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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2020)
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Testo in vigore dal:  30-6-2020
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Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
((
6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda
))