualsiasi informazione e documentazione medica, riguardante il richiedente che si trovi in suo possesso.
 
  3.  Quando l'Istituto di uno dei due Stati chiede che il richiedente sia sottoposto ad esame medico, tale esame, se richiesto, deve esser predisposto dall'Istituto dello Stato dove risiede il richiedente a spese dello Istituto che ne ha fatto richiesta. Quando tale esame medico è stato predisposto per i propri fini dall'Istituto che riceve tale richiesta, quest'ultimo farà avere una relazione della visita senza alcun rimborso da parte dell'altro Istituto.
 
 
  Art. 8 

Ricalcolo delle prestazioni

 
  1.  Il beneficiario può presentare all'Istituto di uno dei due Stati la richiesta per un ricalcolo dell'importo delle prestazioni conformemente all'articolo 11, paragrafo I dell'Accordo al fine della presa in considerazione dei periodi aggiuntivi di assicurazione compiuti conformemente alla legislazione di uno dei due Stati. La richiesta di nuovo calcolo può essere presentata solo alle scadenze previste dalla legislazione dello Stato ai cui sensi la richiesta è rivolta e, in ogni caso, non più di una volta all'anno. Tale richiesta deve essere fatta per iscritto e firmata dal beneficiario interessato, L'Istituto degli Stati Uniti d'America effettuerà un nuovo calcolo delle prestazioni solo se i guadagni supplementari aumentino l'ammontare dei guadagni medi mensili su cui è stata calcolata la prestazione in questione. L'Istituto che effettua il nuovo calcolo trasmetterà all'Istituto dell'altro Stato le informazioni relative ai guadagni supplementari o ai periodi di assicurazione nonché le informazioni relative agli ammontari delle prestazioni correnti e di quelle ricalcolate. Se, dopo il nuovo calcolo, la somma totale delle prestazioni pagabile da ambedue gli Stati risulta inferiore alla somma globale pagabile senza nuovo calcolo non si terrà conto del nuovo computo.
 
  2.  L'Istituto di ciascuno Stato trasmetterà, su richiesta dell'Istituto dell'altro Stato, informazioni relative ai guadagni supplementari o ai periodi di assicurazione accreditati conformemente alle sue leggi, ai richiedenti che hanno ricevuto prestazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo.
 
  3.  Qualora una persona abbia diritto ad una prestazione da parte di uno Stato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo e successivamente soddisfi i requisiti per la concessione di una prestazione più elevata da parte dello stesso Stato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 dell'Accordo, la suddetta prestazione sarà erogata d'ufficio oppure su domanda. In ogni caso, la prestazione verrà corrisposta a partire dalla data in cui i requisiti risultano perfezionati.
 
 
 
  PARTE IV 

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

 
  Art. 9 

Scambio di informazioni

 
  1.  Le Autorità competenti dei due Stati stabiliranno le procedure e i formulari necessari per l'applicazione dell'Accordo. Ambedue le Autorità concorderanno le procedure per una sollecita definizione delle domande presentate ai sensi dell'Accordo.
 
  2.  Le Autorità competenti dei due Stati si incontreranno per stabilire le procedure relative all'applicazione dell'articolo 12 dell'Accordo.
 
  3.  Su apposita richiesta dell'Istituto di uno Stato, l'Istituto dell'altro Stato fornirà le informazioni o le copie di documenti a sua disposizione relativi a qualsiasi richiedente.
 
 
  Art. 10 

Ricorsi

 
  1.  Un ricorso contro una decisione dell'Istituto di uno Stato può essere presentato all'Istituto di ciascuno dei due Stati allo scopo di evitare la decadenza dei termini.
 
  2.  L'Istituto al quale è stato presentato ricorso notificherà all'Istituto dell'altro Stato se tale ricorso è inteso come ricorso contro una decisione dell'altro Stato. Lo Stato contro la cui decisione si fa ricorso esplicherà la sua normale procedura di appello e notificherà all'altro Stato la sua decisione.
 
 
  Art. 11 

Riservatezza delle informazioni reciprocamente scambiate

 
  1.  L'uso delle informazioni relative ad una persona, fornite da uno Stato all'altro, è regolato dal presente articolo.
 
  2.  Ogni informazione relativa ad una persona trasmessa da uno Stato all'altro sarà considerata riservata dall'altro Stato e dai suoi funzionari che hanno ricevuto tale informazione, compresi i funzionari di cui allo articolo 15 dell'Accordo, e sarà utilizzata esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo e nel presente Protocollo oppure allo scopo di gestire altri regimi di sicurezza sociale previsti dalla legislazione dell'altro Stato.
 
  3.  Il termine «informazioni» include, ma non è limitato a formulari di domanda, documenti di prova, certificati medici, certificati di opzione, ogni altro documento fornito da una persona, ovvero ad una persona, e tutti i documenti, in qualsiasi forma forniti da uno Stato all'altro contenenti informazioni relative ad una persona, ai suoi guadagni, ai nomi dei suoi datori di lavoro, al suo recapito presente o passato, o alla sua situazione sanitaria.
 
  4.  L'uso di informazioni che non si riferiscono ad una determinata persona o che non la identificano (come nel caso di rapporti statistici o di ricerca) è regolato dalla legislazione o dai regolamenti dei rispettivi Stati.
 
  5.  Il diritto di una persona di esaminare documenti contenenti informazioni che la riguardano è regolato dalla legislazione o dai regolamenti dello Stato in cui la documentazione è custodita.
 
 
  Art. 12 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente Protocollo Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui entra in vigore l'Accordo e avrà la sua stessa scadenza.
 
  2.  Fatto a Roma il 22 novembre 1977, in duplice originale in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede.
 
 

 

Per la Repubblica Italiana T. ANSELMI

Per gli Stati Uniti d'America CALIFANO



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Accordo Italia - Usa del 23 maggio 1973:

accordo-23-05-1973