Regione Toscana
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
RGOLAMENTO 10 luglio 2014
  Per il funzionamento del Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione  
 
  Vigente al 17/07/2019 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:regolamento:2014-07-10;nir-1


   
  Titolo I 

Disposizioni generali

 
  Art. 1. 

Definizioni

 
  1.  DPO - Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
  2.  UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento Pari Opportunità
 
  3.  CNF - Consiglio Nazionale Forense Comitato - Comitato di gestione del Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione
 
  4.  Fondo - Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione
 
 
  Art. 2. 

Obiettivi e finalità

 
  1.  Il presente Regolamento è adottato dal CNF di intesa con il DPO, come previsto dall'Accordo di collaborazione interistituzionale siglato in data 30.12.2013. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di atti discriminatori, al fine di garantire alle stesse una maggiore effettività della tutela e di agevolarne l'accesso alla giustizia, qualora non usufruiscano dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
 
  2.  Il presente Regolamento definisce, altresì, le procedure e i criteri di ammissione all'anticipazione delle spese per l'assistenza legale a favore dei beneficiari di cui all' art.5  , nonché le modalità di erogazione, la raccolta dati ed il monitoraggio.
 
  3.  L'UNAR, quale struttura operativa presso il DPO, è responsabile per l'attuazione delle attività previste dal citato Accordo e si impegna a collaborare con il CNF per il perseguimento dell'obiettivo generale di cui all' art. 2  dello stesso.
 
 
  Art. 3. 

Comitato di Gestione

 
  1.  Il Comitato, di cui all' art. 5  del citato Accordo, è costituito da quattro componenti, designati, in numero di due ciascuno, rispettivamente dal DPO e dal CNF e dal Direttore Generale dell'UNAR o da un suo delegato, che lo presiede.
 
  2.  Il Comitato si riunisce periodicamente, presso il DPO/UNAR, almeno con cadenza bimestrale (anche per videoconferenza, Skype).
 
  3.  Ai fini delle validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.
 
  4.  Le deliberazioni del Comitato sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
 
  5.  Di ciascuna seduta é redatto apposito processo verbale nel quale i1 voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.
 
 
  Art. 4. 

Funzioni del Comitato

 
  1.  Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
   a) delibera sulle domande di accesso al Fondo, valutandole, previa istruttoria, secondo i criteri indicati nell'art.10 del Regolamento;
   b) delibera sui casi di sospensione del procedimento di accesso al Fondo o di revoca o di riforma di procedimenti già adottati, nonché su ogni altra questione di procedura o di interpretazione del presente Regolamento;
   c) cura il monitoraggio dello stato di avanzamento delle erogazioni effettuate e delle procedure avviate, garantendo il raccordo tra il DPO/UNAR e il CNF;
   d) assicura il costante raccordo tra il DPO/UNAR e il gestore del Fondo CNF;
   e) assicura che gli obiettivi generali dell'intervento vengano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza con quanto programmato e con i fabbisogni espressi dagli Enti coinvolti e dai beneficiari;
   f) propone al DPO/UNAR e al CNF ogni necessaria modifica o integrazione alle procedure del Fondo ed al presente Regolamento.
 
 
  Art. 5. 

Beneficiari

 
  1.  Le risorse del Fondo sono destinate ai seguenti soggetti:
   a) Vittime di discriminazione per motivi di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere ai sensi della normativa vigente;
   b)  Associazioni di settore legittimate a stare in giudizio ai sensi dell' art. 5 del D. Lgs. 215/2003  ;
   c)  Organizzazioni sindacali, Associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso ai sensi dell' art. 5, D.Lgs 216/2003  ;
   d)  Associazioni ed Enti di cui all' art. 4, L. 67/2006  .
 
 
  Art. 6. 

Requisiti per l'accesso

 
  1.  L'anticipazione delle spese per l'assistenza legale è erogabile in favore dei richiedenti, di cui alla lett. a) dell'art. 5  del presente Regolamento, che non usufruiscano del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario per mancanza delle condizioni di cui all'art. 76 Testo Unico in materia di spese di giustizia D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115  e art. 92, nel caso di processo penale.
 
  2.  Per i soggetti di cui alle lettere b)  , c)  , d)  non è richiesto tale requisito.
 
 
  Art. 7. 

Costituzione e mantenimento del fondo

 
  1.  Nell'ambito dell'Accordo di collaborazione interistituzionale siglato tra il DPO e il CNF in data 30.12.2013, il DPO provvede alla costituzione presso il CNF del Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione destinato all'anticipazione delle spese di assistenza legale.
 
  2.  In concomitanza con l'eventuale rimborso delle anticipazioni, inoltre, verranno liberate risorse in modo tale che, secondo un meccanismo rotativo, la medesima somma consenta di attivare nel tempo ulteriori erogazioni.
 
  3.  Procedura di accesso al Fondo e ammissibilità delle domande.
 
 
  Art. 8. 

Domanda di accesso al Fondo

 
  1.  Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda che deve essere sottoscritta personalmente dai soggetti indicati nell' art. 5, lett. a)  , del presente Regolamento o dai rappresentanti legali degli enti indicati nell'art. 5, lett. b), c) e d).
 
  2.  La domanda va presentata al gestore del Fondo, Consiglio Nazionale Forense, direttamente o tramite posta raccomandata a/r presso la sede del CNF in Via del Governo Vecchio n.3 00186 Roma o, in alternativa, tramite PEC al seguente indirizzo fondazioneavvocaturaitaliana@pec.it, con l'indicazione sulla busta "domanda di accesso al Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione".
 
  3.  Ogni soggetto di cui all' art. 5  può presentare un massimo di tre domande nell'arco temporale di un anno.
 
  4.  E' possibile presentare una istanza di anticipazione al Fondo per ogni grado di giudizio.
 
 
  Art. 9. 

Contenuto della domanda e documentazione da allegare

 
  1.  La domanda di accesso al Fondo deve contenere a pena di inammissibilità:
   a) la descrizione sommaria dei fatti in base ai quali il soggetto ritiene si configuri una fattispecie di discriminazione per motivi di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere ai sensi della normativa vigente;
   b) copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente;
   c)  per i soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 5  la dichiarazione, resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  e s.m.i., di non essere in possesso dei requisiti per accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato e/o di trovarsi in una situazione di comprovato disagio socio-economico;
   d) ogni documentazione inerente il caso utile a far emergere la sussistenza di uno dei requisiti di cui all'art.10 del Regolamento;
   e) l'indicazione e i recapiti, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, dell' avvocato cui il richiedente intende affidare l'incarico per procedere alla tutela giurisdizionale.
 
 
  Art. 10. 

Deliberazione sulla domanda

 
  1.  Il CNF, ricevuta la domanda, ne verifica la regolarità formale e trasmette la documentazione al Comitato di Gestione che procede all'istruttoria della pratica chiedendo al richiedente, se del caso, un'integrazione della documentazione.
 
  2.  Il Comitato delibera sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, o dal ricevimento delle eventuali integrazioni documentali.
 
  3.  Il Comitato valuta l'ammissibilità della domanda avuto riguardo ai seguenti criteri che caratterizzano l'azione che si intende proporre di fronte all'Autorità giudiziaria:
   a) particolare rilevanza della questione dovuta alla diffusione del comportamento lesivo e al correlativo interesse ad ottenere una pronuncia favorevole applicabile a fattispecie analoghe;
   b) particolare gravità dell'episodio discriminatorio in relazione alla natura dei diritti violati;
   c) particolare gravità dell'episodio discriminatorio da evincersi in relazione allo specifico soggetto che la pone in essere (pubblica amministrazione, imprese operanti a livello nazionale);
   d) elementi di particolare fragilità della vittima da comprovare con idonea documentazione (es. relazioni dei servizi sociali, certificazione medica etc.);
   e) sussistenza di circostanze di fatto gravi precise e concordanti in ordine alla ricorrenza della discriminazione;
   f) situazione di comprovato disagio socio- economico del beneficiario.
 
  4.  Se l'istruttoria si conclude con esito negativo, il Comitato trasmette la deliberazione al CNF, mediante posta elettronica certificata, al fine di comunicare l'esito della procedura al richiedente. In caso di ammissione al beneficio, la deliberazione è trasmessa dal Comitato, mediante posta elettronica certificata, al CNF che procede alla comunicazione del riconoscimento del beneficio al richiedente e alla liquidazione delle somme, secondo le modalità di cui all' art. 12  del presente Regolamento.
 
  5.  La deliberazione di ammissione della domanda è revocata con delibera del Comitato ogni qual volta venga accertata la carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
 
 
  Art. 11. 

Le risorse disponibili

 
  1.  La somma erogata in favore del beneficiario, pari ad euro 600,00 per ogni grado di giudizio e per tutte le ipotesi di giudizi antidiscriminatori per motivi di razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere ha natura di anticipazione delle spese di assistenza legale necessarie per instaurare i giudizi antidiscriminatori stessi.
 
 
  Art. 12. 

Liquidazione ed eventuale restituzione dell'anticipazione

 
  1.  Ai fini della liquidazione del beneficio, il CNF invita l'avvocato indicato nella domanda di accesso a presentare regolare fattura, intestata al CNF, con indicazione del conto corrente a lui intestato per l'accredito delle somme.
 
  2.  Le somme indicate si intendono comprensive di IVA ed oneri accessori. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario.
 
  3.  L'anticipazione deve essere restituita dall'avvocato in caso di esito vittorioso della causa, con soccombenza della controparte alle spese, entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio.
 
  4.  In caso di rinuncia al mandato l'anticipazione deve essere restituita prima della definizione del grado di giudizio per il quale è stato riconosciuto il beneficio e comunque entro 30 giorni dalla rinuncia mediante accredito sul c/c 001695 della Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6 Roma, cod. IBAN IT89Q0100503206000000001695.
 
  5.  Il CNF, completata la procedura, trasmette copia del fascicolo completo di tutta la documentazione al DPO/UNAR.
 
 
 
  Titolo II 

Procedura di raccolta dati e monitoraggio

 
  Art. 13. 

Raccolta e trasmissione dei dati

 
  1.  Il CNF, con cadenza trimestrale, comunica all'UNAR tutti i dati acquisiti dai richiedenti nell'ambito dell'attività del Fondo.
 
 
  Art. 14. 

Monitoraggio dell'utilizzo del Fondo

 
  1.  Per consentire il monitoraggio dell'attività del Fondo, successivamente all'erogazione dell'anticipazione e fino alla chiusura del grado di giudizio per il quale è stata erogata l'anticipazione, il soggetto beneficiario, per il tramite dell'avvocato, ha l'obbligo di comunicare al CNF, per posta elettronica certificato, senza ritardo, l'avanzamento dello stato della causa e l'esito della stessa (Ruolo Generale, Ufficio Giudiziario, magistrato designato, provvedimenti adottati) inviando almeno un aggiornamento annuale.
 
  2.  Il soggetto beneficiario, anche per il tramite dell'avvocato, è tenuto a trasmettere immediatamente ed in qualsiasi momento su richiesta dell'UNAR o del CNF copia integrale del fascicolo processuale sino a tre anni dopo la conclusione del giudizio, a spese dell'UNAR o del CNF.
 
  3.  Il Comitato di gestione sovrintende al monitoraggio dei dati e della procedura di cui al presente Regolamento con momenti di verifica periodica semestrale.
 
 
  Art. 15. 

Riservatezza del procedimento

 
  1.  Alle procedure stabilite nel presente Regolamento si applicano i principi di riservatezza e privacy indicati all'art. 10 dell'Accordo di collaborazione siglato dal DPO e dal CNF in data 30.12.2013, nonché le disposizioni applicabili del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. n. 196 del 2003  .
 
  2.  Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo saranno coinvolti nelle attività devono ritenersi obbligati al rispetto dei medesimi principi.
 
 
  Art. 16. 

Modifiche al regolamento

 
  1.  Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, potranno essere motivatamente proposte dal Comitato di gestione e approvate dal DPO con il medesimo procedimento di adozione del Regolamento.
 
 

 

IL PRESIDENTE: Avv. Prof. Guido Alpa