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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2018, n. 28

Regolamento disciplinante la Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». (18G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2018
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Testo in vigore dal:  19-4-2018

Art. 9

Vigilanza e controllo
1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta, prevista dallo Statuto. Possono, inoltre, essere richieste relazioni ulteriori da parte dei membri fondatori. Nello statuto sono indicati gli atti da sottoporre a preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti in relazione al compimento di operazioni finanziarie complesse o per la costituzione o partecipazione ad organismi diversi in funzione degli obiettivi di ricerca.
2. In caso di grave inosservanza della legge istitutiva della Fondazione o del presente regolamento o dello Statuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, si procede alla revoca dei componenti del Comitato di gestione. Il Consiglio di sorveglianza provvede alla nomina dei componenti in sostituzione di quelli revocati.
3. La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. La Fondazione si avvale di una Commissione per la valutazione strategica, composta da cinque scienziati internazionali ed esperti internazionali di sanità pubblica, designati dal Consiglio europeo della ricerca, ed opera con le modalità stabilite dallo Statuto. La Commissione è preposta alla valutazione complessiva dei risultati ottenuti dalla Fondazione. Nello statuto sono definite le modalità di approvazione del piano programmatico dell'attività scientifica della Fondazione che stabilisce per ogni triennio gli specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca, nonché gli indicatori volti alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. Nel piano programmatico sono anche indicati criteri e modalità del raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca per gli obiettivi individuati.
5. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è il seguente:
«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.».
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) è il seguente:
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).».