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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - MINISTERO DELL'INTERNO - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA COMUNITA' DI SANT'EGIDIO  
PROTOCOLLO INTESA 12 gennaio 2017
  Per la realizzazione del Progetto "Apertura di corridoi umanitari".  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri.cooperazione.internazionale:protocollo.intesa:2017-01-12;nir-1

TRA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE

E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA COMUNITA' DI SANT'EGIDIO

Premesso che:

1. La Commissione europea in data 13 maggio 2015 ha dato comunicazione al Consiglio ed al Parlamento dell'Agenda Europea sulla migrazione con la finalità di «rispondere all'esigenza di agire rapidamente e con determinazione di fronte alla tragedia umana che si consuma in tutto il Mediterraneo»; l'Agenda, tra le azioni immediate (parte II), nel quadro delle iniziative a favore degli sfollati bisognosi di protezione, trattando del tema del reinsediamento, ha tra l'altro sottolineato che «Gli Stati membri dovrebbero inoltre attivare tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le persone bisognose di protezione, compresi il patrocinio di soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi umanitari e le clausole inerenti al ricongiungimento familiare»;

2. La Commissione, nella comunicazione del 6 aprile 2016 "Verso una riforma del sistema comune di asilo e per il miglioramento delle vie legali di ingresso in Italia", nel ti tolo dedicato a "Garantire e migliorare rotte migratorie sicure e legali" ha riaffermato che «sono necessari più canali legali per consentire alle persone bisognose di protezione internazionale di arrivare in Europa in modo ordinato, gestito, sicuro e dignitoso e per contribuire a salvare vite umane, riducendo la migrazione irregolare e neutralizzando le forme di traffico di esseri umani»; per perseguire queste finalità ha indicato tra le iniziative da sostenere «il patrocinio privato, che prevede che i costi del patrocinio e di sostegno al reinsediamento delle persone bisognose di protezione siano sostenuti da gruppi o organizzazioni privati, possono inoltre svolgere un ruolo importante per aumentare le possibilità di ingresso legale», precisando che «Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad avvalersi pienamente di altre vie legali esistenti per le persone bisognose di protezione, quali i permessi per motivi umanitari, e la Commissione valuterà le modalità per promuovere un approccio europeo coordinato anche sotto questo profilo»;

3. Nella proposta della Commissione di Regolamento per l'istituzione di un quadro europeo sul resettlement del 13 luglio 2016 all' art. 3  vengono enunciati questi obiettivi:

- permettere l'arrivo legale e sicuro di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno bisogno di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

- contribuire alla riduzione del rischio di un afflusso irregolare su vasta scala;

- contribuire ad iniziative internazionali di resettlement;

Considerato che:

4. Le dimensioni assunte nell'ultimo periodo dal flusso di popolazione sfollata verso l'Europa richiedono di sperimentare per le persone in stato di particolare bisogno e vulnerabilità forme innovative di accoglienza e protezione internazionale;

5. Il quadro normativo europeo e nazionale in materia di protezione internazionale già ora predispone alcuni istituti normativi che offrono basi legali adeguate a sostenere il progetto;

6. La Comunità di Sant'Egidio ha maturato una specifica competenza sul tema anche attraverso l'attuazione del precedente protocollo, e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), attraverso gli specifici organismi collegati Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, è impegnata attivamente sul territorio nazionale, ormai da alcuni decenni, in numerose attività di accoglienza ed integrazione di rifugiati e richiedenti asilo provenienti da paesi coinvolti in conflitti bellici e in attività di sostegno a persone in condizioni di vulnerabilità;

7. Sono anche entrambe da tempo presenti ed attivamente impegnate, spesso anche attraverso stabili relazioni con altre chiese e realtà religiose e sociali locali, in alcuni dei paesi dove sono più consistenti i flussi di transito delle persone sfollate dirette verso l'Europa;

8. Proprio in considerazione degli impegni sin qui indicati, assunti dai soggetti privati con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, il progetto risulta totalmente autofinanziato e non comporta di conseguenza alcun onere a carico dello Stato italiano;

9. Il valore sperimentale dell'iniziativa rende opportuna l'adozione di criteri di gradualità nella programmazione del progetto, con l'avvio e l'espletamento di una prima fase, della durata indicativa di un semestre, ed una successiva fase, di eguale durata, per un periodo complessivo di dodici mesi dal momento del primo ingresso;

10. Il paese in cui verrà inizialmente realizzato il progetto è l'Etiopia scelto per la sua caratteristica di paese di transito;

11. Nella fase di avvio del progetto verranno stabilite le necessarie interlocuzioni con gli attori istituzionali e pubblici dei rispettivi paesi, al fine di assicurare ampia informazione sulle finalità del progetto e coordinamento con le politiche nazionali in tema di sostegno ai rifugiati ed immigrazione; verrà anche sollecitata la collaborazione con gli organismi internazionali (UNHCR e IOM) e con le realtà associative nazionali, con particolare riferimento a quelle promosse dalle chiese presenti nei paesi;

Tutto ciò premesso e considerato

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la Comunità di Sant'Egidio

convengono quanto segue:


   
  Articolo 1 

Premessa

 
  1.   
Le premesse e le considerazioni che precedono costituiscono parte integrante del Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto «  
Apertura di corridoi umanitari
».
 
 
  Articolo 2 

Finalità

 
  1.  La finalità del progetto è di favorire l'arrivo in Italia in modo legale e in condizioni di sicurezza dei potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie i soggetti più vulnerabili.
 
 
  Articolo 3 

Criteri di individuazione dei beneficiari

 
  1.  Le situazioni personali e familiari dei richiedenti saranno vagliate con riferimento ad una pluralità di criteri preferenziali:
   a) Persone riconosciute meritevoli dall'UNHCR, almeno prima facie, del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 ed al relativo protocollo del 1967;
   b) Persone che, pur non ricomprese nel precedente punto, manifestano una comprovata condizione di vulnerabilità determinata dalla loro situazione personale, dall'età e dalle condizioni di salute;
   c) Ognuno dei criteri indicati ai punti precedenti, se comprovato nella sua consistenza e gravità, può motivare l'ammissione della persona al progetto. In forma complementare e non sostitutiva dei precedenti criteri, nell'ammissione al progetto si terrà conto dei seguenti ulteriori fattori;
   d) Persone che possano beneficiare di sostegno in Italia per la dichiarata disponibilità di soggetti singoli, chiese o associazioni, a provvedere inizialmente alla loro ospitalità ed al sostentamento per un congruo periodo iniziale;
   e) Persone che hanno reti familiari o sociali stabili in Italia e per questa ragione hanno dichiarato di volersi stabilire ed integrare nel nostro paese.
 
  2.  Questo criterio serve a facilitare l'individuazione di percorsi di integrazione ed escludere o limitare eventuali movimenti secondari volontari.
 
 
  Articolo 4 

Impegni delle parti

 
  1.  La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la Comunità di Sant'Egidio si impegnano, con proprie risorse professionali ed economiche, nelle attività di individuazione e valutazione approfondita dei potenziali destinatari del progetto, sino alla predisposizione dei dossier individuali e familiari, nel rispetto dei criteri di riservatezza.
 
  2.  Inoltre si impegnano a farsi carico del trasferimento sul territorio nazionale di quanti siano titolari del visto d'ingresso rilasciato dalle competenti autorità consolari ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009  , ed all'accoglienza ed al sostegno nel processo di inserimento socioculturale un congruo periodo di tempo.
 
  3.  Il Ministero dell'Interno si impegna a portare a conoscenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale le finalità e le modalità operative del presente progetto, con particolare riferimento ai criteri adottati nell'ammissione delle persone al progetto e all'attività di predisposizione dei dossier individuali e familiari effettuata nella fase iniziale e preliminare alla concessione del visto per motivi umanitari.
 
  4.  Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si impegna, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, a rilasciare i visti di ingresso tramite le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari, una volta che la lista dei beneficiari elaborata dalle associazioni proponenti sia stata ratificata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della PS, all'esito delle verifiche nelle banche dati pertinenti e degli accertamenti dattiloscopici di competenza.
 
  5.  I passaggi procedurali essenziali del progetto sono:
   a.  La predisposizione di una lista di potenziali beneficiari, sulla base della valutazione delle condizioni personali dei destinatari del progetto, nel rispetto dei canoni di riservatezza, effettuata nei paesi di transito dalle organizzazioni proponenti, in collaborazione con l'UNHCR, relativamente alle persone di sua competenza. Obiettivo della valutazione è quello di individuare potenziali beneficiari del sistema di protezione internazionale operante in Italia, in aderenza ai criteri espressi dal D. Lgs. 21 febbraio 2014 n.18  di recepimento della Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e dal D. Lgs. 18 agosto 2015 n.142  , di recepimento della Direttiva 2013/32/UE e della Direttiva 2013/33/UE , entrambe del 26 giugno 2013;
   b. Dopo che i proponenti avranno trasmesso alle Autorità consolari/MAECI tale lista, il Ministero dell'Interno effettuerà i necessari controlli;
   c.  Una volta approvata dal Ministero dell'Interno tale lista, le Autorità Consolari -nei limiti della normativa in vigore- rilasceranno un visto di ingresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009  del 13 luglio 2009 , quindi con Validità Territoriale Limitata, con lo scopo esclusivo di consentire l'ingresso in Italia in maniera legale ed in condizioni di sicurezza personale;
   d. Le associazioni proponenti assicurano il sostegno ai beneficiari, anche con assistenza legale, nella successiva fase dell'ospitalità e dell'accoglienza, della richiesta di protezione internazionale agli organi nazionali competenti, di rafforzamento dei percorsi di integrazione sociale e culturale, di acquisizione delle competenze linguistiche e delle abilità lavorative e sociali, con l'obiettivo di favorire la stabilizzazione in Italia delle persone incluse nel progetto ed escludere movimenti secondari volontari.
 
 
  Articolo 5 

Paesi di attuazione e tempi di realizzazione

 
  1.  Il progetto inizialmente si attua in Etiopia e si articola in una prima fase della durata di sei mesi, cui farà seguito una successiva fase di eguale durata, con l'obiettivo di individuare al massimo 500 persone.
 
  2.  Nel caso siano valutate condizioni favorevoli nel paese di transito, è possibile che una parte dei beneficiari del progetto sia individuata in altre aree geografiche caratterizzate dalle stesse problematiche a cui l'iniziativa vuole fornire risposta.
 
  3.  Verranno stabiliti contatti, o intensificati nel caso di rapporti già avviati, per gli opportuni coordinamenti con gli organismi internazionali (UNHCR e OIM), i competenti organi pubblici degli Stati interessati, le rappresentanze diplomatiche e consolari dello Stato italiano, gli organismi della società civile e religiosa.
 
  4.  Nella sua complessiva articolazione, il progetto prevede il coinvolgimento al massimo di cinquecento persone indicativamente nell'arco di tempo di un anno a partire dal primo ingresso, salvo eventuale e motivata proroga.
 
 
  Articolo 6 

Nucleo di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei risultati

 
  1.  Le parti costituiscono un nucleo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto che consenta di esaminare i risultati raggiunti, l'efficacia delle modalità operative adottate, le criticità riscontrate, al fine di apportare tempestivamente ogni necessaria integrazione o eventuale modifica al progetto stesso. Tale nucleo definirà inoltre le modalità di realizzazione dell'iniziativa, ed eventuali problematiche relative a singoli casi.
 
  2.  I risultati raggiunti a conclusione del progetto saranno oggetto di valutazione con un primo report dopo il primo semestre ed un altro di valutazione conclusiva, anche al fine di considerare la possibilità dell'eventuale sviluppo successivo del progetto.