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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2012, n. 264

Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. (13G00042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2013
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Testo in vigore dal:  14-3-2013

Art. 3

Elettorato attivo e passivo per le associazioni
iscritte nei registri regionali e delle province autonome
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non siano circoli affiliati o articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale e che risultino maggiormente rappresentative nei relativi territori, concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione.
2. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, le associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli uffici regionali e delle province autonome il numero dei propri associati mediante idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine stabilito dalla Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dello stesso Ministero e delle regioni e province autonome.
3. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 3, alle quali viene data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sui siti delle regioni e delle province autonome, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero invita le prime trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere, fino a due candidati alle elezioni dei dieci membri regionali e provinciali dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'elenco dei candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed è reso disponibile presso la sede elettorale.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.
5. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali è conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale delle associazioni di cui al comma 1.
Note all'art. 3:
- Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 383 del 2000, si vedano le note all'art. 2.