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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile ((e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile)).

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal:  1-6-2005
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non è ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;
Considerata la necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;
Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;
Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: " , ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppresso;
g) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.