Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
RISPOSTA QUESITO 19 luglio 2007
  OGGETTO: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004  - Lavoratori stranieri - Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Perdita del posto di lavoro - Possibilità di iscrizione nell'elenco anagrafico o nelle liste di mobilità dei Centri per l'impiego ai sensi dell' art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998  .  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.previdenza.sociale:risposta.quesito:2007-07-19;nir-1

 

Alla Provincia di Rovigo - Area Mercato del Lavoro

La Provincia di Rovigo - Area Mercato del Lavoro - ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere l'orientamento di questa Direzione sulla possibilità di iscrivere i lavoratori stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell'elenco anagrafico o nelle liste di mobilità dei Centri per l'impiego in analogia con quanto previsto dall' art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998  per i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.

Al riguardo, acquisito il parere del Ministero della solidarietà sociale, si rappresenta quanto segue.

Sulla questione è intervenuto il Ministero dell'Interno, con direttiva n. 11050/M(8) del 5 agosto 2006  sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, per stabilire che i cittadini stranieri in attesa della conclusione delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno possono contare "sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi" a condizione che la domanda di rinnovo venga presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni e che sia stata verificata la completezza della documentazione e sia stata rilasciata dall'ufficio la relativa ricevuta.

Pertanto in presenza di queste condizioni lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto e della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo potrà continuare a godere dei diritti ad esso connessi tra cui quello di ottenere l'iscrizione all'elenco anagrafico o nelle liste di mobilità ai sensi dell' art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998  e con le modalità di cui all' art. 37  del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 394/1999  .

Ovviamente, come specificato nella direttiva ministeriale, gli effetti dei diritti esercitati, nel caso di specie quello relativo alla permanenza nell'elenco anagrafico, cesseranno solo in caso di mancato successivo rinnovo, revoca od annullamento del permesso medesimo.

Il Direttore Generale: Mario Notaro