Regione Toscana
norma

 
PREFETTURA DI PISTOIA  
PROTOCOLLO INTESA 27 ottobre 2006
  Per l'esercizio coordinato e decentrato di attività in materia di immigrazione: ricongiungimento familiare  
 


 
  urn:nir:prefettura.pistoia:protocollo.intesa:2006-10-27;nir-1

a. In data 25 febbraio 2005 è entrato in vigore, con il D.P.R. 334/04  , il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 394/99  in materia di immigrazione con il quale sono state definite le modalità di funzionamento dello "sportello unico per l'Immigrazione";

b. Con circolare congiunta in data 24 febbraio 2005, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito le prime indicazioni applicative da attuare nella fase transitoria, riservandosi ulteriori istruzioni di dettaglio;

c. il continuo aumento della presenza di cittadini extracomunitari in Provincia, che oramai ha superato il 6% della popolazione residente con punte in alcuni Comuni superiori all'11%, sta comportando per l'Ufficio della Prefettura preposto alla trattazione dei procedimenti amministrativi di competenza insostenibili carichi di lavoro che si traducono in attese e file per gli utenti;

d. la tempestiva conoscenza delle presenze di cittadini stranieri nel territorio e delle connesse dinamiche ed esigenze è fattore fondamentale per tutti gli Enti, in specie locali, per una corretta programmazione e gestione dei servizi;

e. appare necessario per la Pubblica Amministrazione trovare forme organizzative e gestionali capaci sia di razionalizzare e snellire le procedure che di migliorare le forme di collaborazione tra tutti gli enti partecipi della problematica;

RITENUTO di:

a. dover attuare migliori forme di coesione istituzionale nel quadro della leale e fattiva collaborazione tra enti statali ed enti locali sancita dal titolo V della Costituzione  ;

b. dover procedere allo snellimento delle procedure amministrative moltiplicando i soggetti abilitati a ricevere e controllare l'esattezza delle istanze sia per diminuire i tempi di attesa che gli oneri dei soggetti interessati derivanti dagli spostamenti per portarsi presso gli uffici della Prefettura;

c. dover predisporre idonei strumenti organizzativi ed informativi, da una parte, per agevolare le attività degli aventi titolo e, dall'altra, evitare di acquisire documentazioni non corrette o corrispondenti alle disposizioni;

d. di avvalersi della collaborazione dei patronati componenti il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione nelle attività di consulenza ed assistenza agli stranieri;

e. di rendere omogenea nelle forme e nei contenuti l'attività degli Enti e soggetti pubblici in materia di assistenza agli stranieri.

SENTITO il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione

La Prefettura - UTG di Pistoia e le organizzazioni che sottoscrivono convengono di stipulare la presente intesa finalizzata a gestire, in via sperimentale e coordinata, l'attività di supporto allo "Sportello Unico per l'Immigrazione"

In tale quadro si conviene:


   
  Art. 1 

Compiti

 
  1.  Le organizzazioni sottoscriventi si impegnano a:
   a) istituire presso le proprie sedi "punti informativi" decentrati secondo criteri che tengano conto delle esigenze degli utenti, con i seguenti compiti:
   informazione e supporto secondo le istruzioni predisposte dalla Prefettura U.T.G., anche in adempimento alle direttive ministeriali e interministeriali;
   verifica della compilazione dei moduli di richiesta (sia in originale che in copia e della completezza della documentazione allegata (sia in originale che in copia) per ricongiungimenti familiari e contratti di lavoro;
   attestazioni di "effettuata verifica" da parte di un operatore incaricato;
   consegna della documentazione allo Sportello Unico a mezzo di propri incaricati nei giorni ed orari concordati, accompagnata da dichiarazione dell'avvenuta attività di verifica come da fac-simile allegato;
   consegna di ricevuta all'interessato;
   mantenimento dei contatti con lo straniero al fine delle successive comunicazioni;
   b) assicurare il funzionamento dei punti informativi individuando giorni ed orari destinati a tale attività da comunicare alla Prefettura - UTG per l'inserimento nel sito Internet;
   c) garantire la disponibilità all'interno dei punti informativi di una postazione telematica adibita prettamente alle comunicazioni con la Prefettura di Pistoia e da utilizzare con personale a tal fine abilitato e dotato di specifica autorizzazione da parte della Prefettura.
 
  2.  La Prefettura si impegna a :
   organizzare incontri di lavoro e seminari di formazione e di approfondimento allo scopo di diffondere sul territorio adeguata informazione, in modo coordinato e costantemente aggiornato;
   predisporre apposita modulistica, istruzioni e curarne la pubblicazione anche sul sito internet del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione e con ogni altro mezzo che sarà ritenuto utile ed efficace;
   di mantenere i contatti con gli utenti attraverso esclusivamente per il tramite degli uffici ai quali gli stessi si sono rivolti;
   assegnare una password per l'accesso alle informazioni in materia, relativamente allo stato dei procedimenti e alla corretta e sicura trasmissione di notizie.
 
 
  Art. 2 

Modalità di cooperazione

 
  1.  Sarà cura degli enti sottoscrittori individuare un referente del "punto informativo" decentrato con il compito di mantenere il collegamento con il personale dello Sportello Unico.
 
  2.  La Prefettura - UTG e gli enti sottoscrittori avranno cura di rendere note il più diffusamente possibile le modalità di attivazione dei procedimenti
 
 
  Art. 3 

Adesioni

 
  1.  Altri Enti e soggetti pubblici potranno successivamente aderire, proponendo l'apertura di ulteriori punti informativi, nell'ottica di una graduale estensione dell'attività di supporto connessa allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
 
 
  Art. 4 

Revisione e sviluppo del Protocollo d'Intesa

 
  1.  L'effettiva attivazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione potrà comportare la necessità di una razionalizzazione e ridefinizione dei compiti indicati nel presente Protocollo d'intesa.
 
 
  Art. 5 

Riservatezza delle informazioni

 
  1.  Le parti tutte sono tenute ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei documenti degli altri soggetti partecipanti di cui possono venire a conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo d'intesa e inoltre si impegnano a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali.