Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  
PROTOCOLLO INTESA 5 maggio 2017
  Pari opportunità nell'istruzione per le persone minori di età  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:protocollo.intesa:2017-05-05;nir-1

 

TRA

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito denominato MIUR) e

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominata Autorità garante)

VISTO

l' art. 31 della Costituzione  italiana, che prevede che la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"

la legge 27 maggio 1991, n. 176  , che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York del 20 novembre 1989;

la legge 15 marzo 1997, n. 59  , ed in particolare, l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge 28 agosto 1997, n. 285  , recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

la legge 20 marzo 2003, n. 77  , che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, di Strasburgo del 25 gennaio 1996;

la legge 12 luglio 2011, n. 112  , "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera m), che attribuisce o all'Autorità garante il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e le o istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

la legge 13 luglio 2015, n. 107  , recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'art.1, comma 7, lettera l;

la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia per gli anni 2016-2021, adottata il 16 aprile 2016;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  , contenente il "Regolamento o in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche";

la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012  "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e le relative indicazioni operative recate dalla circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8,

le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" del 13 aprile 2015;

l'atto di indirizzo del 23 dicembre 2016, concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2017;

le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 19 febbraio 2014;

PREMESSO CHE

L'Autorità garante:

è stata istituita, nel 2011, quale Autorità indipendente di garanzia, con il compito di dare attuazione alla Convenzione di New York ed alle altre norme costituzionali, nazionali, internazionali ed europee, finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha il compito di porre in essere interventi volti a garantire la sana crescita psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, nonché lo i sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità;

promuove iniziative volte al pieno esercizio del diritto all'istruzione per tutte le persone minori di età;

promuove iniziative dirette a diffondere la cultura della legalità;

segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

diffonde prassie protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti i locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età.

Il MIUR:

promuove e sostiene, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia scolastica, i progetti e piani educativi, culturali e formativi su temi di rilevante interesse,

promuove attività di formazione in servizio per tutto il personale scolastico, sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, favorendo una più qualificata professionalità dei docenti, dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

collabora con Università ed enti accreditati e soggetti no profit, stipulando Convenzioni, Accordi e Protocolli d'intesa, finalizzati a promuovere azioni concordate per il benessere delle persone minori di età;

favorisce l'interazione delle autonomie scolastiche con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, per la realizzazione e la definizione da parte delle autonomie scolastiche di un Piano triennale dell'offerta formativa integrato, rispondente ai bisogni dell'utenza e alle vocazioni locali;

promuove l'educazione alla legalità attraverso percorsi formativi presso le scuole di ogni ordine e grado.

CONSIDERATO CHE

le Parti concordano sull'importanza e la necessità di:

promuovere azioni sinergiche per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza;

valutare interventi congiunti per contrastare la dispersione scolastica;

operare perla piena attuazione del principio di non discriminazione, sostenendo processi di integrazione sociale, al fine di promuovere l'inclusione anche nei confronti delle persone minori di età;

assicurare il diritto allo studio dei minori non accompagnati, dei minori fuori famiglia e dei minori appartenenti a minoranze etniche quali Rom, Sinti e Caminanti;

elaborare linee guida per il benessere scolastico dei bambini e dei ragazzi che si trovano i temporaneamente fuori famiglia, in affido extra-familiare o presso strutture di accoglienza per minori;

promuovere la più ampia conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo;

promuovere l'educazione ad un uso consapevole dei media e dei social.

CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Finalità)

1. Le Parti, nel reciproco rispetto delle proprie competenze e fermo restando il principio dell'autonomia scolastica in tema di piano dell'offerta formativa, collaborano nel perseguire le finalità di seguito elencate:

- promuovere iniziative congiunte volte alla tutela dei diritti delle persone di minore età, con particolare riferimento a quelle dirette a garantire il diritto allo studio ed il benessere dei minori non accompagnati, dei minori fuori famiglia e dei minori appartenenti a minoranze etniche quali Rom, Sinti e Caminanti;

- favorire azioni rivolte al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, con tutti gli attori coinvolti nel processo formativo-educativo della persona di minore età e nella prevenzione della dispersione scolastica;

- sviluppare iniziative culturali, di formazione e qualificazione di soggetti a diverso titolo impegnati professionalmente in attività con i minori;

- promuovere azioni sinergiche per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia.

Articolo 2

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti sottoscrittrici del presente Protocollo, congiuntamente e nel pieno rispetto delle reciproche i competenze, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, si impegnano a:

a. promuovere specifiche iniziative, supportate da attività di studio e ricerca, sulle tematiche oggetto del presente Protocollo;

b. promuovere, rispetto agli interventi realizzati congiuntamente, attività di divulgazione i scientifica e culturale mediante convegni, Tavole Rotonde, giornate di studio, ovvero mediante forme di editoria digitale (e-books, ecc.)

c. promuovere la realizzazione di corsi di aggiornamento, perfezionamento, seminari, i workshop, sia in presenza che a distanza in modalità e-learning, sulle tematiche oggetto del presente Protocollo;

d. elaborare linee guida per la realizzazione degli obiettivi del Protocollo, con particolare riguardo al tema degli alunni fuori famiglia;

e. promuovere la diffusione della cultura della legalità;

f. promuovere, in particolare, la divulgazione della Convenzione sui diritti del fanciullo.

2. Il MIUR, senza che da ciò possano derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si impegna a:

- elaborare un piano di interventi per garantire il diritto allo studio dei minori non i accompagnati e dei minori appartenenti a minoranze etniche quali Rom, Sinti e Caminanti;

- diffondere il presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici Scolastici Regionali e, per loro tramite, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- effettuare opportune iniziative di formazione, relative alle finalità del presente Protocollo d'intesa, nell'ambito del Piano Nazionale di formazione dei docenti di cui all' articolo 1, comma 124, legge 107/2015  ;

- promuovere congiuntamente con l'Autorità garante tutte le iniziative di rilievo nazionale, aventi ad oggetto i diritti delle persone di minore età, rientranti nell'ambito di applicazione del presente protocollo;

- promuovere interventi volti a contrastare la povertà educativa, sociale, economica e relazionale e diffondere la cultura della legalità;

- promuovere seminari a livello territoriale, anche all'interno delle istituzioni scolastiche, per offrire occasioni di incontro tra esperti, personale scolastico e famiglie, sui temi i oggetto del presente Protocollo;

- coinvolgere l'Autorità garante nelle iniziative dei gruppi di lavoro, Tavoli, Osservatori sulla tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. L'Autorità garante si impegna a:

- sostenere e valorizzare le iniziative per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- collaborare alle attività di informazione-formazione di cui al presente protocollo, patrocinando e promuovendo tali iniziative presso i diversi soggetti istituzionali territoriali, che verranno di volta in volta coinvolti, inclusi i garanti dell'infanzia e dell'adolescenza operanti nelle regioni e nelle province autonome;

- partecipare a seminari a livello territoriale, anche all'interno delle istituzioni scolastiche, in occasione di incontri tra esperti, personale scolastico e famiglie;

- predisporre un corso di formazione online relativo alla Convenzione sui diritti del i fanciullo e sul ruolo e i compiti dell'Autorità garante, rivolto a docenti ed operatori della ! scuola;

- diffondere la conoscenza del presente Protocollo d'intesa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale;

- contribuire alla programmazione ed alla verifica delle azioni previste dal presente Protocollo d'intesa, tramite la partecipazione al Tavolo di lavoro di cui al successivo i articolo 3.

Articolo 3

(Tavolo di lavoro)

1. Per la programmazione e la gestione delle azioni e delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa ed ai fini del monitoraggio delle stesse, è istituito un apposito Tavolo di lavoro, composto i pariteticamente da rappresentanti di ciascuna Parte sottoscrittrice.

2. Il Tavolo di lavoro, presieduto da un rappresentante nominato dal MIUR, si riunisce in base alle esigenze e, comunque, con cadenza trimestrale. La prima riunione si terrà, nei 15 giorni successivi alla formale istituzione del Tavolo, in Roma, presso la sede dell'Autorità garante, dove avranno o luogo anche tutte le successive riunioni.

3. Il Tavolo di lavoro può essere integrato dalla partecipazione di esperti nella materia della tutela dei diritti dei minori. Per la partecipazione ai lavori del Tavolo non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, o gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 4

(Loghi)

1. Le iniziative congiunte, realizzate ai sensi del presente Protocollo, portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le Parti coinvolte.

Articolo 5

(Gestione e Organizzazione)

1. La Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione cura la costituzione del Tavolo di lavoro, di cui all'Art. 3, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività realizzate a seguito del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 6

(Durata)

1. Il presente protocollo ha durata di tre anni. Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non i devono, in ogni caso, derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Roma, 5 maggio 2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IL MINISTRO Valeria Fedeli

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA LA GARANTE Filomena Albano