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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25
  Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.  
  Pubblicato in GU, n. 40 del 16/02/2008
  Vigente al 27/05/2008 


 
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25

Indice

  Capo II - Principi fondamentali e garanzie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87  della Costituzione ;

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005 , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di ri fugiato;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13  , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare l' articolo 12  relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE ;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE  recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunita';

Emana

il seguente decreto legislativo:


 
 
Capo I 

Disposizioni generali

 
  Art. 1. 

Finalita'

 
  1.  Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale  
 
  da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.
 
 
  Art. 2. 

Definizioni

 
  1.  Ai fini del presente decreto s'intende per:
   a)  
«  
Convenzione di Ginevra
»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722  , e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95  ;
   b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
   
   c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva;
   d)  «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall' articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  ;
   e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
   f)  «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall' articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
   g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
   h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
   
   i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
   
   m)  «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all' articolo 29  della direttiva 2005/85/CE . [6]
 
 
   
 
  Art. 3. 

Autorita' competenti

 
  1.  Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all' articolo 4  .
 
  2.  L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall' articolo 26  .
 
  3.  L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003  del Consiglio, del 18 febbraio 2003, e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione  
  del Ministero dell'interno[8]
   
 
  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Art. 4. 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 
  1.  Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all' articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali»  
  , e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.[21]
   
 
  [20]
 
 
 
 
 
  2.  Le Commissioni territoriali sono fissate  
  nel numero massimo di dieci.[26]
   
 
   
  Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.[28]
   
 
 
 
 
 
  3.  Le Commissioni territoriali sono nominate  
  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno[38]
   
 
  , e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un  
  rappresentante dell'ACNUR[40]
   
 
  .  
 
   
  Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti.[45]
   
 
  L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. [37]
 
 
 
 
 
 
 
  4.  Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti  
 
  e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.  
 
 
 
  5.  Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , la competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro.  
 
  [52]
 
 
 
 
 
  6.  Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
 
 
  Art. 5. 

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 
  1.  La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni,  
 
  di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286  . La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attivita' svolta.  
 
 
 
 
 
 
 
  2.  La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
 
  3.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2  . Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalita' previste per la Commissione nazionale.
 
 

 
Capo II 

Principi fondamentali e garanzie

 
  Art. 6. 

Accesso alla procedura

 
  1.  La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
 
  2.  La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.  
 
 
 
  3.  La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell' articolo 19  .  
 
 
 
 
 
 
  Art. 7. 

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

 
  1.  Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell' articolo 32  .  
 
  [66]
 
 
 
  2.  La previsione di cui al comma 1  non si applica a coloro che debbano essere:
   a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
   b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
   c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.
[69]
 
 
 
 
  Art. 8. 

Criteri applicabili all'esame delle domande

 
  1.  Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
 
  2.  La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  .  
 
 
 
  3.  Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR,  
 
  dal Ministero degli affari esteri,  
 
  o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 38  e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
 
 
 
 
  Art. 9. 

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante

 
  1.  Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
 
  2.  La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
 
 
 
 
  Art. 10. 

Garanzie per i richiedenti asilo

 
  1.  All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2  .  
 
 
 
 
 
  2.  La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 38  un opuscolo informativo che illustra:
   a)  le fasi della procedura per il riconoscimento della  
  protezione internazionale[78]
   
 
  ;
   b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
   c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle;
   d)  l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti  
  protezione internazionale[80]
   
 
  .
   
 
 
 
  3.  Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare 1'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.
 
  4.  Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.  
 
 
 
  5.  In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
 
 
   
 
  Art. 11. 

Obblighi del richiedente asilo

 
  1.  Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda.[86]
 
 
 
  2.  Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
 
  3.  In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2  , eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. [88]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.  In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.
 
 
  Art. 12. 

Colloquio personale

 
  1.  La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.  
  La Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, puo' decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.[103]
  [102]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
 
 
 
  3.  Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2  , non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.
 
  4.  Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della documentazione disponibile.
 
  5.  Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia' stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita' di cui al comma 1  , al fine della riattivazione della procedura.
 
 
  Art. 13. 

Criteri applicabili al colloquio personale

 
  1.  Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
 
 
 
  2.  In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze  
  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ,[111]
   
 
  al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
 
  3.  Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potesta' o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all' articolo 26, comma 5  . [113]
 
 
 
  4.  Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi dell' articolo 16  , questi e' ammesso ad assistere  
  al colloquio[116]
   
 
  .
 
 
  Art. 14. 

Verbale del colloquio personale

 
  1.  Dell'audizione e' redatto verbale che e' sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  . Al cittadino straniero e' rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale. [119]
 
 
 
  2.  Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione.
 
 
[118]  
 
   
 
  Art. 15. 

Formazione delle commissioni territoriali e del personale

 
 
 
  1.  La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilita' del richiedente. La Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.
 
 
 
 
  Art. 16. 

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

 
  1.  Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.  
 
 
 
  2.  Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  . In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
 
 
  Art. 17. 

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

 
  1.  Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche' all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura  
 
  che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui all' articolo 18  .
 
 
  Art. 18. 

Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 

 
  1.  Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I  , ad esclusione dell'articolo 2, comma 2  , II  , IV  -bis e V  , nonche' agli articoli 7  , 8  e 10  del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241  .
 
 
  Art. 19. 

Garanzie per i minori non accompagnati

 
  1.  Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall' articolo 26, comma 5  .
 
  2.  Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si applicano le disposizioni del presente articolo.
 
  3.  Il minore deve essere informato della possibilita' che la sua eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della decisione.
 
  4.  Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall' articolo 13, comma 3  , ed allo stesso e' garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.
 
 
  Art. 20. 

Casi di accoglienza

 
  1.  Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
 
  2.  Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
   a) quando e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
   b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
   c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
   d)  quando ha presentato la domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2 , lettere a)  e b)  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , anche se gia' trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. [132]
 
  3.  Nel caso di cui al comma 2, lettera a)  , il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
 
  4.  La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5  , che garantiscono comunque la facolta' di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell' articolo 10, comma 4  .
 
  5.  Con il regolamento di cui all' articolo 38  sono fissate, le caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita' della persona e l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
[131]  
 
  Art. 21. 

Casi di trattenimento

 
  1.  E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , del richiedente:
   a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 , paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
   b)  che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall' articolo 380, commi 1  e 2  , del codice di procedura penale  , ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
   c)  che e' destinatario di un provvedimento di espulsione  
 
   
  , salvo i casi previsti dall' articolo 20, comma 2, lettera d)  [135]
  .
 
  2.  Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all' articolo 28  .
 
  3.  L'accesso ai centri di  
 
[ ... ] [136]  
   
 
identificazione ed espulsione[137]  
  e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.
[133]  
 
  Art. 22. 

Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

 
  1.  L'accoglienza dei richiedenti di cui all' articolo 20, comma 2  , e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20  e 21  e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all' articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all' articolo 21  , e' fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11  .
 
  2.  L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.
[138]  
 
  Art. 23. 

Ritiro della domanda

 
  1.  Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
 
 
   
 
  Art. 24. 

Ruolo dell'ACNUR

 
  1.  Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3  , 5, comma 2  , 8, comma 3  , 10, comma 3  , i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all' articolo 20  secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all' articolo 38  .
 
  2.  L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.
 
 
  Art. 25. 

Raccolta di informazioni su singoli casi

 
  1.  Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.
 
  2.  Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
 
 

 
Capo III 

Procedure di primo grado

 
  Art. 26. 

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

 
  1.  La domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e' disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2  . Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
 
  2.  La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione prevista dall' articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  . Il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
 
 
 
  3.  Salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 3  , nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003  del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall' articolo 3, comma 3  .
 
  4.  Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20  e 21  dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di  
 
[ ... ] [149]  
   
 
identificazione ed espulsione[150]  
  . Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. [148]
 
  5.  Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei minorenni  
  e al giudice tutelare[151]
  per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343  , e seguenti,  
  del codice civile , ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarieta' sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore[152]
   
 
  .
 
  6.  L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5  informa immediatamente il Servizio centrale del  
  sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati[158]
   
 
  di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori  
  ed al giudice tutelare[160]
  . Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del comune dove si trova il minore.  
  I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21[161]
  .
 
 
  Art. 27. 

Procedure di esame

 
  1.  L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II  .
 
 
 
  2.  La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.
 
 
 
  3.  Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2 , informa del ritardo il richiedente e la questura competente.  
 
 
 
 
 
 
  Art. 28. 

Esame prioritario

 
  1.  La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II  , quando:
   a) la domanda e' palesemente fondata;
   b)  la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall' articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  ; [167]
   
   c)  la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20  e 21  , fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente. [169]
   
   
   
 
 
 
  2.  Nei casi previsti dall' articolo 21  , appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell' articolo 21, comma 2  , e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni. [174]
 
  3.  Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c)  , ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003  del Consiglio, del 18 febbraio 2003.
[166]  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  Art. 29. 

Casi di inammissibilita' della domanda

 
  1.  La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
   a)   
  il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato[197]
   
 
  da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e  
 
  possa ancora avvalersi di tale protezione;
   b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.[200]
   
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
  Art. 30. 

Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 

 
  1.  Nei casi soggetti alla procedura di cui al  
  regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003,[210]
   
 
  la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell' articolo 3, comma 3  , la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.
 
 
 
 
  Art. 31. 

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

 
  1.  Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.
 
 
  Art. 32. 

Decisione

 
  1.  Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23  , 29  e 30  la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
   a)  riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11  e 17  del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  ;
   b)  rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo  
  , ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.[213]
 
   
   
   
 
 
 
  2.  Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nell  
 
  e circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo  . Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. [222]
 
  3.  Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . [224]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.  La decisione di cui al comma 1,  
  lettera b)  [234]
   
 
  , ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23  e 29  comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.  
  A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli e ai sensi dell'articolo 13, comma 5 , del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.[236]
   
 
  [233]
 
 
 
 

 
Capo IV 

Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

 
  Art. 33. 

Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

 
  1.  Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:
   a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
   b)  avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10  , 11  e 12  o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.
 
  2.  La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II  .
 
  3.  Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui  
  all'articolo 32, comma 3[241]
   
 
  .
 
 
 
 
  Art. 34. 

Rinuncia agli status riconosciuti

 
  1.  La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.
 
 

 
Capo V 

Procedure di impugnazione

 
  Art. 35. 

Impugnazione

 
  1.  Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento impugnato.  
  Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell' articolo 21  [245]
   
 
  , il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro. [244]
 
 
 
 
 
  2.  Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione.[252]
 
 
 
 
 
  3.  Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.[260]
 
  4.  Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.[261]
 
  5.  Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale.[262]
 
 
 
  6.  La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1  e 2  sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. [264]
 
  7.  La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell' articolo 22, comma 2  ,  
 
  non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all' articolo 20  . [265]
 
  8.  La procedura di cui al comma 7  si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente  
  di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d)  e 21  [268]
   
 
  . Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza     
 
  , o di di trattenuto ai sensi dell' articolo 21  permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7  . [267]
 
  9.  All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo' in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.[272]
 
 
 
  10.  Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata.[274]
 
 
 
  11.  Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10  il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. [276]
 
 
 
  12.  Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.[278]
 
  13.  Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5  , 9  e 10  . [279]
 
  14.  Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al  
  comma 6  [281]
   
 
  , assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 375 c.p.c.  [280]
 
 
 
 
   
 
   
 
  Art. 36. 

Accoglienza del ricorrente

 
  1.  Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell' articolo 35  , si applica l' articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  .
 
  2.  Il richiedente di cui al comma 1  ospitato nei centri di cui all' articolo 20  rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  .
 
  3.  Il richiedente trattenuto nei centri di cui all' articolo 21  che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell' articolo 35, comma 8  , ha accoglienza nei centri di cui all' articolo 20  con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  .
[321]  
 

 
Capo VI 

Disposizioni finali e transitorie

 
  Art. 37. 

Riservatezza

 
  1.  Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.
 
 
  Art. 38. 

Regolamenti di attuazione

 
  1.  Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , sono stabilite le modalita' di attuazione del presente decreto.
 
  2.  Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1  , continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.
 
 
  Art. 39. 

Disposizioni finanziarie

 
  1.  Per le finalita' di cui all' articolo 4, comma 2  , e' autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
 
  2.  Per le finalita' di cui all' articolo 4, comma 3  , e' autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
 
  3.  L'onere derivante dall'attuazione dell' articolo 16, comma 2  , e' valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
 
  4.  Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall' articolo 20, comma 5  , e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.
 
  5.  L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli articoli 20, comma 2  , 3  e 4  , 35  e 36  e' valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all' articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e' aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.
 
  6.  Per le finalita' di cui all' articolo 24, comma 2  , e' autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
 
  7.  All'onere derivante dai commi 1  , 2  , 4  e 6  , pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183  . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  8.  Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3  e 5  , ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468  . Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, comma 2, n. 2)  , della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 
 
  Art. 40. 

Abrogazioni

 
  1.   
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articoli 1, commi 4  , 5  e 6  , 1-bis  , 1-ter  , 1-quater  e 1-quinquies  del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  ;
   b)  il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303  , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 38  .
 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri e (ad interim) Ministro della giustizia

Bonino, Ministro per le politiche europee

Amato, Ministro dell'interno

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Scotti

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteraa, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterab, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/03/2008 al 04/12/2023

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterab, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterab, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero1, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 02/03/2008 al 30/01/2018

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letteraa, numero1, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119. In vigore dal 02/03/2008 al 22/08/2014

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraa, numero1, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.  In vigore dal 23/08/2014

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero1, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero1, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119. In vigore dal 02/03/2008 al 22/08/2014

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.  In vigore dal 23/08/2014

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero2, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 02/03/2008 al 30/01/2018

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero2, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 30 Comma 1 legge 6 agosto 2013, n. 97.  In vigore dal 04/09/2013

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero3, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 02/03/2008 al 30/01/2018

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero3, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letteraa, numero3, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119. In vigore dal 02/03/2008 al 22/08/2014

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraa, numero3, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.  In vigore dal 23/08/2014

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero3, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 23/08/2014 al 30/01/2018

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero3, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, numero4, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 02/03/2008 al 30/01/2018

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letteraa, numero5, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119. In vigore dal 02/03/2008 al 22/08/2014

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraa, numero5, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.  In vigore dal 23/08/2014

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterac, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 05/11/2008 al 29/09/2015

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterac, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterac, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterac, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero4, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.  In vigore dal 22/10/2014

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterac, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero5, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, numero5, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterac, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraa, numero5, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.  In vigore dal 23/08/2014

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterac, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma3, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letteraa, numero6, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.  In vigore dal 23/08/2014

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterad, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterad, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterad, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterae, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterad, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letteraa, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/03/2008 al 04/12/2023

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteraf, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteraf, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterag, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterag, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.  In vigore dal 22/10/2014

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterag, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterah, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterah, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterah, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterah, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterah, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterah, numero4, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterah, numero5, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterai, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/03/2008 al 17/02/2017

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 18/02/2017 al 18/04/2017

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 18/02/2017 al 18/04/2017

[92] - Modificato da: .  In vigore dal 19/04/2017

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 18/02/2017 al 18/04/2017

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[95] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 18/02/2017 al 18/04/2017

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[97] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 18/02/2017 al 18/04/2017

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraa, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 18/02/2017 al 18/04/2017

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[101] - Modificato da: .  In vigore dal 18/02/2017

[102] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, letterab, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/03/2008 al 17/02/2017

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, letterab, numero1, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119. In vigore dal 02/03/2008 al 22/08/2014

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letterab, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 18/02/2017 al 18/04/2017

[105] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[106] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterab, numero2, decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 23/08/2014 al 30/01/2018

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteral, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[110] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteram, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[111] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma3, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma3, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[113] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteram, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteram, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[114] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteram, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[116] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteram, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[117] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteram, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, letterac, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/03/2008 al 17/02/2017

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteran, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteran, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteran, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[122] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letterac, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[123] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 02/03/2008 al 18/04/2017

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.  In vigore dal 22/10/2014

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.  In vigore dal 22/10/2014

[129] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[130] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.  In vigore dal 22/10/2014

[131] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterao, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[132] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera d decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterap, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera e decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[135] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera e decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[136] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 decreto legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 02/03/2008 al 26/05/2008

[137] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 decreto legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[138] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteraq, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterar, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[140] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[141] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2023

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[143] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/03/2008 al 04/12/2023

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[145] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/03/2008 al 04/12/2023

[146] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteras, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteras, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[149] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 decreto legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 02/03/2008 al 26/05/2008

[150] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 decreto legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[151] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma2, letteraa, numero1, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 02/03/2008 al 30/01/2018

[152] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteras, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[153] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteras, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[154] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma2, letteraa, numero1, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[155] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma2, letteraa, numero2, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 30/09/2015 al 30/01/2018

[156] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma2, letteraa, numero2, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220.  In vigore dal 31/01/2018

[157] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, letterac, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[158] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma4, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[159] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma4, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[160] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma2, letterab, decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220. In vigore dal 02/03/2008 al 30/01/2018

[161] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteras, numero4, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[162] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.  In vigore dal 22/10/2014

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[164] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterat, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[165] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterat, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/03/2008 al 21/10/2020

[167] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterau, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[168] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterau, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[169] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterau, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterau, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterau, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterau, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[172] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterau, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[174] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterau, numero4, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[175] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 22/10/2020 al 19/12/2020

[176] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterav, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[177] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 30/09/2015 al 21/10/2020

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[179] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[181] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[183] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 02/03/2008 al 03/12/2018

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[185] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterab, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[186] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterab, numero3, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[187] - Modificato da: .  In vigore dal 22/10/2020

[188] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/03/2008 al 19/12/2020

[189] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[190] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/03/2008 al 05/05/2023

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[192] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[194] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[195] - Modificato da: .  In vigore dal 04/12/2018

[196] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterac, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 22/10/2020 al 04/12/2023

[197] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, letteraa, legge 23 dicembre 2021, n. 238. In vigore dal 02/03/2008 al 31/01/2022

[198] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, letteraa, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, letterab, legge 23 dicembre 2021, n. 238.  In vigore dal 01/02/2022

[200] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/03/2008 al 05/05/2023

[201] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteraz, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 30/09/2015 al 05/05/2023

[203] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[204] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[205] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterad, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[206] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterad, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 22/10/2020 al 19/12/2020

[207] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[208] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 06/10/2023 al 04/12/2023

[209] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[210] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[211] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[212] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteraaa, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[213] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterabb, numero1, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[214] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera f decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterabb, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterabb, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 05/11/2008 al 29/09/2015

[215] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterabb, numero2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[216] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 02/03/2008 al 03/12/2018

[217] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[218] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[219] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterae, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[221] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[222] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterabb, numero3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[223] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma3, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.  In vigore dal 28/03/2014

[224] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[225] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[226] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/03/2008 al 21/10/2020

[227] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[228] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/03/2008 al 21/10/2020

[229] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[230] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterae, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[231] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterae, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[232] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma3, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.  In vigore dal 28/03/2014

[233] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/03/2008 al 05/05/2023

[234] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[235] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera g decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[236] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letterabb, numero4, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015

[237] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letterabb, numero4, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[238] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, letterad, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 30/09/2015 al 17/02/2017

[239] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letterad, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[240] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[241] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/03/2008 al 05/05/2023

[242] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[243] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraf, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[244] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[245] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[246] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[247] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 06/10/2011 al 05/05/2023

[248] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[249] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, decreto-legge 20 maggio 2023, n. 51. In vigore dal 02/03/2008 al 10/05/2023

[250] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 maggio 2023, n. 51. In vigore dal 02/03/2008 al 10/05/2023

[251] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 maggio 2023, n. 51.  In vigore dal 11/05/2023

[252] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[253] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[254] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, letteraf, numero1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/03/2008 al 17/02/2017

[255] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraf, numero1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[256] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, letteracc, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  In vigore dal 30/09/2015

[257] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/03/2008 al 17/02/2017

[258] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[259] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[260] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[261] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[262] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 13 Lettera a legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/03/2008 al 07/08/2009

[263] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 13 Lettera a legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 08/08/2009 al 05/10/2011

[264] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[265] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[266] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera i decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[267] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[268] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera l decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[269] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera l decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[270] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera m decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[271] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera m decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[272] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 13 Lettera b legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/03/2008 al 07/08/2009

[273] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 13 Lettera b legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 08/08/2009 al 05/10/2011

[274] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera b legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/03/2008 al 07/08/2009

[275] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera b legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 08/08/2009 al 05/10/2011

[276] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 13 Lettera b legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/03/2008 al 07/08/2009

[277] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 13 Lettera b legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 08/08/2009 al 05/10/2011

[278] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[279] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/03/2008 al 05/10/2011

[280] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 13 Lettera c legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/03/2008 al 07/08/2009

[281] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera m decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. In vigore dal 02/03/2008 al 04/11/2008

[282] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera m decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.  In vigore dal 05/11/2008

[283] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 13 Lettera c legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 20 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 08/08/2009 al 05/10/2011

[284] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, letterag, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[285] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[286] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/03/2008 al 10/03/2023

[287] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[288] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 11/03/2023 al 05/05/2023

[289] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[290] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraf, numero1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/03/2008 al 21/10/2020

[291] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraf, numero1, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[292] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/03/2008 al 05/05/2023

[293] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterae, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[294] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterae, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[295] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[296] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[297] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 22/10/2020 al 19/12/2020

[298] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[299] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[300] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraf, numero2, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[301] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraf, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/03/2008 al 21/10/2020

[302] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraf, numero3, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[303] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraf, numero4, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/03/2008 al 21/10/2020

[304] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterae, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[305] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/03/2008 al 04/10/2018

[306] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[307] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 05/10/2018 al 03/12/2018

[308] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[309] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraf, numero4, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 22/10/2020 al 05/05/2023

[310] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[311] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/03/2008 al 05/05/2023

[312] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[313] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 02/03/2008 al 18/04/2017

[314] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[315] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 aprile 2017, n. 46. In vigore dal 02/03/2008 al 18/04/2017

[316] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 aprile 2017, n. 46.  In vigore dal 19/04/2017

[317] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/03/2008 al 04/12/2023

[318] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[319] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176.  In vigore dal 05/12/2023

[320] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[321] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, letteradd, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In vigore dal 02/03/2008 al 29/09/2015