Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011
  Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi.  
  Pubblicato in GU, n. 39 del 16/02/2012


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2011-12-13;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011  , con il quale il prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO ii proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  ;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121  ;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof Andrea Riccardi (di seguito, Ministro) è delegato ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro delegato a:
   a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;
   b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;
   c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;
   d)  esercitare le funzioni di cui all' articolo 46, comma I, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
   e)  esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, di cui all' articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297  , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15  , nonché a presiedere il Forum nazionale dei giovani;
   f)  esercitare le funzioni di cui all' articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  , come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze;
   g)  esercitare le funzioni di cui all' articolo 1 , commi 72  e 73  della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;
   h)  esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  .
 
 
  Art. 2   
  1.  Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.
 
  2.  In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:
   a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;
   b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;
   c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia;
   d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;
   e)  a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità., nonché afavorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall' articolo 1 , commi 1250  , 1254  e 1259  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
   f) a promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministro delegato alle pari opportunità la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
   g) a promuovere e a coordinare le attività in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute.
 
 
  Art. 3   
  1.  Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476  , operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
 
  Art.4   
  1.  Il Ministro è responsabile delle attività del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all' articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  ed esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1  e 3   del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 .
 
 
  Art. 5   
  1.  Il Ministro è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565  .
 
 
  Art. 6   
  1.  Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione ed all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcoo1dipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  , e successive modificazioni.
 
 
  Art.7   
  1.  Il Ministro esercita le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230  , alla legge 6 marzo 2001, n. 64  , ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  .
 
 
  Art. 8   
  1.  Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  .
 
  2.  Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione Europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.
 
 
  Art. 9   
  1.  Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato:
   a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
   b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
   c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
 
 
  Art. 10   
  1.  Per l'esercizio delle funzioni citate negli articoli precedenti il Ministro si avvale delle strutture della presidenza del Consiglio dei Ministri competenti in materia di politiche giovanili, politiche per la famiglia, ivi comprese le sdozioni internazionali, di politiche antidroga, nonchè in materia di servizio civile nazionale.
 
 
  Art. 11   
  1.  Il Ministro è delegato a svolgere, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali delegato per le pari opportunità, le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le forme e le cause di discriminazione di carattere religioso, razziale ed etnico nonchè il sostegno alle vittime di tratta, di violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102  .
 
 
  Art. 12   
  1.  Le funzioni ed i compiti di cui al presente decreto sono delegati a decorrere dal 17 novembre 2011.
 

Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

 

Roma, 13 dicembre 2011

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri