Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 11 febbraio 2011, n. 549
  Oggetto: Reddito del datore di lavoro titolare di azienda agricola ai fini dell'assunzione di un lavoratore subordinato del settore domestico.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2011-02-11;549

Direzione Regionali del Lavoro Loro Sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro Loro Sedi

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio per il Lavoro - Trieste

Regione Siciliana Assessorato del Lavoro - Uff. Reg. Lavoro - Ispett. Reg. Lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano - Rip. 19 -Uff. Lavoro - Isp. Lavoro - Bolzano

Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Servizi Sociali - Servizio Lavoro - Trento

e, per conoscenza: Ministero dell'Interno Dipartimento per le LIbertà Civili e l'Immigrazione Direz. Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - ROMA

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Roma

All'Agenzia delle Entrate - Roma


 

Per opportuna conoscenza e competenza, si comunica che l'Agenzia delle Entrate ha formulato il proprio parere in ordine alla possibilità per gli imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall' art. 1-ter della legge 102/2009  - di poter ricondurre la capacità economica non esclusivamente al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa ritiene che per l'imprenditore agricolo è possibile fare riferimento ad indici di capacità economica di tipo analitico con rinvio ad altri ambiti tributari.

Tali elementi potrebbero essere ricavati dai dati risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume di affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Con la stessa nota l'Agenzia segnala, inoltre, che nell'ipotesi di cittadini titolari di redditi esenti (es. pensioni di guerra o borse di studio per dottorato di ricerca), la capacità economica richiesta ai fini dell'emersione potrà essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori.

Alla luce del suddetto parere, e sempre con riferimento ai soggetti sopra indicati, si ritiene che il concetto di reddito come sopra definito possa essere applicato anche ai fini del raggiungimento della capacità economica necessaria per l'assunzione di un lavoratore del settore domestico all'interno delle quote previste dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.

 

Il Direttore Generale Natale Forlani