Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - PONTIFICIA UNIVERSITA' LATERANENSE  
PROTOCOLLO INTESA 19 luglio 2016
  Per l'inserimento di giovani studenti titolari di protezione internazionale in percorsi di alta formazione universitaria  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:protocollo.intesa:2016-07-19;nir-1

Alla presenza del Viceministro Senatore Filippo Bubbico

Il Ministero dell'Interno (di seguito denominato Amministrazione), con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, nella persona del Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale Prefetto Rosetta Scotto Lavina

E

la Pontificia Università Lateranense, con sede a Roma in Piazza S. Giovanni in Laterano, 4, di seguito chiamata "PUL", nella persona del Rettore Sua Eccellenza Mons. Enrico dal Covolo.

Di seguito denominate le Parti.

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Interno ha tra le sue funzioni quella di curare le politiche dell'immigrazione, ponendo in essere misure di accoglienza e consolidando iniziative dirette al riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri ed alla loro progressiva integrazione;

- il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, persegue l'obiettivo di individuare efficaci strumenti per la realizzazione delle politiche dell'immigrazione sul territorio, curando il coordinamento tra i diversi attori istituzionali e non;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- la PUL ha quale principale missione la formazione culturale, professionale ed umana delle nuove generazioni nello spirito della ricca e lunga tradizione pedagogica della Chiesa Cattolica;

- la PUL promuove e sostiene le politiche culturali e sociali orientate all'accoglienza, integrazione e promozione della persona umana, qualsivoglia sia la sua condizione o provenienza;

CONSIDERATO CHE

- Tra i migranti in fuga da Paesi in guerra o da persecuzioni etniche, religiose e sociali sono presenti numerosi studenti che interrompono forzosamente il loro percorso di studi universitari;

- nell'ambito del processo di integrazione assume importanza primaria l'obiettivo di garantire agli studenti titolari di Protezione Internazionale di proseguire il percorso formativo, consentendone un proficuo inserimento nel contesto sociale;

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero" ed il relativo Regolamento di attuazione;

- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" ed, in particolare, l'art. 26, comma 2, che, per i titolari di protezione internazionale, sancisce il diritto di accedere al sistema di istruzione e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti;

- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate (2015/2977(RSP)) e in particolare il punto 12 recante l'invito alla Commissione e agli Stati membri a creare "corridoi educativi" affinché siano accolti nelle università gli studenti provenienti da paesi in conflitto e, in particolare, da Siria, Iraq ed Eritrea;

- gli Statuti della PUL approvati dal Senato Accademico il 29 maggio 2014, in particolare gli artt. 5562 sull'ammissione degli studenti ai corsi di studio.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:


   
  Art. 1 

Oggetto

 
  1.  Le Parti con il presente Protocollo intendono realizzare una iniziativa congiunta per il sostegno agli studi di studenti meritevoli, titolari di Protezione Internazionale.
 
 
  Art. 2 

Impegni delle Parti

 
  1.  L' Amministrazione e la PUL si impegnano a sostenere l'inserimento di un numero complessivo di 20 studenti di cui all' art. 1  presso le singole facoltà della PUL, per consentire la frequenza a un corso di laurea o postlaurea, secondo le seguenti modalità.
 
  2.  In particolare:
   la PUL si impegna a sostenere integralmente, per otto studenti, i costi relativi all'iter accademico relativi alla esenzione delle tasse e dei contributi universitari, all'utilizzo gratuito dei servizi didattici (biblioteche, centri, mensa), alla collocazione degli studenti nei collegi di cui dispone l'Università;
    l' Amministrazione si impegna a fornire alla PUL una quota forfettaria pari ad euro 4.800, comprensiva di ogni onere, per un numero di 12 borse di studio per concorrere ai costi di vitto e alloggio per ciascuno studente di cui all' articolo 1  ;
   la PUL si impegna, altresì, a fornire ai predetti venti studenti la disponibilità di un budget annuale per le spese ordinarie e straordinarie e realizzare - ove necessario - un corso intensivo di italiano nel mese di settembre, prima dell'inizio dell'Anno Accademico previsto per il 3 ottobre 2016;
 
  3.  La PUL, al fine di favorire la reale integrazione nella vita universitaria - già fortemente connotata in senso internazionale e multiculturale- affida al Cappellano dell'Università, Rev.do don Mirko Integlia la funzione di accompagnamento costante all'attività didattica ed extra-didattica degli studenti accolti e la funzione di referente nei confronti dell'Amministrazione.
 
 
  Art. 3 

Comitato tecnico

 
  1.  Ai fini della realizzazione del presente Protocollo verrà istituito, presso il Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, un Comitato tecnico composto da due rappresentanti dell'Amministrazione dell'Interno, con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti della PUL.
 
  2.  Il Comitato tecnico individuerà gli studenti di cui all' art. 1  tra quelli accolti nello SPRAR con particolare riferimento alle persone reinsediate e fornirà pareri in ordine all'eventuale rinnovo delle borse di studio.
 
 
  Art.4 

Modifiche

 
  1.  Tutte le modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti per le Parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle Parti.
 
 
  Art. 5 

Monitoraggio e controllo

 
  1.  La PUL, ai fini di un compiuto monitoraggio e della valutazione degli esiti complessivi dell'iniziativa, redige una relazione annuale e ne riferisce il contenuto al Ministero dell'Interno.
 
 
  Art. 6 

Efficacia e durata

 
  1.  Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per l'anno accademico 2016/2017, e con espressa intenzione delle Parti è suscettibile di rinnovo, in relazione alle risorse disponibili.
 
  2.  Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.
 

 

Letto, approvato e sottoscritto in due originali. Roma, 19 luglio 2016

IL VICEMINISTRO Senatore Filippo BUBBICO

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO Prefetto Rosetta SCOTTO LAVINA

PER LA PONTIFICIA UNIVERSITA' LATERANENSE Rettore Mons. Enrico dal COVOLO