Regione Toscana
Proroga del distacco per Dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27 comma 1 lett. a del D.lgs. 286/98)

Fonte:  Allegato 1 alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

Il trasferimento temporaneo non può superare 5 anni (incluso il primo distacco autorizzato).

La richiesta di proroga, della durata del distacco autorizzato con nulla-osta al lavoro, deve essere trasmessa (Modulo richiesta proroga) in modalità cartacea allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha proceduto al primo rilascio.
Acquisito il parere di competenza della Direzione Territoriale del Lavoro (valutazione di regolarità contributiva riferita al lavoratore distaccato, etc..), lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia la proroga.

Se è stato stipulato un Protocollo d'Intesa la richiesta di proroga della durata del distacco deve essere trasmessa con modalità cartacea (Modulo richiesta proroga - comunicazone) allo Sportello Unico per l'Immigrazione al quale era stata inoltrata la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per il primo ingresso. Acquisito il parere di competenza della Direzione territoriale del Lavoro lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia la proroga.

Assunzione dirigenti e quadri
La società distaccataria può assumere il lavoratore distaccato secondo le modalità vigenti per i lavoratori italiani o comunitari (UNILAV):

  • alla scadenza del primo periodo di distacco indicato sul contratto di soggiorno;
  • successivamente, entro il termine del periodo massimo di distacco (cinque anni).