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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  30-3-2001

Art. 24

(Atti trascrivibili)
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono:
a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongano la perdita;
b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o
consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;
c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la
cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Nota all'art. 24:

- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 19 - 1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".