Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - CONFINDUSTRIA  
PROTOCOLLO INTESA 20 giugno 2016
  Collaborazione per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:protocollo.intesa:2016-06-20;nir-1

 

TRA il Ministero dell'Interno , con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1,

E la CONFINDUSTRIA , con sede legale In Roma - Viale dell'Astronomia n. 30

SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTI - il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni (T.U. Immigrazione), in particolare l?art. 27-quater, comma 8, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 

- il decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 242  "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immi grazione";

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196  "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92  "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125  ;

- il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145  "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto , per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" convertito, con modifi cazioni , dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9  ;

PREMESSO che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture - U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione , ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell' art. 27-quater - comma 8 del T.U. Immigrazione  ; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazi oni lavorative retribuite, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d'intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro e che, pertanto, non configurano un rapporto di lavoro subordinato.

CONSIDERATE

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggi orno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Uni co per l?Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Protocollo)

1. Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

1. In virtù della sottoscrizione del presente Protocollo da parte di CONFINDUSTRIA , l'Amministrazione dell'Interno consente alle imprese associate alle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA di accedere al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della pro posta di contratto di soggiorno.

2 L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individuati e comunicati dalle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA.

3 La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.

4 L'Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato dell e pratiche.

Art. 3 (Impegni del la CONFINDUSTRIA e delle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA )

1. La CONFINDUSTRIA e le componenti del suo sistema associativo, con la sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano a far sottoscrivere per adesione il presente Protocollo alle imprese loro associate che siano interessate ad avvalersi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4. Con la sottoscrizione per adesione del presente Protocollo - che avverrà mediante modulistica che fa parte integrante dello stesso - l'impresa associata interessata si obbliga a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, ai sensi dell' art. 27 - comma 1 quater T.U. Immigrazione  , per ogni lavoratore di cui si chied e l'ingresso ai fini della prestazione di lavoro qualificato, nonché autocertifica la sua capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa associata garantisce altresì:

- che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall' art.27 - quater - comma 1 - lett. a ) T.U. Immigrazione  , che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;

- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professional i rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;

- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 , n. 206  ;

- la CONFINDUSTRIA e le componenti del suo sistema associativo si impegnano a comunicare a questo Ministero e al Ministero del Lavoro gli atti di adesione sottoscritti con le proprie imprese associate , tramite invio di pec agli indirizzi delle predette Amministrazioni.

3. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate, consapevole che, qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa né al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi l'impresa associata è tenuta al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.

4. L'impresa associata deve dichiarare , inoltre, che il proprio rappresentante legale non si trova nelle condizioni di cui al comma 10 dell'art. 27 - quater , T.U. Immigrazione  .

5. Infine l'impresa associata autocertifica, ai sensi dell'art. 46, lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la propria capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 4 (Durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale e d è rinnovato tacitamente. Le imprese che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione, in applicazione del presente Protocollo, possono pertanto avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 - comma 4 per tutta la durata del presente Protocollo, salva la inibizione o la revoca prevista dall'art. 6 - ultimo comma del presente Protocollo.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

1. Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Art.6 (Tutela dei dati personali)

1. L'impresa associata ad una delle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA, con la sottoscrizione per adesione del presente Protocollo, si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori , individuati come indicato dall'art. 2 , co. 1 del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazio ne per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  . Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza d ei dati medesimi. L'impresa associata ad una delle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA, con la sottoscrizione per adesione del presente Protocollo, che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/2003  si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la sua decadenza dall'atto di adesione al Protocollo e l'inibizione o la revoca dell'utilizzo delle credenziali di autenticazione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

Art. 7 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Cen trale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - ROMA - CONFINDUSTRIA - Lavoro e Welfare - Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma.

Roma, 20 giugno 2016

Per il Ministero dell'Interno , il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo: Prefetto Rosetta Scotto Lavina

Per CONFINDUSTRIA , il Direttore Generale: Avvocato Marcella Panucci