Regione Toscana
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PREFETTURA DI FIRENZE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI FIRENZE  
PROTOCOLLO INTESA 15 novembre 2016
  Individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test di italiano  
 
  Vigente al 29/01/2020 


 
  urn:nir:prefettura.firenze:protocollo:2016-11-15;nir-1

l' art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  introdotto dall' art. 1, comma 22, lettera i) della Legge 94/2009  , stabilisce che " il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 4 giugno 2010 ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di lingua italiana che i richiedenti il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dovranno sostenere ai fini del rilascio del predetto titolo di soggiorno;

l'Accordo quadro siglato l'11 novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per dare applicazione al Decreto Ministeriale 4 giugno 2010, prevede all'art. 4, comma 1 , che venga stipulato un protocollo d'intesa tra la Prefettura U.T.G. territorialmente competente e l'Ufficio Scolastico Regionale al fine dell'individuazione delle istituzioni scolastiche presso le quali dovrà essere svolto il test di conoscenza di lingua italiana;

il precedente protocollo d'intesa fra la Prefettura di Firenze e L'Ufficio Scolastico Regionale, firmato a Firenze il 6 dicembre 2010, aveva stabilito - in attesa di una completa ridefinizione dei Centri di cui all' art. 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/2008  - che lo svolgimento del test avesse luogo , ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato Accordo Quadro, presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) come individuati nell'all. 1 del precedente protocollo d'intesa;

le "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale in data 8 giugno 2015 identificano - al capitolo terzo relativo all'assetto organizzativo - il CPIA come " una tipologia scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, sedi centrali e punti di erogazione" , e , "da un punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano i percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana";

tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano quanto segue


   
  Art. 1 

(Oggetto)

 
  1.  il presente protocollo ha lo scopo di individuare le istituzioni scolastiche, sede di svolgimento del test di italiano, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa, tenuto conto delle modifiche sopravvenute in merito ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sedi centrali e punti di erogazione;
 
  2.  ridefinire gli obblighi delle Parti già delineati nel citato protocollo fra la Prefettura di Firenze e L'Ufficio Regionale Scolastico del 6 dicembre 2010 in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento del test ai sensi dell'art. 5 del citato Accordo Quadro, tenendo conto delle ulteriori indicazioni o parziali modifiche stabilite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Interno, anche in materia di composizione numerica dei convocati alle sessioni di svolgimento del test e di modalità di erogazione del finanziamento delle stesse;
 
 
  Art.2 

(Individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test)

 
  1.  Secondo i criteri di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa, acquisite le disponibilità, le Parti concordano quale sede dello svolgimento del test il CPIA 1 di Firenze con sede a Scandicci, via Pantin n. 8, e quattro sedi ad esso associate (punti di erogazione) ed il CPIA 2 con sede amministrativa a Pontassieve, via di Rosano n. 16, con tre sedi associate (punti di erogazione), indicate nell'all. 1 che costituisce parte integrante del presente protocollo.
 
 
  Art.3 

(Obbligo delle parti)

 
  1.  La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art.1  , si impegna a:
   a. Collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini del coordinamento delle Istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1, per concordare, sentiti i CPIA di riferimento, il calendario dello svolgimento del test da articolarsi in più sessioni, secondo le modalità indicate nelle circolari del Ministero dell'interno n.1204 del 21 febbraio 2012 e n.716 del 3 febbraio 2014;
   b.  comunicare ai CPIA di cui alla precedente lettera a  ), dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipare al test, al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;
   c. assegnare al CPlA 1 e al CPIA 2 individuati nel presente protocollo la somma complessiva della liquidazione relativa allo svolgimento delle sessioni del test espletate nei punti di erogazione o sedi associate ad essi facenti capo, tenuto conto delle voci di spesa di cui all'Allegato 2 al presente protocollo;
   d. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa la pubblicazione sul portale PAeSI http://www2.immigrazione.regione.toscana.it;
   e. assicurare la propria disponibilità ad un continuo e diretto confronto con l'Ufficio Scolastico Territoriale e con i CPIA individuati, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.
 
  2.  L'Ufficio Scolastico Regionale, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1  , si impegna a:
   a. individuare le Istituzioni Scolastiche sedi del CPIA 1 e del CPIA 2 e le sedi o punti di erogazione ad essi associate, idonee a svolgere il test di conoscenza di lingua italiana, in base a quanto stabilito nell'art.4 del citato Accordo quadro e darne comunicazione alla Prefettura- U.T.G.;
   b. accertare che venga predisposto il calendario annuale per lo svolgimento del test secondo le esigenze di massima rappresentate dalla Prefettura U.T.G. e tenendo conto della disponibilità dei CPIA e delle altre sedi didattiche coinvolte;
   c. trasmettere alle istituzioni scolastiche indicate nell'allegato 1 il presente protocollo con i relativi allegati e le Linee Guida di cui all'art.5, comma 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa;
   d. assicurare presso i CPIA e le sedi didattiche ad essi associate lo svolgimento del test, sia con modalità informatiche che scritte di tipo non informatico, nonché le prove integrative/suppletive definite nell'ambito della propria autonomia didattica per consentire lo svolgimento della prova relativa all'interazione in altre modalità nei casi di analfabetismo funzionale dichiarato, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno con circolare nr.1204 del 21.02.2014 e dal MIUR con circolare 463 del 20.02.2014;
   e. prevedere un numero minimo di 30 e massimo di 40 candidati per sessione; ove sia consentita la deroga al numero minimo, questo non potrà comunque essere inferiore a 20 convocati per sessione come stabilito nella citata circolare del Ministero dell'Interno nr.1204 /2014;
   f. diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul sito web;
   g. assicurare la propria disponibilità ad un continuo e diretto confronto con la Prefettura- U.T.G., nell'intento di apportare modifiche e correttivi per eventuali esigenze di volta in volta emergenti.
 
 
  Art. 4 

(Modalità di erogazione del finanziamento)

 
  1.  La Prefettura verserà direttamente ai CPIA di cui all'allegato 1, al codice iban indicato e su richiesta degli stessi CPIA, il totale delle somme dovute relative al pagamento delle sessioni svolte, anche nelle sedi ad essi associate, secondo quanto indicato nel precedente art.3  .
 
  2.  Il CPIA accrediterà alle rispettive sedi associate l'importo dovuto relativo allo svolgimento del test.
 
  3.  La liquidazione delle somme avverrà compatibilmente con l'accreditamento dei fondi necessari e messi a disposizione a tal fine dal Ministero dell'Interno.
 
  4.  Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'allegato 2, nella misura massima del 20%. Non sono ammesse, invece , variazioni fra le singole voci di spesa di ciascuna Area.
 
 
  Art.5 

(Rendicontazione finale)

 
  1.  1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione delle sessioni di svolgimento del test.
 
  2.  Il CPIA destinatario del finanziamento comunica tempestivamente alla Prefettura - U.T.G. l'avvenuta realizzazione delle sessioni previste e tenute anche presso le sue sedi associate, fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.
 
 
  Art.6 

(Durata)

 
  1.  Il presente protocollo ha efficacia un anno decorrente dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza alle medesime condizioni, salva contraria volontà di una delle parti.
 
 
  Art.7 

(Allegati)

 
  1.  Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:
   a. Allegato 1 - Elenco delle istituzioni scolastiche della provincia di Firenze individuate come sedi del test;
   b. Allegato 2 - Standard di costo.
 

Il presente protocollo viene redatto in 2 originali, una per ogni parte contraente.
 

Firenze, 15 novembre 2016

Il Prefetto di Firenze: Giuffrida

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: Petruzzo



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -