DECRETO LEGGE 9 Settembre 2002 , n. 195
Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
Pubblicato in GU, n. 211 del 09/09/2002
Vigente al 10/09/2002
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo' denunciare, entro
trenta giorni dalla medesima data,
[1]
la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2.
La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3.
Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4.
Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al
comma 1
, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro
per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5.
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4 , la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4 . La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità
della posizione contributiva della manodopera occupata
[8]
.
6.
I soggetti di cui al
comma 1
, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata
[11]
. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto , le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al
comma 3, lettera b)
, sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva
del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto , determina altresi' le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1
.
8.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
[14]
b)
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato
o dell'Unione europea
[16]
;
c)
che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale
, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso
, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9.
Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del
comma 1
, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1.
Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'
articolo 1
, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2.
Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'
articolo 1, comma 5
, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2-bis, del testo unico
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, come
dall'
articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189
, i lavoratori estracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'
articolo 1, comma 5
,
ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
5.
Le disposizioni di cui ai
commi 2-bis
e
4-bis dell' articolo 5
del testo unico ,
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, come modificato dall'
articolo 5, comma 1, lettera b)
e
g) della Legge 30 luglio 2002, n.189
, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al
articolo 5, comma 3, lettera a)
ed,
e)
, del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6.
Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli
articoli 5, commi 2-bis
e
4-bis,
e
6, comma 4
, del testo unico ,
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificati, rispettivamente, dagli
articoli 5
e
7 della legge 30 luglio 2002, n. 189
, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista
, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni.
7.
All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'
articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell' articolo 5 , commi 2-bis e 4-bis, del testo unico , approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, come modificato dall' articolo 5, comma 1 , lettere b) e g), della
legge 30 luglio 2002, n. 189
.
[30]
8.
Al comma 4, primo periodo, dell'
articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
, introdotto dall'
articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189
, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all' articolo 5, comma 6, del testo unico ,
con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, e successive modificazioni.
9.
I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'
articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189
, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge , possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione dell'
articolo 2, comma 3
, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.
All'onere derivante dall'attuazione dell'
articolo 1
, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note sulla vigenza
[1] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[2] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[3] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[4] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[5] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[6] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[7] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[8] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[9] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[10] -
Sostituzione
(testo inserito) da: decreto-legge 14 novembre 2004, n. 241.
In vigore dal 15/09/2004
[11] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[12] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[14] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[16] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[18] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[19] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[20] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[21] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[22] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[23] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[24] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[25] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[26] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[27] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[28] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[29] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[30] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[31] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[32] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore
dal 10/09/2002
al 12/10/2002
[33] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[34] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[35] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[36] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[37] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[38] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[39] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002
[40] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 09 ottobre 2002, n. 222.
In vigore dal 13/10/2002