Regione Toscana
norma

 
AGENZIA DELLE ENTRATE  
RISOLUZIONE 18 aprile 2016, n. 24
  Oggetto: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212  . Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari  
 


 
  urn:nir:agenzia.entrate:risoluzione:2016-04-18;24


 

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente il DPR n. 642 del 1972  , è stato esposto il seguente:

Quesito

Il Ministero dell'Interno fa presente che l'Ordine degli avvocati di ..., con nota n. ... del ... luglio 2015, ha affermato che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per uso notifica atti giudiziari devono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo.

L'istante evidenzia, tuttavia, che la soluzione prospettata dall'Ordine degli avvocati risulta difforme al parere che il Ministero istante ave va reso alla Prefettura di ... , nel quale era stato precisato che " ...i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo".

Premesso quanto sopra, il Ministero interpellante chiede , quindi, di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. Direzione Centrale Normativa

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Ministero interpellante ritiene che i certificati anagrafici in argomento non possano essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 4 , comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642  prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio , per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta."

La nota 2 al suindicato articolo specifica che , " Sono esenti dell'imposta ...c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive...".

In particolare, le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte ( DPR 3 novembre 2000, n. 396  ). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia , che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici ( DPR 30 maggio 1989, n. 223  ).

In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972  , nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

I medesimi certificati , tuttavia, possono essere rilasciati senza il pagamento dell'imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972  - recante l'elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta - o nei casi previsti da leggi speciali.

Si osserva , inoltre, che , a seguito dell'entrata in vigore del " Te sto Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia " , approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115  , l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale , poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

L 'introduzione del contributo unificato , da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali , compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione , comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali "... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali " ( art.18 del DPR n. 115 del 2002  ).

Al riguardo, l 'Agenzia delle Entrate , con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che , il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo , ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli , allo stesso tempo , dall'imposta di bollo. Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato da attribuire ai termini " antecedenti, necessari e funzionali" , nel senso che, ai fini dell' esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Sulla base di tali principi , deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo , ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002  , qualora "antecedenti" , "necessari" e "funzionali" ai procedimenti giurisdizionali .

A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo , ai sensi dell'articolo 1 8 del DPR n. 115 del 2002  , in quanto , tratta si di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.

In tale evenienza , sul certificato rilasciato senza il pagamento dell'imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione , ovvero l'uso cui tale atto è destinato.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


 

IL DIRETTORE CENTRALE