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DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122
  Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.  
  Pubblicato in GU, n. 97 del 27/04/1993


  Vigente dal: 28/04/1993
  urn:nir:stato:decreto.legge:1993-04-26;122

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77   e 87, quinto comma  , della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare piu' efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 1 

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, nazionali o religiosi

 
  1.   
L' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654   , e' sostituito dal seguente: "  
Articolo 3 . - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni: a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico; b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. La pena di cui al comma 1 e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni. 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
".
 
 
  Art. 2 

Disposizioni di prevenzione

 
  1.   
Al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152  , e successive modificazioni e integrazioni, dopo il n. 2) e' inserito il seguente: "  
2- bis) compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654  , ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;
".
 
  2.  Le disposizioni dell' della legge 13 dicembre 1989, n. 401  , si applicano anche alle persone che si rechino nei luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' della legge 13 ottobre 1975, n. 654  .
 
  3.  Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall' della legge 13 ottobre 1975, n. 654  , o per un reato aggravato ai sensi dell' del presente decreto, nonche' di persone sottoposte a misure di prevenzione perche' ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica, ovvero per i motivi di cui all' articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152  , il divieto di accesso disposto a norma dell' della legge 13 dicembre 1989, n. 401  , conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell' articolo 178 del codice penale  o dell' articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327  .
 
 
  Art. 3 

Circostanza aggravante

 
  1.  Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
 
  2.  Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'8 del codice penale  , concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1  , non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
 
 
  Art. 4 

Modifiche a disposizioni vigenti

 
  1.   
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645  , e' sostituito dal seguente: "  
Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.
".
 
 
  Art. 5 

Perquisizioni e sequestri

 
  1.  Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell' articolo 3  o per uno dei reati previsti dall' articolo 3  , commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654  , l'autorita' giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile del quale si ha motivo di ritenere che l'autore si sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attivita' comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
 
  2.  E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1  quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, taluno degli oggetti indicati nell' articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110  , ovvero emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654  . E' sempre disposto, altresi', il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale  .
 
  3.  Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all' articolo 444 del codice di procedura penale  , il giudice puo' disporre la confisca dell'immobile di cui al comma 2  , salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati al medesimo comma.
 
 
  Art. 6 

Disposizioni processuali

 
  1.  Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all' articolo 3, comma 1  , si procede in ogni caso d'ufficio.
 
  2.  Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell' articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110  , nonche', quando ricorre la circostanza di cui all' articolo 3, comma 1  , del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975  . Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall' articolo 280 del codice di procedura penale  .
 
  3.  Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all' articolo 3, comma 1  , che non appartengono alla competenza della corte di assise e' competente il tribunale.
 
  4.  Il tribunale e' altresi' competente per i delitti previsti dall' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654  .
 
  5.  Per i reati indicati all' articolo 5, comma 1  , il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall' articolo 449 del codice di procedura penale  , salvo che siano necessarie speciali indagini.
 
  6.  Il termine delle indagini preliminari previsto dall' articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale  e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati all' articolo 5, comma 1  .
 
 
  Art. 7 

Sospensione cautelativa e scioglimento

 
  1.  Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell' articolo 3  o per uno dei reati previsti dall'articolo 3 , commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654  , e risultano fondati motivi per ritenere che l'attivita' di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, puo' essere disposta cautelativamente, ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17  , la sospensione di ogni attivita' associativa. La richiesta e' presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982  .
 
  2.  Il provvedimento di cui al comma 1  e' revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.
 
  3.  Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell' articolo 5, comma 1  , il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
  Art. 8 

Disposizioni finali

 
  1.   
Il settimo comma dell' articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110  , e' abrogato.
 
  2.   
Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell' articolo 6  si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
  Art. 9 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 26 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO