Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
RISPOSTA QUESITO 26 ottobre 2012, n. 8996
  Oggetto: Unione tra persone dello stesso sesso. Titolo di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 30/2007  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:risposta.quesito:2012-10-26;8996

 

Alle Questure di Firenze - Pordenone

In riferimento al quesito posto da codeste Questure, concernente il rilascio del titolo di soggiorno previsto dal D. Lgs. n. 30 del 2007  , a cittadino straniero sposato in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso, residente in Italia, si comunica quanto segue.

In generale, si osserva che la legislazione italiana non prevede alcuna legge che riconosca le unioni civili e tuteli i diritti delle coppie omosessuali, risultando improponibile il rilascio del permesso di soggiorno di cui all' art. 10 del suddetto decreto legislativo  .

Nella prassi, tuttavia, si registrano casi di segno opposto in seguito a decisioni della magistratura, la quale, nell'esercizio della sua funzione, è chiamata, comunque, a riempire il vuoto normativo in materia.

In proposito, vale segnalare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, del mese di febbraio scorso, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ad un cittadino straniero, che aveva contratto, in un altro Stato dell'Unione, un matrimonio valido, con un cittadino italiano dello stesso sesso.

Nello specifico, il Giudice ha affermato l'applicabilità del D. Lgs. 30 del 2007  , ritenendo oggetto dell'accertamento non lo status di coniuge del ricorrente, non riconosciuto dalla legge, ma la qualità di familiare, utile ai fini dell'ottenimento del titolo di soggiorno in esso previsto.

Tali decisioni dell'autorità giudiziaria trovano il loro antecedente logico nella sentenza n. 1328/2011 della corte di Cassazione, secondo la quale la nozione di "coniuge" prevista dall' art. 2 D. Lgs. n. 30/2007  deve essere determinata alla luce dell'ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato contratto, per cui lo straniero che abbia contratto in Spagna un matrimonio con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso deve essere qualificato quale "familiare", ai fini del diritto al soggiorno in Italia.

Più in generale, si evidenzia che esse si collocano nel solco della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, che afferma, tra l'altro, che all'unione omosessuale, "intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso", spetta "il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia" e che il "diritto all'unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana".

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi