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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - WORKMEN'S COMPENSATION BOARD DELL'ONTARIO  
PROTOCOLLO INTESA 27 febbraio 1980
  Memorandum d'intesa tra l'INAIL e il Workmen's Compensation Board dell'Ontario.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:protocollo.intesa:1980-02-27;nir-1

 

tra l'"Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro" in seguito denominato INAIL, rappresentato dal Presidente dell'INAIL

e il "Workmen's Compensation Board della Provincia dell'Ontario" in seguito denominato W.C.B., rappresentato dal Presidente e dalVice Presidente del Workmen's Compensation Board.

La presente intesa viene conclusa fra le parti visto l'Accordo di Sicurezza Sociale tra il Governo del Canada ed il Governo italiano, datato 17 novembre 1977.

ART. I - Campo di applicazione

Le disposizioni della presente intesa si applicano ai lavoratori assicurati dall'INAIL o dal W.C.B., i quali hanno diritto a prestazioni da parte dell'INAIL e da parte del W.C.B. a causa della loro invalidità permanente. La presente intesa riguarda la valutazione e rivalutazione del grado di inabilità clinica di un lavoratore infortunato che ha subito lesioni personali causate da un infortunio sul lavoro o e affetto da malattia professionale nonché le condizioni mediche connesse al grado di invalidità riconosciutogli.

ART. II - Disposizioni relative ai servizi di assistenza medica

I servizi di assistenza medica in caso di lesioni conseguenti ad un infortunio sul lavoro o malattia professionale sono previsti in conformità q quanto disposto dall'articolo IV, anche se il lavoratore soggiorna temporaneamente o trasferisce la sua residenza rispettivamente nell'Ontario o nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. III - Prestazioni in denaro

L'INAIL e il W.C.B., versano direttamente al lavoratore infortunato o ai suoi familiari a carico che risiedono nel territorio dell'altra Parte le prestazioni in denaro dovuto a seguito dell'infortunio per cui dette prestazioni sono state stabilite.

ART. IV - Altre forme di servizi di assistenza medica - vedi allegato "A"

i) l'INAIL e il W.C.B. provvedono affinché siano corrisposti i servizi di assistenza medica previsti dall'articolo II, conformemente alla legislazione che essi applicano, per conto dell'altra istituzione;

ii) per poter beneficiare delle prestazioni (servizi di assistenza medica) previste dall'articolo II, il lavoratore infortunato deve presentare all'INAIL ovvero al W.C.B. un attestato di autorizzazione a fornire le prestazioni connesse con il diritto all'indennizzo, in conformità con l'articolo V. Detto attestato deve precisare anche il limite di durata delle prestazioni;

iii) nel caso che l'assicurato non presenti l'attestato menzionato nel paragrafo ii), l'Istituto del Paese (INAIL e W.C.B.) di residenza e di temporaneo soggiorno si rivolge all'Istituzione competente per ottenere tale attestato che autorizzi l'erogazione dei servizi di assistenza medica, ivi comprese il ricovero ospedaliero. L'Istituto del Paese di residenza è di temporaneo soggiorno deve ottenere una previa autorizzazione prima di prescrivere o erogare prestazioni;

iv) i servizi vigenti di assistenza medica possono essere autorizzati dall'Istituto del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno, nei confronti delle persone fornite dell'attestato di autorizzazione, di cui al paragrafo ii). La stessa Istituzione provvede senza indugio ad informare l'Istituto competente dell'avvenuta erogazione dei servizi di assistenza medica urgenti.

ART. V - Accertamenti medici

Dietro richiesta dell'Istituto competente o dell'infortunato autorizzato dalla stessa, l'Istituzione del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno, effettua esami medici per l'accertamento delle condizioni fisiche. Quest'ultimo Istituto trasmette all'Istituzione competente rapporti contenenti ogni elemento utile a chiarire esaurientemente le condizioni anatomiche e funzionali risultanti dall'infortunio o della malattia professionale, senza indicare il grado di incapacità lavorativa.

ART. VI - Rimborsi

L'Istituzione competente, su richiesta dell'Istituzione del Paese di residenza, o di temporaneo soggiorno, deve rimborsare:

i) le spese sostenute per accertamenti sanitari e servizi di assistenza medica effettuati, conformemente all'articolo VII;

ii) le spese di viaggio o di trasporto sostenute dagli assicurati che devono recarsi presso le strutture sanitarie che devono provvedere ai servizi di assistenza medica ovvero agli accertamenti sanitari;

iii) la retribuzione perduta dagli assicurati durante un ragionevole periodo di tempo per sottoporsi alle cure ovvero agli accertamenti sanitari.

ART. VII - Tariffe

Ai fini del rimborso delle spese di cui al paragrafo i) dell'articolo VI, non possono essere applicate tariffe superiori a quelle in vigore presso l'Istituzione che ha autorizzato le prestazioni.

ART. VIII - Malattie professionali causate da rischio misto

i) qualora un malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico, svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni in denaro e le cure mediche sono corrisposte dalla Istituzione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro;

ii) nei casi di cui al precedente paragrafo i) la domanda di prestazione può essere presentata, indifferentemente, all'INAIL ovvero al W.C.B.;

iii) qualora l'Istituzione che ha ricevuto la domanda di prestazione constati che l'assicurato o i suoi superstiti, non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica (tenuto conto di quanto stabilito al precedente paragrafo ii), essa:

a) trasmette senza indugio all'Istituzione dell'altro Paese la domanda e tutti i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici cui abbia proceduto nonché una copia della decisione;

b) precisa nella decisione i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso e la data di trasmissione della pratica all'Istituzione dell'altro Paese.

ART. IX - Presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi

Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai sensi della legislazione applicata dall'INAIL e dal W.C.B. devono essere presentati dagli assicurati o loro superstiti entro un termine determinato, possono essere presentati entro lo stesso termine presso l'Istituzione del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno. In tal caso questa Istituzione trasmette senza indugio tali documenti all'Istituzione competente dandone notizia all'interessato. La data nella quale tali atti sono stati presentati all'Istituzione del Paese di residenza o di temporaneo soggiorno e considerata come la data di presentazione all'Istituzione competente.

ART. X - Lingue da usare

L'INAIL e il W.C.B., per la redazione di ogni documento, faranno uso, rispettivamente, della lingua italiana e della lingua inglese. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione della presente Intesa, per l'INAIL sarà vincolante il testo italiano e per il W.C.B. il testo inglese.

ART. XI - Corrispondenza

Per l'attuazione della presente Intesa la corrispondenza e indirizzata, rispettivamente, all'INAIL, Direzione Generale - Servizio Prestazioni Assicurative, Via Solferino, 15 - Roma, Itali e il W.C.B., Segretario della Commissione , 2 Bllor Street East, Toronto, Ontario, M 4 W 3 C 3 Canada.

ART. XII - Commissione mista

A richiesta dell'INAIL e del W.C.B. una commissione mista, rappresentante le due Istituzioni, si riunirà alternativamente a Roma ed a Toronto, con l'incarico di assicurare una corretta applicazione della presente intesa, di compensare controversie e di proporre eventuali modifiche dell'intesa stessa.

ART. XIII - Validità dell'Intesa

La presente intesa resterà in vigore senza limiti di durata. Essa potrà essere denunciata da una delle Istituzioni contraenti mediante notifica per iscritto all'altra Istituzione, con dodici mesi di preavviso. In ogni caso la presente intesa cesserà di essere in vigore al momento in cui l'Accordo di Sicurezza Sociale firmato in data 17 novembre 1977 tra il Governo canadese ed il Governo italiano dovesse cessare esso stesso di essere in vigore.

Roma, 27 febbraio 1980