Regione Toscana
norma

 
AGENZIA DELLE ENTRATE  
RISOLUZIONE 29 ottobre 2008, n. 404/E
  OGGETTO: Istanza di interpello - Tassa sulle concessioni governative per il rilascio di documenti di viaggio a stranieri titolari della protezione internazionale o sussidiaria.  
 


 
  urn:nir:agenzia.entrate:risoluzione:2008-10-29;404-e

 

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 641 del 1972  , è stato esposto il seguente

QUESITO

Con nota prot. n. .. del .. il Ministero dell'Interno in riferimento al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  concernente "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta", ha chiesto di conoscere se per il rilascio del titolo di viaggio a favore degli stranieri ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria possa essere applicato l' articolo 55, comma 6, legge 21 novembre 2000, n. 342  , ove è previsto che la tassa sulle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641  "...debba intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea".

A tale proposito, l'interpellante intende sapere"... in particolare se la tassa va percepita di anno in anno se il documento viene utilizzato dal titolare (...) oppure riscossa all'atto dell'emissione, in unica soluzione, come importo complessivo all'intero quinquennio di validità del titolo e quindi per ogni anno di validità del documento...".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito al quesito posto, non è stata fornita alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rende opportuno procedere ad una breve disamina delle disposizioni normative che trovano applicazione nel caso in esame.

In primo luogo si osserva che l' articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , recante "...norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta", al comma 1 prevede che "Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile...". Inoltre, lo stesso articolo al comma 2 stabilisce che "Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri...".

L' articolo 19, comma 1  (disposizioni generali) del citato decreto legislativo evidenzia che "Le disposizioni del (...) decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra" . L'articolo 28 della " Convenzione sullo statuto dei rifugiati" firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 , relativamente ai documenti di viaggio dispone che "...Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti. Gli Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato sul loro territorio, accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei rifugiati che si trovano sul loro territorio, che non sono in condizione di ottenere un documento di viaggio del Paese in cui hanno la residenza regolare. (...) I documenti di viaggio, rilasciati ai sensi degli accordi internazionali precedenti dalle Parti di detti accordi, saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo".

L'allegato alla suddetta convenzione, richiamato nel predetto articolo 28, al paragrafo 3 stabilisce che "La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali". Al riguardo, considerando che i titoli di viaggio sottoposti all'esame della scrivente sono da ritenersi documenti equipollenti al passaporto, agli stessi sono applicabili le norme tributarie connesse al del passaporto ordinario. Atteso ciò, con riferimento al quesito in esame si osserva che per il rilascio del passaporto ordinario per l'estero è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa nella misura di Euro 40,29, e che, annualmente, va corrisposta una tassa dello stesso importo di Euro 40,29 (vedi articolo 1 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 26 ottobre 1972  ).

Ulteriori disposizioni fiscali che tornano applicabili ai titoli di viaggio sono le seguenti:

- articolo 2 DPR n. 641 del 1972  , comma 4  , il quale prevede che "Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale (...) per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso";

- articolo 55, comma 6, legge 21 novembre 2000, n. 342  , in base al quale "la tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995 (...) deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea".

Vale la pena, infine, precisare che la nota n. 8 all'articolo 1 della tariffa citata reca un elenco tassativo dei soggetti che devono corrispondere la tassa in parola.

In detto elenco non sono ricompresi anche i richiedenti dei documenti di viaggio oggetto del quesito.

In conclusione, si ritiene che la tassa sulle concessioni governative per il rilascio o il rinnovo dei passaporti, di cui all'articolo 1 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972  , deve essere corrisposta anche per i titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati o ai soggetti bisognosi di protezione sussidiaria, secondo le modalità previste per il rilascio del passaporto ordinario.

Atteso ciò, in base all' articolo 55, comma 6, legge n. 342 del 2000  , detta tassa è dovuta nel caso in cui il soggetto intenda avvalersi dell'utilizzo del titolo di viaggio per recarsi in paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.

Al riguardo si fa presente che al punto 7 delle note a margine all'articolo 1 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972  , è previsto che la tassa sulle concessioni governative "...non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno".

Per quanto concerne l'ulteriore richiesta di chiarimenti concernente la possibilità che la tassa in parola possa essere corrisposta in un'unica soluzione, a titolo di importo complessivo relativo all'intero quinquennio di validità del titolo di viaggio, si osserva che tale modalità di assolvimento della tassa non è prevista per i passaporti ordinari.

Ne consegue che per le suesposte ragioni tale modalità di assolvimento della tassa sulle concessioni governative sia preclusa anche ai documenti di viaggio oggetto del quesito.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.