Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
RISPOSTA QUESITO 29 novembre 2004
  Iscrizione anagrafica di "senza fissa dimora" e "senza tetto".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:risposta.quesito:2004-11-29;nir-1


 

L' iscrizione di un soggetto come "senza fissa dimora", ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge 1228/54  , ha come unico scopo quello di equiparare, in via del tutto eccezionale, il " domicilio" alla "residenza".

L'iscrizione, come tale, non consegue ad una libera scelta dell'interessato, ma serve a garantire, comunque, una residenza a quei soggetti che, per motivi di lavoro o familiari, hanno necessità di spostarsi in continuazione senza consolidare la propria presenza in un Comune (testo " Metodi e norme Serie B - n. 29 edizione 1992 ", redatto dall'ISTAT e da questo Ministero), ad esempio girovaghi, artisti di spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti.

Per tali soggetti la legge prevede che l' iscrizione va fatta nel Comune ove l' interessato ha il domicilio, che potrebbe essere costituito da un domicilio di affari, presso terzi, centri di accoglienza, ovvero la titolarità di una casella postale. In caso contrario, l'iscrizione anagrafica non potrà essere accolta e l'unico Comune che potrà provvedere sarà quello di nascita.

A tal proposito è da rilevare che l'art . 20 del D.P.R. 223/89  prevede che le schede individuali debbano contenere un indirizzo e, pertanto, al fine dell'iscrizione anagrafica, è indispensabile indicare un domicilio.

Per i "senza tetto", invece, ai fini dell' iscrizione anagrafica, è indispensabile il requisito della dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.

In proposito, con circolare n. 8 del 29.5.1995 è stato ritenuto che, ai fini dell'iscrizione anagrafica, non può essere di ostacolo la natura dell'alloggio, "quale ad esempio un fabbricato privo di licenza abitativa ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi, roulottes, etc...", ciò perché il soggetto, ai soli fini in parola, deve essere considerato residente a prescindere dalla tipologia dell' abitazione.

Tale conclusione è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto, sicché l' ufficiale di anagrafe dovrà limitarsi ad accertare l' esistenza del requisito della dimora abituale, non potendo la normativa anagrafica subire interferenze da altri tipi di normative.

Né, tantomeno, tale funzione, come affermato nella citata circolare "può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi... per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridic i, diversi tuttavia da quello anagrafico".

Pertanto, una volta accertata l'abituale presenza nel territorio comunale, il soggetto potrà essere iscritto in APR, al fine di non privarlo del diritto all'iscrizione anagrafica, valutando, peraltro, la possibilità d i procedere all' iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, ai sens i dell' art. 32 del D.P.R. n. 223/1989  .

Per il mantenimento dell' iscrizione anagr afica risulta poi opportuno verificare, attraverso mirati accertamenti, la pe rmanenza del soggetto sul territorio comunale.

In base all'' art. 20 del D.P.R. 223/89  per tali soggetti, al fine dell'iscrizione, è indispensabile indicare un domicilio, che potrà anche essere un recapito convenzionale, circostanza questa, tuttavia, che non consente di operare nei confronti di siffatti individui una distinzione non prevista dalla legislazione anagrafica.


 

IL DIRIGENTE DELL' AREA ANAGRAFE (Castaldo)