Regione Toscana
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Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394
  Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .  
  Pubblicato in GU, n. 258 del 03/11/1999
  Vigente al 07/09/2003 


Indice

  CAPO V - DISCIPLINA DEL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;

Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Udita la conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le osservazioni della Corte dei conti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarieta' sociale, con il Ministro per le pari opportunita', con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:


 
 
CAPO I 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 
  Art. 1 

Accertamento della condizione di reciprocita'

 
  1.  Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocita' al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di seguito denominato: "testo unico, ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali presiedono la condizione di reciprocita'.
 
  2.  L'accertamento di cui al comma 1  , non e' richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
[1]  
 
   
 
  Art. 2 

Rapporti con la pubblica amministrazione

 
  1.  I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive  
  di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  [3]
   
 
  , limitatamente agli stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,  
  fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti[5]
  .
 
  2.  Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da quelli indicati nel comma 1  , sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge Italiana. [6]
 
 
 
 
 
 
  Art. 3 

Comunicazioni allo straniero

 
  1.  Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
 
  2.  Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1  , emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui al comma 3  o quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
 
  3.  Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno. la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua Italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile, o se cio' non e' possibile, in una delle lingue Inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso e la sintesi del provvedimento puo' essere effettuata a richiesta, anche in arabo.[9]
 
 
 
  4.  Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3  , lo straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito da un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217  ,  
 
  ed e' avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  , e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
 
 
  Art. 4 

Comunicazioni all'autorita' consolare

 
  1.  L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
   a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
   b) le generalita' dello straniero e la sua nazionalita' nonche' ove possibile gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
   c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione con specificazione della data di accertamento della stessa, nonche', ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
   d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della liberta' personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
 
  2.  La comunicazione e' effettuata per iscritto, ovvero mediante Fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo straniero e' cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvedera' ad interessare la rappresentanza competente.
 
  3.  L'obbligo di informazione all'autorita' diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all' articolo 2, comma 7, del testo unico  , dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorita'. Per lo straniero di eta' inferiore ai quattordici anni, la rinuncia e' manifestata da chi esercita la potesta' sul minore.
 
  4.  Oltre a quanto previsto dall' articolo 2, comma 7, del testo unico  , l'informazione all'autorita' consolare non e' comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di relizione, di opinioni politiche, di origine nazionale di condizioni personali o sociali.
 
 

 
CAPO II 

INGRESSO E SOGGIORNO

 
  Art. 5 

Rilascio dei visti di ingresso

 
  1.  Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato e' di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a cio' abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessita'.
 
  2.  Il visto puo' essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
 
  3.  La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri emananate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidarieta' sociale, periodicamente aggornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.[12]
 
 
 
  4.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicita' di detti requisiti e condizioni, nonche' degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
 
  5.  Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalita' complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del soggiorno.[14]
 
 
 
  6.  Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonche' la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
   a) la finalita' del viaggio;
   b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
   c)  la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all' articolo 4, comma 3, del testo unico  , ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui all'articolo 23 del testo unico; [16]
   
   
   d) le condizioni di alloggio.
 
  7.  Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire. oltre alla documentazione di cui al comma 6  anche:
   a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o inabilita' al lavoro e di convivenza. A tal Fine i certificati rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero sono autenticati dall'autonta' consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli originali;
   b)  il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilita' di un alloggio, a norma dell' articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico  , e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b)  . A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio.
[21]
 
  8.  Valutata la ricevibilita' della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto e' rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta  
 
  .
 
 
 
 
  Art. 6 

Visti per ricongiungimento familiare

 
  1.  Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalita' delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
   a)  la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all' articolo 28, comma 1, del testo unico  , o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
   b)  la documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b) , del testo unico  ;
   c)  la documentazione attestante la disponibilita' di un alloggio, a norma dell' articolo 29 , comma 3 lettera a) , del testo unico  . A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio.
 
  2.  La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia entro 90 giorni dalla ricezione il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o inabilita' al lavoro e di convivenza.
 
  3.  Le autorita' consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2  , ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1  , ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2  , rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
[24]  
 
   
 
   
 
  Art. 7 

Ingresso nel territorio dello Stato

 
  1.  L'ingresso nel territorio dello Stato e' comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
 
  2.  E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.[27]
 
  3.  Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi puo' essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanita' marittima o aerea.
 
  4.  Nelle circostanze di cui al comma 3  , il controllo di frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalita' stabilite dal questore.
 
  5.  Le disposizioni dei commi 3  e 4  si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localita' sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388  .
 
 
  Art. 8 

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

 
  1.  Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione e' tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera.  
  E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell' indicazione del valico di frontiera e della data.[28]
 
 
  2.  Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso e' consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno  
 
  in corso di validita'.
 
  3.  Lo straniero il cui documento di soggiorno e' scaduto da non piu' di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, e' tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.[30]
 
 
 
  4.  Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto, e' tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso e' rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
 
  5.  Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.[32]
 
 
   
 
  Art. 9 

Richiesta del permesso di soggiorno

 
  1.  La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell' interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da consegnare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all' articolo 49 del testo unico  . In luogo della fotografia in piu' esemplari allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine in dotazione all'ufficio. [34]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  Nella richiesta di cui al comma 1  lo straniero deve indicare:
   a) le proprie generalita' complete, nonche' quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
   b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
   c) il motivo del soggiorno.
 
  3.  Con la richiesta di cui al comma 1  devono essere esibiti:
   a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonche' il visto di ingresso, quando prescritto;
   b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilita' dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.[39]
   
 
  4.  L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e puo' richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
   a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
   b)  la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all' articolo 4, comma 3), del testo unico  , rapportata al numero delle persone a carico;
   c) la disponibilita' di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
 
  5.  L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, prestata con le modalita' di cui all' articolo 34  del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilita' dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia. [41]
 
 
 
  6.  La documentazione di cui ai commi 3  e 4  non e' necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18  e 20  del testo unico  
 
  .
 
  7.  L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1  , munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all' articolo 34, comma 3, del testo unico  .
 
 
  Art. 10 

Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari

 
  1.  Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell' articolo 9, comma 7  , tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all' articolo 6, comma 3, del testo unico  , la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
 
 
 
  2.  Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonche' del programma del viaggio. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine puo' essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
 
  3.  Nel casi di cui al comma 2  , la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.
 
 
 
  4.  Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunita' in cui lo straniero e' ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1  e del permesso di soggiorno.
 
  5.  Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
 
  6.  Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
 
 
  Art. 11 

Rilascio del permesso di soggiorno

 
  1.  Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
   a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
   b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
   c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gia' in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
   
   
   
   
   
   
 
 
 
  2.  Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' all'Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice penale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.[57]
 
 
 
 
 
  3.  La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all' articolo 34, comma 3, del testo unico  deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
 
 
  Art. 12 

Rifiuto del permesso di soggiorno

 
  1.  Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno e' rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procedera' nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
 
  2.  Con il provvedimento di cui al comma 1  , il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di' frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che. in mancanza. si procedera' a norma dell' articolo 13 del testo unico  . [60]
 
  3.  Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e puo' disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
 
 
  Art. 13 

Rinnovo del permesso di soggiorno

 
  1.  Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni  
  , salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali[61]
  .
 
  2.  Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  
  comma 9[62]
   
 
  , del testo unico , la documentazione attestante la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
 
 
 
  3.  La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita' di cui all' articolo 2, comma 6, del testo unico  , l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
 
  4.  Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
 
 
  Art. 14 

Conversione del permesso di soggiorno

 
  1.  Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare:
   a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa in forma autonoma, nonche' l'esercizio di attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
   b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita' dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
   c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.
 
  2.  L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a)  e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b)  , comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
 
  3.  Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.
 
  4.  Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
 
  5.  Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell' articolo 3 del testo unico  attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonche' della documentazione comprovante il possesso delle disponibilita' finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'.
[65]  
 
   
 
   
 
  Art. 15 

Iscrizioni anagrafiche

 
  1.  Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228  , e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , come modificato dal presente regolamento.
 
  2.   
Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e' sostituito dal seguente: "  
 
  3.  Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore
".
 
  3.   
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e' sostituita dalla seguente: "  
   c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
".
 
  4.   
Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e' aggiunto il seguente periodo: "  
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore.
".
 
  5.  Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
 
  6.   
Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e' aggiunto il seguente periodo: "  
Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
".
 
  7.  Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed il Garante per la protezione dei dati personali sono determinate le modalita' di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675  , e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalita' tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini Stranieri gia' iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
 
  Art. 16 

Richiesta della carta di soggiorno

 
  1.  Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 9 del testo unico  , l'interessato e' tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
 
  2.  All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
   a) le proprie generalita' complete;
   b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
   c) il luogo di residenza;
   d) le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.[72]
   
 
  3.  La domanda deve essere corredata da:
   a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorita' italiana da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente;
   b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;[74]
   
   c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
   d)  fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall' articolo 9, comma 1  .
 
  4.  Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all' articolo 9, comma 1, del testo unico  , le indicazioni di cui al comma 2  e la documentazione di cui al comma 3  del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
   a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero devono essere autenticati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli originali;
   b)  a disponibilita' di un alloggio, a norma dell' articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico  . A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
   c)  il reddito richiesto per le finalita' di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico  , tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.
[76]
 
 
 
  5.  Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita' di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all' articolo 9, comma 2, del testo unico  , il richiedente, oltre alle proprie generalita', deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all' articolo 9, comma 2, del testo unico  , la carta di soggiorno e' richiesta da chi esercita la potesta' sul minore.
 
  6.  Nei casi previsti dal comma 5  la domanda deve essere corredata  
  , oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche[78]
  delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
 
  7.  L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identita' dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
 
 
  Art. 17 

Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno

 
  1.  La carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
 
  2.   
  La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato ma e' soggetta a vidimazione su richiesta del l'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio.[80]
  La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie. [79]
 
 

 
CAPO III 

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 
  Art. 18 

Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

 
  1.  I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che ai sensi dell' articolo 13, comma 10 del testo unico  curano l'inoltro alla competente autorita' giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. [81]
 
 
 
  2.  L'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato puo' far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
 
 
  Art. 19 

Divieto di rientro per gli stranieri espulsi

 
  1.  Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all' articolo 8, comma 1  , ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
 
 
 
 
   
 
  Art. 20 

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza

 
  1.  Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell' articolo 14 del testo unico  e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all' articolo 3 , commi 3  e 4  , del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. [85]
 
 
 
  2.  Con la medesima comunicazione lo straniero e' informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia con ammissione ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e' dato altresi' avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271  e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
 
  3.  All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
 
  4.  Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non e' convalidato.
 
  5.  Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non puo' essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
 
 
 
 
  Art. 21 

Modalita' del trattenimento

 
  1.  Le modalita' del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la liberta' di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
 
  2.  Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta' del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.
 
  3.  Allo scopo di assicurare la liberta' di corrispondenza anche telefonica con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
 
  4.  Il trattenimento dello straniero puo' avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell' articolo 14, comma 1, del testo unico  , o presso i luoghi di cura in cui lo stesso e' ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario.
 
  5.  Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
 
  6.  Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore puo' autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
 
  7.  Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta' sociale, ammessi a svolgervi attivita' di assistenza a norma dell' articolo 22  ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro.
 
  8.  Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumita' delle persone, nonche' quelle occorrenti per disciplinare le modalita' di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalita' di trattenimento alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
 
  9.  Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
 
 
  Art. 22 

Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza

 
  1.  Il prefetto della provincia in cui e' istituito il  
  centro di permanenza temporanea e assistenza[90]
   
 
  provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivita' a norma dell' articolo 21, comma 8  , in conformita' alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attivita' di altri enti di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarieta' sociale.
 
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1  , possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivita' per la assistenza compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra il decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'Interno.
 
  3.  Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
 
  4.  Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o piu' locali idonei per l'espletamento delle attivita' delle autorita' consolari. Le autorita' di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorita' consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
 
 
  Art. 23 

Attivita' di prima assistenza e soccorso

 
  1.  Le attivita' di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all' articolo 22  , per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
 
  2.  Gli interventi di cui al comma 1  sono effettuati a cura del prefetto con le modalita' e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto- legge 30 ottobre 1995, n. 451  , convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563  .
 
 

 
CAPO IV 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 
  Art. 24 

Servizi di accoglienza alla frontiera

 
  1.  I servizi di accoglienza previsti dall' articolo 11, comma 6, del testo unico  sono istituiti presso i valichi di frontiera nel quale e' stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all' articolo 3 del testo unico  e dalla legge di bilancio.
 
  2.  Le modalita' per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarieta' sociale e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale.
 
  3.  Nei casi di urgente necessita', per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati e' immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
 
 
  Art. 25 

Programmi di assistenza ed integrazione sociale

 
  1.  I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati sono finanziati dallo Stato nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell' art. 58, comma 2  , e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato e' disposto dal Ministro per le pari opportunita' previa valutazione da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2  , dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
 
  2.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunita', e' istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell' articolo 18 del testo unico  , composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunita' per la solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione puo' avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunita', d'intesa con gli altri Ministri interessati.
 
  3.  La Commissione svolge i compiti di indirizzo controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
   a)  esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera c)  ;
   b)  esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all' articolo 26  ;
   c)  selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1  , sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
   d)  verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all' articolo 26, comma 4, lettera c)  .
 
 
  Art. 26 

Convenzioni con soggetti privati

 
  1.  I soggetti privati che intendono svolgere attivita' di assistenza ed integrazione sociale per le finalita' di cui all' articolo 18 del testo unico  debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all' articolo 42, comma 2  , del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
 
  2.  L'ente locale stipula la convenzione con uno o piu' soggetti privati di cui al comma 1  dopo aver verificato:
   a)  l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all' articolo 42, comma 2, del testo unico  ;
   b)  la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalita' stabiliti con il decreto di cui all' articolo 25, comma 3, lettera c)  , tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
   c) la sussistenza dei requisiti professionali organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
 
  3.  L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano piu' adeguato agli obiettivi fissati.
 
  4.  I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
   a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
   b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivita' dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
   c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
   d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonche' di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
   e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato della partecipazione al programma.
 
 
  Art. 27 

Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

 
  1.  Quando ricorrono le circostanze di cui all' articolo 18 del testo unico  la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e' effettuata:
   a)  dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera c)  , convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
   b)  dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a)  , nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
 
  2.  Ricevuta la proposta di cui al comma 1  e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari valido per le attivita' di cui all' articolo 18 comma 5, del testo unico  acquisiti:
   a)  il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b)  , ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravita' ed attualita' del pericolo;
   b)  il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all' articolo 25  ;
   c) l'adesione dello straniero al medesimo programma previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotti incompatibile con le finalita' dello stesso;
   d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
 
  3.  Quando la proposta e' effettuata a norma del comma 1, lettera a)  , il questore valuta la gravita' ed attualita' del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
 
 
 
 
 
 
  Art. 28 

Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento

 
  1.  Quando la legge dispone il divieto di espulsione  
 
  , il questore rilascia il permesso di soggiorno:
   a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;[95]
   
   
   
   
   b)  per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all' articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico  ;
   c)  per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all' articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico  ;
   d)  per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all' articolo 19, comma 1, del testo unico  . [101]
 
 

 
CAPO V 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 
  Art. 29 

Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro

 
  1.  Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.[102]
 
 
 
  2.  Per le finalita' di cui al presente Capo il  
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale[104]
   
 
  adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi del propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
 
  3.  Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.
 
 
  Art. 30 

Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato

 
  1.  L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero e' rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa dovra' effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all' articolo 29  .
 
  2.  La richiesta di cui al comma 1  deve contenere:
   a) le complete generalita' del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalita' del datore di lavoro committente;
   b) le complete generalita' del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;
   c) l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categria o comunque applicabili;
   d) la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verra' prevalentemente svolta l'attivita' inerente al rapporto di lavoro;
   e) l'indicazione delle modalita' di alloggio.
 
  3.  Alla richiesta di cui al comma 1  devono essere allegati:
   a)  il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato munito della dicitura di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252  , salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attivita' d'impresa;
   b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
   c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali attestante la sua capacita' economica.
 
  4.  L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico e della congruita' del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c)  .
[106]  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  Art. 31 

Nulla osta della questura e visto d'ingresso

 
  1.  L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30  , deve essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
 
  2.  Il nulla osta provvisorio e' apposto in calce all'autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3  .
 
  3.  Il nulla osta puo' essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societa', risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale , salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
 
  4.  L'autorizzazione di cui all' articolo 30  , corredata del nulla osta di cui al presente articolo e' fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed e' da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 22, comma 5, del testo unico.
 
  5.  Il visto di ingresso e rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda previa verifica dei presupposti di cui all' articolo 5  .
[113]  
 
   
 
  Art. 32 

Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia

 
  1.  Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
 
  2.  Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, contenente:
   a) paese d'origine;
   b) numero progressivo di presentazione della domanda;
   c) complete generalita';
   d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
   e) capacita' professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
   f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
   g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
   h)  l'eventuale diritto di priorita' per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 24, comma 4, del testo unico  , attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
[115]
 
 
 
  3.  I dati di cui al comma 2  , nell'ordine di priorita' di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell'Anagrafe annuale informatizzata di cui all' articolo 21, comma 7, del testo unico  , istituita a decorrere dal 10 gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per l'Impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. [117]
 
 
 
  4.  L'interessato iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1  , ha facolta' di chiedere al  
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale[119]
   
 
  , ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241  , la propria posizione nella lista.
 
 
   
 
  Art. 33 

Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste

 
  1.  I dati di cui all' articolo 32  sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del  
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale[122]
   
 
  , di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  , e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalita' previste dall' articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241  .
 
  2.  Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalita' di cui agli articoli 30  e 31  del presente regolamento . [124]
 
 
 
 
 
  3.  Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorita' di iscrizione nella lista, a parita' di requisiti professionali.
 
 
  Art. 34 

Prestazione di garanzia

 
  1.  Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all' articolo 23 del testo unico  i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacita' economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2  e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui all' articolo 31, comma 3  .
 
  2.  La garanzia puo' essere prestata, per non piu' di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:
   a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
   b) la disponibilita' di un alloggio idoneo;
   c)  la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale con i criteri di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico  ;
   d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
 
  3.  La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2 , lettere a), c) e d) e' prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso di cui all' articolo 23, comma 1, del testo unico  . Il titolo e' restituito:
   a) immediatamente se l'autorizzazione non e' concessa;
   b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non e' stato concesso;
   c)  a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell' articolo 36  .
 
  4.  La prestazione relativa all'alloggio puo' essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilita' corredata delle certificazioni richieste dall' articolo 16, comma 4, lettera b)  .
 
  5.  Sono altresi' ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:
   a)  sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall' articolo 52  e seguenti;
   b)  nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societa' in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all' articolo 31, comma 3  ;
   c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.
 
  6.  Le regioni, gli enti locali, comprese le comunita' montane e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui all' articolo 23 del testo unico  , nei limiti delle risorse finanziarie patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.
 
  7.  Nei casi di cui al comma 5  , la domanda di autorizzazione all'ingresso e' corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilita' delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie gia' prestate. Nei casi di cui al comma 6  , e la copia autentica della deliberazione.
[127]  
 
   
 
  Art. 35 

Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro

 
  1.  La garanzia di cui all' articolo 34  , unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali e' richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all' articolo 23, comma 1, del testo unico  . Per gli enti pubblici, l'indicazione nominativa e' fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di priorita' ivi indicato, sulla base delle liste di cui all' articolo 23, comma 4, del testo unico  .
 
  2.  L'autorizzazione all'ingresso e' rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall' articolo 34  . Copia dell'autorizzazione e' trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.
 
  3.  Per le finalita' di cui al comma 2  , il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
  4.  L'autorizzazione di cui al comma 2  e' fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia allo straniero interessato ed e' da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all' articolo 23, comma 1, del testo unico  .
 
  5.  Nell'ambito della disponibilita' delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di impresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell' articolo 23, comma 4, del testo unico  , nel limiti e con le modalita' stabilite dai decreti di cui all' articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico  .
 
  6.  Il visto di ingresso e' rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all' articolo 5  del presente regolamento.
[129]  
 
   
 
  Art. 36 

Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro

 
  1.  Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dell' articolo 35  e' tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro nel termine previsto dall' articolo 5, comma 2, del testo unico  , alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all' articolo 35  , ed a richiedere tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione nelle liste di collocamento esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.
 
  2.  Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, e' rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
 
  3.  Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, puo' richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell' articolo 5, comma 3, del testo unico  . La durata di tale permesso di soggiorno e':
   a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b)  pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2  , nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.
 
  4.  Allo scadere del termine di cui al comma 2  , lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 1  .
[131]  
 
   
 
   
 
  Art. 37 

Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido

 
  1.  Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresi' all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
 
  2.  Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1  , quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.
 
  3.  Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e 4.
 
  4.  Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all' articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482  , equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.
[134]  
 
   
 
  Art. 38 

Accesso al lavoro stagionale

 
  1.  Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validita' minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell' articolo 30  del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all' art. 24, comma 4, del testo unico  . [137]
 
 
 
 
 
 
 
  2.  Ai Fini dell'autorizzazione i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonche' nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
 
  3.  Per le attivita' stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
 
  4.  La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all' articolo 24, comma 3, del testo unico  , deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente ed e' rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi purche' nell'ambito del periodo massimo previsto.
 
  5.  Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria  
  le Direzioni provinciali del lavoro si conformano[141]
   
 
  alle convenzioni di cui all' articolo 24, comma 5, del testo unico  eventualmente stipulate.
 
  6.  L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura. secondo le disposizioni dell' articolo 31  . [143]
 
  7.  I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all' articolo 29  , possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell' articolo 9  del presente regolamento. Il permesso di soggiorno e' rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.
[136]  
 
   
 
  Art. 39 

Disposizioni relative al lavoro autonomo

 
  1.  Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le quali e' richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e' tenuto a richiedere alla competente autorita' amministrativa',tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49  , 50  e 51  , per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento del titoli o attestati delle capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.
 
  2.  La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
 
  3.  Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma deve essere svolta o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'.
 
  4.  La dichiarazione di cui al comma 2  , unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche' l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3  devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
 
  5.  Il nulla osta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2  entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
 
  6.  La dichiarazione, l'attestazione ed il nulla osta di cui ai commi 2  , 3  e 4  sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso la quale provvede a norma dell' articolo 26, comma 5, del testo unico  previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 
  7.  Oltre a quanto previsto dall' articolo 14  , lo straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attivita' lavorativa, puo' chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinante a norma dell' articolo 3, comma 4, del testo unico  .
[146]  
 
   
 
  Art. 40 

Casi particolari di ingresso per lavoro

 
  1.  L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all' art. 27 , commi 1  e 2  , del testo unico quando richiesta e' rilasciata con l'osservanza delle modalita' previste dall' articolo 30 , commi 2  e 3  , del presente regolamento e delle ulteriori modalita' previste dal presente articolo. L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all' articolo 3, comma 4, del testo unico  .
 
  2.  Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non puo' essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque a due anni; la proroga, se prevista, non puo' superare lo stesso termine. La validita' dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
 
  3.  Salvo quanto previsto dai commi 11  , 13  , 14  e 15  del presente articolo e dal comma dell' articolo 27 del testo unico  , l'autorizzazione al lavoro e' rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dell' articolo 31  .
 
  4.  Fatti salvi, per gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico  , i piu' levati limiti temporali previsti dall' articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico  , il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa non e' richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessita'.
 
  5.  Per i lavoratori di cui all' articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico  , l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747  .
 
  6.  Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1 , lettere b) e c), del testo unico, l'autorizzazione e' subordinata alla richiesta dell'Universita' o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attivita'.
 
  7.  Per il personale di cui all' articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico  la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualita' di lavoratore subordinato.
 
  8.  Per i lavoratori di cui all' articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico  , deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
 
  9.  Per gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico  , l'autorizzazione al lavoro e' rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro che non puo' superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato puo' svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.
 
  10.  Per i lavoratori di cui all' articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico  , l'autorizzazione al lavoro puo' essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e puo' riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.
 
  11.  Per gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico  , componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da societa' straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all' articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856  , si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e' necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all' articolo 5, comma 3  , Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
 
  12.  Nell'ambito di quanto previsto all' articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico  , accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.
 
  13.  Per i lavoratori dello spettacolo di cui all' articolo 27, comma 1 , lettere l)  , m)  , n)  e o)  , del testo unico l'autorizzazione al lavoro e' rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamentio per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
 
  14.  Per ali sportivi stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico  , l'autorizzazione al lavoro e' sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della societa' destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91  .
 
  15.  Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l'autorizzazione al lavoro non e' richiesta.
 
  16.  Per gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico  , l'autorizzazione al lavoro e' rilasciata nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani, l'autorizzazione al lavoro non puo' avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro puo' essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu' di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
 
  17.  L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1 , lettere a), b). c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), e' richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
 
  18.  L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9  , non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall' articolo 14, comma 5  .
[148]  
 
   
 
  Art. 41 

Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

 
  1.  Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato, a norma dell' articolo 14  del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio e' effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche Previste dall' articolo 6, comma 7, del testo unico  e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dall' articolo 7, del medesimo testo unico  .
[155]  
 
   
 

 
CAPO VI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 
  Art. 42 

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

 
  1.  Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all' articolo 34, comma 1, del testo unico  , e per il quale sussistono le condizioni ivi previste e' tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed e' iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unita' sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione e' altresi' dovuta, a parita' di condizioni con il 'cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parita' sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
 
  2.  In mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6 , commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. e' valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
 
  3.  Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione e' effettuata, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
 
  4.   
  L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.[157]
   
 
  L'iscrizione cessa altresi' per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1  .
 
  5.  L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 34, comma 1, del testo unico  , non e' dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1 , lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attivita' ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per se' e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all' articolo 34, comma 3, del testo unico  , L'iscrizione non e' dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
 
  6.  Fuori dai casi di cui all' articolo 34, comma 1, del testo unico  , in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternita' prevista dall' articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico  , e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4  dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi puo' chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.
 
 
  Art. 43 

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

 
  1.  Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall' articolo 35, comma 1, del testo unico  , Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unita' sanitaria locale (USL) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
 
  2.  Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall' articolo 35, comma 3, del testo unico  .
 
  3.  La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall' articolo 35, comma 3, del testo unico  , utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo e' composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all' articolo 35, comma 3, del testo unico  . Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili. a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
 
  4.  Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all' articolo 35, comma 3, del testo unico  , erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti. comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L.. ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza puo' essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
 
  5.  La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 4  , e' effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3  , con l'indicazione della diagnosi del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
 
  6.  Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4  e 5  si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati assistiti al Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
 
  7.  Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi intenzionali di reciprocita', bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanita' in attivazione del predetti accordi.
 
  8.  Le regioni individuano le modalita' piu' opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall' articolo 35, comma 3, del testo unico  , possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
 
 
  Art. 44 

Ingresso e soggiorno per cure mediche

 
  1.  Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:
   a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta pubblica o privata accreditata che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
   b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovra' corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra' essere versato alla struttura prescelta;
   c) documentazione comprovante la disponibilita' in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
[159]
 
 
 
  2.  Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico, sono stabilite le modalita' per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all' articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  .
 
 
   
 

 
CAPO VII 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 
  Art. 45 

Iscrizione scolastica

 
  1.  I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
 
  2.  L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identita' dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
   a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica;
   b) dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli di preparazione dell'alunno;
   c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
   d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
 
  3.  Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione e' effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
 
  4.  Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana puo' essere realizzata altresi' mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
 
  5.  Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalita' per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione' scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
 
  6.  Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all' articolo 52  , allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello internazionale.
 
  7.  Per le finalita' di cui all' articolo 38, comma 7, del testo unico  , le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
 
  8.  Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunita' degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunita' locale.
 
 
  Art. 46 

Accesso degli stranieri alle universita'

 
  1.  In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi fra universita' italiane e universita' dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
 
  2.  Sulla base dei dati forniti dalle universita' al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1  , e' emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico  e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all' articolo 34  , le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5  .
 
  3.  Le universita' italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2  , nonche' gli stranieri indicati all' articolo 39, comma 5, del testo unico  , i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.
 
  4.  I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per piu' di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno puo' essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
 
  5.  Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390  , compresi gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformita' con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell' art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991  . La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le modalita' e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell' articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15  . Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le universita' possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico. [162]
 
 
 
  6.  Per le finalita' di cui al comma 5  le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validita' locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
 
 
  Art. 47 

Abilitazione all'esercizio della professione

 
  1.  Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessita', possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universita' italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
 
  2.  Il superamento degli esami di cui al comma 1  , unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell' articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  , e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni e' titolo di priorita' rispetto ad altri cittadini stranieri.
 
 
  Art. 48 

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

 
  1.  La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, e' attribuita alle universita' e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
 
  2.  Le istituzioni di cui al comma 1  si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorita' accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine e' sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari.
 
  3.  Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se e' decorso il termine di cui al comma 2  , senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente puo' presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, puo' presentare istanza al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, puo' invitare l'universita' a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'universita' si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'universita' e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
 
  4.  Il riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle previste al comma 1  e' operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  , nonche' delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
 
 
  Art. 49 

Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni

 
  1.  I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
 
 
 
  2.  Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1  si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115  , e 2 maggio 1994, n. 319  , compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
 
  3.  Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2  per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992  e all'' articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994  , puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della predetta prova nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali, la stessa deve essere acquisita. [165]
 
 
 
 
 
  4.  Le disposizioni dei commi 2  e 3  si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.
 
 
  Art. 50 

Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie

 
  1.  Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
 
  2.  Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221  , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
  3.  Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma I  nonche' gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
 
  4.  L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1  sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalita' stabilite dal Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanita', con oneri a carico degli interessati.
 
  5.  I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanita' il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.[168]
 
  6.  Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.
 
  7.  Con le procedure di cui ai commi 2  e 3  dell'articolo 49 , il Ministero della sanita' provvede altresi', ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
 
  8.  La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall' articolo 3, comma 4, del testo unico  . A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanita'; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. [169]
 
 
 
 
 
 
  Art. 51 

Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti

 
 

 
CAPO VIII 

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

 
  Art. 52 

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati

 
  1.  Presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro e' diviso in tre sezioni:
   a)  nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell' art. 42 del testo unico  ;
   b)  nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell' art. 23 del testo unico  ;
   c)  nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all' art. 18 del testo unico  .
[172]
 
 
 
  2.  L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a)  , e' condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statati al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all' articolo 45 del testo unico  .
 
  3.  Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi di amministrazione e di controllo siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale , salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
 
 
  Art. 53 

Condizioni per l'iscrizione nel Registro

 
  1.  Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera a)  , gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attivita' per l'integrazione di cui all' articolo 42, comma 1, del testo unico  , che abbiano i seguenti requisiti:
   a)  forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarieta' desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettivita' delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  ;
   b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
   c) sede legale in Italia e possibilita' di operativita' in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
   d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali religiose ed artistiche: della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
 
  2.  I soggetti di cui al comma 1  , si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:
   a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
   b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta negli ultimi due anni;
   c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivita';
   d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
   e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivita' nel settore dell'integrazione degli stranieri;
   f)  dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3, dell'articolo 52  .
 
  3.  Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera b)  , gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 , lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2 , nonche' dei seguenti ulteriori requisiti:
   a) disponibilita' di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
   b) patrimonio e disponibilita' economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o del l'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.
[174]
 
  4.  Gli enti e le associazioni di cui al comma 3  , al momento della richiesta di cui all' art. 13, comma 1, del testo unico  , devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell' articolo 16, comma 4, lettera b)  , del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresi' indicare la disponibilita' economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell' articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico  , ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all' articolo 54, comma 1  , indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilita' di alloggio. [175]
 
  5.  Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1,  
  lettera c)[176]
   
 
  , possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all' articolo 18, comma 3, del testo unico  . Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gia' svolto attivita' di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
 
  6.  Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5  presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
   a) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuita', ancorche' volontarie;
   b) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettivita';
   c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
   d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalita', metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate: prevede le modalita' di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivita' di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
   e)  l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675  , anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
   f)  l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52  .
 
  7.  A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivita' di assistenza nei campi indicati dal comma 6  , purche' stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia' iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1,  
  lettera c)[178]
   
 
  . Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino oltre ai requisiti indicati dal comma 6 , lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
 
 
  Art. 54 

Iscrizione nel Registro

 
  1.  L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all' articolo 52  , e' disposta dal Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all' articolo 25, comma 2  , limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1,  
  lettera c)[180]
   
 
  .
 
  2.  L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione e' comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione e' da ritenersi avvenuta.
 
  3.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'alloggiamento annuale del registro, di cui all' articolo 52, comma 1  . A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivita' svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovra' essere invece comunicato tempestivamente.
 
  4.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, puo' effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le tonalita' dei soggetti di cui al comma 1  , comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
 
  5.  L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro e' comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
 
 
  Art. 55 

Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie

 
  1.  La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all' art. 42 del testo unico  , istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico  .
 
  2.  Il Presidente della Consulta puo' invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti del Consigli territoriali di cui all' articolo 3, comma 6, del testo unico  .
 
  3.  I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
 
  4.  La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in sevizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.
 
  5.  La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nel l'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui all' articolo 3 del testo unico  , in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficolta' e disomogeneita' a livello territoriale: elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.
 
  6.  Con il decreto di cui al comma 1  , sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. puo' essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalita' di raccordo e di collaborazione con l'attivita' dell'organismo di cui all' articolo 56  .
 
 
  Art. 56 

Organismo nazionale di coordinamento

 
  1.  L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all' articolo 42, comma 3, del testo unico  , opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
 
  2.  La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1  . e' stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale.
 
  3.  L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
 
 
  Art. 57 

Istituzione del Consigli territoriali per l'immigrazione

 
  1.  I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all' articolo 3, comma 6, del testo unico  con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilita' del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi' composti:
   a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
   b) dal Presidente della provincia;
   c) da un rappresentante della regione;
   d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato nonche' dal sindaco, o da un suo delegato dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
   e) dal Presidente della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
   f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
   g) da almeno due rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
   h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli Immigrati.
 
  2.  Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonche' degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
 
  3.  I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivita', in collegamento con le Consulte regionali di cui all' articolo 42, comma 6, del testo unico  , eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonche' di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all' articolo 42, comma 4, del testo unico  .
 
  4.  Nell'adozione del decreto di cui al comma 1  , del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalita', presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
 
 
  Art. 58 

Fondo nazionale per le politiche migratorie

 
  1.  Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall' articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  , e dall' articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all' articolo 45 del testo unico  , in base alle seguenti quote percentuali:
   a) una quota pari all'80% dei Finanziamenti dell'intero Fondo e' destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
   b)  una quota pari al 20% dei finanziamenti e' destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20  e 46  del testo unico .
 
 
[ 2.  ] [182]  
 
  3.  Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a)  , per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.
 
  4.  Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a)  , costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresi' essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
 
  5.  Il decreto di ripartizione di cui al comma 1  tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
   a) della presenza degli immigrati sul territorio;
   b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;
   c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socioeconomica delle aree di riferimento.
 
  6.  Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1  , il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalita' concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675  , e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
 
  7.  Il decreto di cui al comma 1  tiene altresi' conto delle priorita' di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del testo unico  .
 
  8.  I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono Finalizzati allo svolgimento di attivita' volte a:
   a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parita' con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
   b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
   c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
   d) tutelare l'identita' culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
 
  9.  Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone, con proprio decreto, sentita la conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socioeconomici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell' articolo 59, comma 1  , e dell' articolo 60, comma 2  , e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell' articolo 59, comma 5  ) e dell' articolo 60, comma 4  .
 
 
  Art. 59 

Attivita' delle regioni e delle province autonome

 
  1.  Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all' articolo 58, comma 1  , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi e' condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.
 
  2.  Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
 
  3.  I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell' articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  . I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalita' e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
 
  4.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all' articolo 52 comma 1, lettera a)  .
 
  5.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento presentano una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.
 
  6.  Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza Unificata, provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
 
  7.  L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1  e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4  e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall' articolo 58, comma 4  , operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento
 
 
  Art. 60 

Attivita' delle Amministrazioni statali

 
  1.  Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono Finanziati ai sensi dell' articolo 58, comma 1, lettera b)  , secondo le priorita' indicate dal documento programmatico di cui all' articolo 3, comma 1, del testo unico  .
 
  2.  Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.
 
  3.  Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera a)  .
 
  4.  Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi sulla loro efficacia sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
 
 
  Art. 61 

Disposizione transitoria

 
  1.  La condizione dell'iscrizione al registro di cui all' articolo 52, comma 1  , e' richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
 
 
   
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 31 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Turco, Ministro per la solidarieta' sociale

Balbo, Ministro per le pari opportunita'

Dini, Ministro degli affari esteri

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bindi, Ministro della sanita'

Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 4 aprile 2012, n. 35. In vigore dal 18/11/1999 al 06/04/2012

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 18/11/1999 al 27/12/2022

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterae, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letteraf, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma2, letteraa, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. In vigore dal 18/11/1999 al 13/06/2023

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma2, letterab, decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. In vigore dal 18/11/1999 al 13/06/2023

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterae, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 25/02/2005 al 27/12/2022

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma3, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 18/11/1999 al 27/12/2022

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 25/02/2005 al 04/10/2018

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 25/02/2005 al 27/12/2022

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, letteraa, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 25/02/2005 al 23/11/2016

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma3, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 18/11/1999 al 10/03/2023

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 18/11/1999 al 04/10/2018

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. In vigore dal 25/02/2005 al 05/04/2014

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 18/11/1999 al 04/10/2018

[68] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 18/11/1999 al 27/12/2022

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero2, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero3, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[74] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[76] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo15, comma4, legge 23 dicembre 2021, n. 238. In vigore dal 18/11/1999 al 31/01/2022

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo16, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo17, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo19, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo20, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 18/11/1999 al 26/05/2008

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[90] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. In vigore dal 18/11/1999 al 26/05/2008

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.  In vigore dal 27/05/2008

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo22, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 25/02/2005 al 27/12/2022

[97] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma2, legge 7 luglio 2016, n. 122. In vigore dal 18/11/1999 al 22/07/2016

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero3, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191. In vigore dal 25/02/2005 al 27/12/2022

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero3, decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191.  In vigore dal 28/12/2022

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma6, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 18/11/1999 al 04/10/2018

[102] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[104] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[105] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[106] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[110] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[113] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[114] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[115] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo26, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[116] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo26, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[117] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo26, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo26, comma2, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo27, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[122] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[123] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[124] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[127] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo29, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo29, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[129] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo30, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[130] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo30, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[131] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[132] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[133] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. In vigore dal 25/02/2005 al 05/04/2014

[134] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo33, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo33, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[136] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, letterab, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 18/11/1999 al 23/11/2016

[137] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[138] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[140] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[141] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[143] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, letterad, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo35, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, letterac, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 25/02/2005 al 23/11/2016

[145] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma4, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.  In vigore dal 10/02/2012

[146] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo36, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo37, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[149] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo37, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[150] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, letteraa, numero1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 18/11/1999 al 10/01/2017

[151] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma2, letteraa, numero1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253.  In vigore dal 11/01/2017

[152] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, letteraa, numero2, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 18/11/1999 al 10/01/2017

[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, letterab, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 18/11/1999 al 10/01/2017

[154] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, letterac, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 18/11/1999 al 10/01/2017

[155] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[156] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[157] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo39, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[158] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo39, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[159] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo40, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[161] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo41, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[162] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo42, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo42, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[164] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo43, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[165] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo43, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[166] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo43, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo43, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[168] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo44, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[169] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo44, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo44, comma1, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo44, comma1, letterac, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[172] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[174] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[175] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[176] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[177] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma2, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[178] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[179] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma2, letterab, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[180] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma3, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. In vigore dal 18/11/1999 al 24/02/2005

[181] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma3, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005

[182] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma5, legge 11 agosto 2003, n. 228. In vigore dal 18/11/1999 al 06/09/2003

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo45, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.  In vigore dal 25/02/2005