Regione Toscana
norma
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
TRATTATO 8 novembre 2013
  Sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan.  
 
  Vigente al 01/06/2020 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:trattato:2013-11-08;nir-1


   
  Articolo 1 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente Trattato, il termine:
   a) "condanna" indica qualsiasi decisione giudiziale definitiva che infligge una pena o misura privativa della libertà personale in conseguenza della commissione di un reato;
   b) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva;
   c) "Parte di Condanna" indica lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che può essere o e' già stata trasferita;
   d) "Parte di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere, o e' gia' stata, trasferita per eseguire la condanna.
 
 
  Articolo 2 

Principi Generali

 
  1.  Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
 
  2.  Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata puo' essere trasferita nel territorio della Parte di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna.
 
  3.  Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due Parti.
 
 
  Articolo 3 

Autorita' Centrali

 
  1.  Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste e i documenti e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorita' Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.
 
  2.  Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan e' l'Ufficio del Procuratore Generale.
 
  3.  Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
 
 
  Articolo 4 

Condizioni per il Trasferimento

 
  1.  Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
   a) la persona condannata e' un cittadino della Parte di Esecuzione;
   b) la sentenza di condanna e' definitiva;
   c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;
   d) la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
   e) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione;
   f) le Parti sono d'accordo sul trasferimento.
 
  2.  In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a quanto stabilito nel paragrafo 1 (c) del presente articolo.
 
 
  Articolo 5 

Rifiuto del trasferimento

 
  1.  Il trasferimento della persona condannata puo' essere rifiutato se:
   a) una delle Parti ritiene che il trasferimento comporta pericolo per la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico ed e' contrario ai principi fondamentali della propria legge o ad altri interessi nazionali;
   b) sono in corso altri procedimenti penali, civili o amministrativi nei confronti della persona condannata sul territorio della Parte di condanna.
 
  2.  In ogni caso, ciascuna Parte puo' altresi' accettare o rifiutare il trasferimento per altri motivi indipendentemente dalle condizioni previste dal par. 1 del presente articolo
 
 
  Articolo 6 

Comunicazioni in ordine alle richieste

 
  1.  Ciascuna Parte comunica senza indugio all'altra Parte la propria decisione sulla richiesta di trasferimento, motivando le ragioni di un eventuale rifiuto.
 
 
  Articolo 7 

Informazioni alla persona condannata

 
  1.  Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
 
  2.  La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.
 
 
  Articolo 8 

Richiesta di Trasferimento

 
  1.  Il trasferimento puo' essere richiesto:
   a) dalla Parte di Condanna;
   b) dalla Parte di Esecuzione;
   c) dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte di Condanna o alla Parte di Esecuzione, con la quale viene espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
 
  2.  Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali indicate nell' Articolo 3  del presente Trattato.
 
 
  Articolo 9 

Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

 
  1.  Ciascuna Parte, a seguito di richiesta di trasferimento di persona condannata, trasmette senza indugio i documenti e le informazioni seguenti.
 
  2.  La Parte di Condanna trasmette:
   a) le informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
   b) le informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nella Parte di Esecuzione, se conosciute;
   c) l'esposizione dei fatti e il testo delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
   d) le informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione;
   e) le informazioni relative alla condotta tenuta dalla persona condannata durante la detenzione ed ogni altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
   f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna;
   g) se opportuno, ogni rapporto sociale e medica sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario eseguito nella Parte di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte di Esecuzione;
   h) la dichiarazione con la quale la persona condannata, o il suo rappresentante legale, ai sensi dell'art. 4 lett. d) del presente Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento;
   i) la dichiarazione con la quale la Parte di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
   j) qualsiasi ulteriore informazione e documento che la Parte di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione sul trasferimento, della persona condannata.
 
  3.  La Parte di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
   a) un documento o una dichiarazione ufficiale da cui risulti che la persona condannata e' cittadino della Parte di Esecuzione;
   b) le disposizioni di legge della Parte di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nella Parte di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
   c) le informazioni relative alle norme che disciplinano l'esecuzione della pena imposta da Stati stranieri secondo la legge della Parte di Esecuzione;
   d) la dichiarazione con la quale la Parte di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;
   e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.
 
  4.  Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
 
 
  Articolo 10 

Lingua e Legalizzazione

 
  1.  La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell' articolo 8  , e le informazioni, i documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente articolo 9  del presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte a cui sono diretti o in inglese.
 
  2.  I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti della persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 9 del presente Trattato.
 
 
  Articolo 11 

Consenso e Verifica

 
  1.  La Parte di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento, o il suo legale rappresentante, in conformità alla lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato, lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge della Parte di Condanna.
 
  2.  Prima che abbia luogo il trasferimento, se la Parte di Esecuzione lo richiede espressamente, la Parte di Condanna da' alla Parte di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un rappresentante diplomatico, che il consenso della persona condannata o del suo legale rappresentante, sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.
 
 
  Articolo 12 

Consegna della Persona Condannata

 
  1.  Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle modalità del trasferimento.
 
 
  Articolo 13 

Esecuzione della Condanna

 
  1.  La Parte di Esecuzione, applicando la propria legge, deve continuare l'esecuzione della condanna, rispettando la natura e la durata della pena stabilita nella sentenza della Parte di Condanna e computando il tempo della pena già scontata sul territorio della Parte di Condanna.
 
  2.  Se la condanna e', per sua natura o durata, incompatibile con la legge della Parte di Esecuzione, quest'ultima può, con il consenso della Parte di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza della Parte di Condanna. Nel caso di una simile modifica:
   a) la Parte di Esecuzione non può cambiare una pena privativa della libertà personale in una pena pecuniaria;
   b) la Parte di Esecuzione non può aggravare la condanna inflitta dalla Parte di Condanna o applicare una pena eccedente la durata massima della pena prevista dalla legge della Parte di Esecuzione per lo stesso reato.
 
  3.  La Parte di Esecuzione può applicare alla persona trasferita la liberazione condizionale anticipata e gli altri benefici previsti dalla propria legge.
 
 
  Articolo 14 

Revisione della Sentenza

 
  1.  Soltanto la Parte di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.
 
 
  Articolo 15 

Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena

 
  1.  La persona trasferita può beneficiare della grazia, dell'amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena concessi, conformemente alle proprie leggi, da Ciascuna Parte, che ne da' immediata comunicazione all'altra Parte.
 
  2.  La Parte di Esecuzione, ricevuta comunicazione di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza concernenti la persona condannata, da' agli stessi immediata esecuzione.
 
 
  Articolo 16 

Cessazione dell'Esecuzione

 
  1.  La Parte di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena e' informato dalla Parte di Condanna di qualsiasi decisione in forza della quale la condanna stessa cessa di essere eseguibile.
 
 
  Articolo 17 

Informazioni Concernenti l'Esecuzione

 
  1.  La Parte di Esecuzione fornisce alla Parte di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:
   a) se, in conformità alla propria legge, l'esecuzione della condanna e' terminata o comunque cessata;
   b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
   c) se la Parte di Condanna richiede una relazione speciale.
 
 
  Articolo 18 

Transito

 
  1.  Quando una delle due Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone condannate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.
 
  2.  Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra parte, tale autorizzazione non e' richiesta.
 
  3.  La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con L propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.
 
 
  Articolo 19 

Spese

 
  1.  La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative:
   a) al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna;
   b) all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento.
 
  2.  Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.
 
 
  Articolo 20 

Rapporti con altri Accordi Internazionali

 
  1.  Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.
 
 
  Articolo 21 

Applicazione nel tempo

 
  1.  Il presente Trattato si applichera' anche nei confronti delle persone condannate prima della sua entrata in vigore.
 
 
  Articolo 22 

Soluzione delle Controversie

 
  1.  Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali. Ove l'accordo non venga raggiunto, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.
 
 
  Articolo 23 

Entrata in Vigore, Modifica, Durata e Cessazione

 
  1.  Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
 
  2.  Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.
 
  3.  Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.