Regione Toscana
Lettera di distacco per Docenti di scuole ed università straniere operanti in Italia – Legge 103 del 24 maggio 2002

Fonte:  Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

"Lettera di distacco tradotta e legalizzata o apostillata contente:

  • indicazione se la retribuzione e la contribuzione (per i Paesi aderenti agli accordi di sicurezza sociale) avverranno all'estero o in Itala. In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura, tradotto e legalizzato o apostillato;
  • impegno a ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza;
  • copia del passaporto del docente;
  • fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante (se straniero anche copia del titolo di soggiorno) dell'Università;
  • nell'ipotesi di Università quale Ente pubblico, occorre la delibera consiliare di approvazione della nomina e stanziamento dei fondi. Nell'ipotesi di Università privata la verifica delle capacità reddituale è effettuata  direttamente in back office.”