Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
  Normativa organica per i profughi.  
  Pubblicato in GU, n. 354 del 28/12/1981


Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:


   
  Titolo I  

IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI PROFUGO

 
  Art. 1.  

Titolari dei benefici

 
  1.  Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed al loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:
   1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
   2) profughi dai territori sui quali e' cessata la sovranità dello Stato italiano;
   3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
   4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessita' al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
   5)  figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2  , o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.
 
 
  Art. 2.  

Presupposti della qualifica

 
  1.  Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1)  del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:
   a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
   b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
   c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
 
  2.  Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2)  dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
 
  3.  Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3)  dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
 
  4.  Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4)  dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessita' al rimpatrio.
 
  5.  I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessita' al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.
 
  6.  I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarativi dello stato di necessita' e le precedenti norme di legge che hanno esteso i benefici per i profughi di guerra alle altre categorie di connazionali rimpatriati - emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge - cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.
 
  7.  Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.
 
  8.  Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessita' al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.
 
 
  Art. 3.  

Categorie escluse

 
  1.  I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualità di dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all' articolo 34  della presente legge.
 
 
  Art. 4.  

Riconoscimento della qualifica di profugo

 
  1.  Alle categorie di cittadini di cui all' articolo 1  , la qualifica di profugo e' riconosciuta, a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
 
  2.  Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il presidente della Giunta regionale.
 
  3.  I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della qualifica entro un anno dalla data suddetta.
 
  4.  Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l' articolo 37  .
 
  5.  Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:
   1) le generalità complete;
   2) la località di attuale residenza in Italia;
   3) il territorio di provenienza;
   4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.
 
  6.  La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
 
  7.  Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.
 
 
 
  Titolo II  

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI PRIMA NECESSITA'

 
  Art. 5.  

Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo

 
  1.  Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell' articolo 1  spetta una Indennità di L. 500.000 pro capite.
 
  2.  L'indennità e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
 
  3.  L'indennità non e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.
 
  4.  Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai sensi del successivo articolo 9  , un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.
 
  5.  L'indennità di cui al primo comma  ed il contributo straordinario di cui al quarto comma  sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
 
  6.  Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.
 
 
  Art. 6.  

Ricoveri in istituti

 
  1.  Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  , ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell' articolo 1  , che abbiano superato il sessantesimo anno di età o che siano inabili all'abituale attivita' lavorativa, ed ai minori, e' riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorità ai ricoveri in idonei istituti.
 
 
  Art. 7.  

Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero

 
  1.  Ai profughi che si dimettono dalle comunità protette di Aversa e Napoli, nonché dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità di sistemazione di lire 500.000 pro capite.
 
  2.  L'indennità di cui al primo comma  e' annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
 
 
  Art. 8.  

Erogazione di sussidi straordinari

 
  1.  Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di quarantacinque giorni dal rimpatrio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.
 
 
  Art. 9.  

Stato di bisogno

 
  1.  Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 o 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, o debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.
 
  2.  I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo e' tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute.
 
 
  Art. 10.  

Finanziamento della spesa

 
  1.  Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessita' agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9  . Ai relativi oneri finanziari provvederà il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.
 
  2.  Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  , e successive modificazioni.
 
 
  Art. 11.  

Interventi assistenziali integrativi

 
  1.  Le regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.
 
  2.  Le regioni possono disciplinare, altresì, gli interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.
 
 
  Art. 12.  

Comunicazioni ai comuni

 
  1.  Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessita' effettuati a favore dei profughi.
 
 
 
  Titolo III  

INTERVENTI PER I PROFUGHI DISOCCUPATI

 
 
[Art. 13.  

Assunzioni obbligatorie.

 
  1.  Ai soli fini delle assunzioni previste dalla L. 2 aprile 1968, n. 482  , presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2  di detta legge.
 
  2.  Il beneficio di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482  , è riconosciuto ai profughi, in possesso della formale qualifica, fino alla maturazione del periodo previdenziale minimo ai fini del conseguimento della pensione.
 
  3.  Nelle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa ai quali abbiano complessivamente più di trentacinque dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla normativa richiamata nel comma precedente.
 
  4.  Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma  del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre cinquanta dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati nonché, per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci
] [1]  
 
 
  Art. 14.  

Personale insegnante

 
  1.  Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327  , in servizio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740  , compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153  , nonché negli istituti italiani di cultura, ed ai quali sia riconosciuta la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale, nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per l'assunzione del personale docente non di ruolo delle medesime istituzioni scolastiche, per l'insegnamento per il quale sono in possesso del titolo di abilitazione e di studio prescritto.
 
  2.  Essi sono assunti anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.
 
  3.  Il personale di cui al presente articolo e' assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.
 
 
  Art. 15.  

Personale non insegnante

 
  1.  Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327  , in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14  , nonché negli istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, e' assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso e' assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.
 
 
  Art. 16.  

Decadenza del diritto

 
  1.  Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell' articolo 13  , già previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482  , si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
 
 
  Titolo IV  

RIPRESA DI ATTIVITA' ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

 
  Art. 17.  

Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attivita'

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l'attivita' artigianale, commerciale, industriale e professionale gia' legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attivita' corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.
 
  2.  Per quanto riguarda la ripresa dell'attivita' professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.
 
  3.  Le relative domande devono essere presentate non oltre quattro anni o dalla data del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della presente legge, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.
 
  4.  Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.
 
 
  Art. 18.  

Esercizio della professione di notaio

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato la professione di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita' suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.
 
  2.  La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.
 
  3.  I notai in soprannumero di cui al primo comma  sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.
 
 
  Art. 19.  

Farmacisti profughi

 
  1.  Per i profughi di cui all' articolo 1  che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale e' titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.
 
  2.  I profughi di cui all' articolo 1  , già titolari di farmacia nel Paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia - nei limiti di disponibilità della pianta organica - previo accertamento dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarità sulla base di documentazione rilasciata dall'autorità consolare, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.
 
  3.  Il profugo perseguitato politico già titolare di farmacia all'estero, cui non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto di ottenerla, anche se invalido, facendosi rappresentare da un direttore responsabile a tutti gli effetti.
 
  4.  Non possono essere comunque conferite ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purché iscritti all'albo.
 
  5.  Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai sensi e agli effetti del secondo comma  del presente articolo.
 
 
  Art. 20.  

Conferimento di farmacie

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall' articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475  .
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475  , il servizio prestato nel Paese di provenienza e' valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi di cui al primo comma  del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.
 
  3.  Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.
 
 
  Art. 21.  

Licenza di vendita di generi di monopolio

 
  1.  Il beneficio di cui all' articolo 17  non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.
 
  2.  Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attivita' commerciale.
 
 
  Art. 22.  

Autotrasporto di persone o di cose

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , che nei Paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attivita' di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attivita' in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.
 
  2.  Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.
 
 
  Art. 23.  

Rivendite di giornali

 
  1.  I profughi, già titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attivita' in qualsiasi comune, purché nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano l'effettivo esercizio.
 
  2.  Le commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di rivenditore.
 
 
  Art. 24.  

Ripresa dell'esercizio di attivita' agricola

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , che esercitavano attivita' agricola nei Paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare che non svolgevano attivita' diversa, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati con leggi 22 marzo 1950, n. 114, e 11 marzo 1953, n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817, dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562  , convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696  , e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi statali e regionali relative ai coltivatori diretti, nonché ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.
 
  2.  I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell' articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817  , nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall' articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590  .
 
  3.  I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all' articolo 1  anche se temporaneamente occupati in attivita' non agricola e in deroga alla composizione del nucleo familiare, purché si impegnino ad esercitare l'attivita' agricola come attivita' principale nei successivi dieci anni, pena la revoca dei benefici ottenuti.
 
 
  Art. 25.  

Agricoltura e fondi rustici

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.
 
  2.  L' articolo 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817  , si applica altresì ai profughi coltivatori diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965.
 
  3.  L'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina sarà limitato alle passività accertate dagli organi regionali competenti per territorio.
 
  4.  Ai profughi coltivatori diretti, singoli o associati, sono concessi benefici secondo l'articolo  2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646  , convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828  , per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine, anche se soltanto l'acquisto e la trasformazione siano risultate onerose.
 
  5.  L' articolo 2  di cui al comma precedente si applica anche ai coltivatori diretti, che abbiano subito più di una calamita' nel periodo di cinque anni.
 
  6.  All'onere si farà fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364  .
 
 
  Art. 26.  

Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina

 
  1.  Alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 provvedono le regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121  , e successive modificazioni ed integrazioni. La Cassa per la formazione della proprietà contadina opera direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590  , e successive modifiche.
 
  2.  Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiarie potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.
 
 
  Art. 27.  

Finanziamenti

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , che esercitavano nei Paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', a parità di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.
 
 
  Art. 28.  

Esenzioni doganali

 
  1.  Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale, nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attivita' economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorità consolare.
 
  2.  Il beneficio dell'esenzione e' concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all' articolo 2  , con il quale e' dichiarato lo stato di necessita'.
 
  3.  Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purché gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.
 
 
  Art. 29.  

Agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette

 
  1.  Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge si applica la disposizione di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  , concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.
 
 
 
  Titolo V  

PROVVIDENZE VARIE

 
  Art. 30.  

Ripresa dell'attivita' scolastica

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale.
 
  2.  A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi. Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.
 
  3.  Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneità o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero.
 
  4.  L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso e' sostenuto.
 
  5.  Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero.
 
  6.  L'esame si svolgerà secondo le norme in vigore per lo svolgimento degli esami di maturità.
 
  7.  I candidati di cui al terzo e quarto comma  del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.
 
 
  Art. 31.  

Assistenza scolastica

 
  1.  Gli studenti degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed, artistica e delle università statali o abilitati a rilasciare titoli legalmente riconosciuti, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell' articolo 9  , sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.
 
  2.  Per agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o abilitati a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dalle norme stesse.
 
  3.  I posti gratuiti e semigratuiti ordinari preso i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato aventi sede nelle regioni a statuto speciale, di cui al numero 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119  , nonché quelli gratuiti riservati di cui al numero 2, lettera d), dello stesso articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119  , che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, anche in deroga alle norme vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con apposita ordinanza, agli studenti delle scuole secondarie indicati nel primo comma  .
 
  4.  Agli studenti universitari indicati nel precedente primo comma  le opere universitarie aventi sede nelle regioni a statuto speciale concedono, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162  , e successive modificazioni, per il primo anno dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della medesima legge e successive modificazioni.
 
 
  Art. 32.  

Equipollenza dei titoli di studio

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.
 
  2.  Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, e' emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza.
 
  3.  Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
 
  4.  Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui all' articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653  .
 
 
  Art. 33.  

Dispensa dalla ferma di leva

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  , che siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.
 
  2.  La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del ventottesimo anno di eta'.
 
 
  Art. 34.  

Assegnazione di alloggi

 
  1.  La regione territorialmente competente riserva a favore di profughi di cui all' articolo 1  della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine e' applicabile la deroga di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035  .
 
  2.  All'uopo, e' ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), dello stesso decreto.
 
  3.  La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le Modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell' articolo 9  dell'anzidetto decreto.
 
  4.  Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.
 
  5.  Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  , i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma  del presente articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell' articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035  , dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.
 
  6.  Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell' articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  , sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.
  
  8.   
Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035  , e' sostituito dal seguente: "  
8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attivita' lavorativa: punti 2
".
 
 
  Art. 35.  

Riscatti

 
  1.  I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219  , possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.
 
  2.  Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 
  Art. 36.  

Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari

 
  1.  Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonchè le certificazioni dell'esercizio dell'attivita' professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.
 
 
  Art. 37.  

Decorrenza dei termini

 
  1.  I profughi di cui all' articolo 1  che siano rimpatriati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa, esclusi quelli di prima necessita' di cui all' articolo 10  , presentando domanda entro un anno dalla anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra indicate.
 
 
  Art. 38.  

Abrogazione di norme

 
  1.   
Ogni disposizione di legge in contrasto o comunque incompatibile con le norme della presente legge e' abrogata.
 
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Ventimiglia, addi' 26 dicembre 1981

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge 12 marzo 1999, n. 68. In vigore dal 12/01/1982 al 16/01/2000