Regione Toscana
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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (ESTRATTI)  
 
  Vigente al 17/03/2020 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13  ;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  ;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11  ;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  ;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13  ;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  ;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11  ;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  ;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonche' di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare altresi' disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'universita';

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell' articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243  , allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:


   
  Art. 13 

Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie  

 
 

 
  1.  Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394  e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al  
  decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206[2]
   
 
  e successive modificazioni, e' consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli  
  articoli 1 e 2 deldecreto legge 9 marzo 2020, n. 14[4]
   
 
  .
 
 
 
 
  Art.78 

Misure in favore del settore agricolo e della pesca

 
  3.  Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all' articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  , e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020  
 
  .
 
 
 
 
   
 
  Art. 87 

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

 
  1.   
 
  Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , che, conseguentemente:
   a)  limitano la presenza del personale  
  negli uffici[11]
   
 
  per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente  
  la presenza sul luogo di lavoro[13]
   
 
  , anche in ragione della gestione dell'emergenza;
   b)  prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81  .
 
  2.  La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della  
  legge 23 maggio[15]
   
 
  2017, n. 81 non trova applicazione.
 
  3.  Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,  
  lett. b) ,[17]
   
 
  le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all' articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  .
 
 
 
 
 
  4.  Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
 
 
 
  5.  Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica,  
  sono sospese[22]
   
 
  per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1  , che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all' articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  .
 
  6.   
  Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9[24]
   
 
  , in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  , con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all' articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  .
 
  7.   
  Fino alla stessa data di cui al comma 6 , il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ,[26]
   
 
  e' collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'  
  articolo 37, comma 3, del[28]
   
 
  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008  
 
  di recepimento dell'accordo sindacale integrativo  
  del personale direttivo e dirigente e non direttivo[31]
   
 
  e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
 
  8.  Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  , la parola "provvedono" e' sostituita dalle seguenti "possono provvedere". [33]
 
 
 
 
  Art. 103 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

 
  1.  Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
 
 
 
  2.  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020".[36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge  
  23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11[42]
   
 
  , nonche' dei relativi decreti di attuazione.
 
  4.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
 
  5.  I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
 
  6.  L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al  
  30 giugno 2020[44]
   
 
  .
 
 
 
 
  Art. 104 

Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento

 
  1.  La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al  
  31 agosto 2020[47]
   
 
  . La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 17 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[37] - Modificato da: .  In vigore dal 30/04/2020

[38] - Modificato da: .  In vigore dal 30/04/2020

[39] - Modificato da: .  In vigore dal 30/04/2020

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 aprile 2020, n. 27. In vigore dal 17/03/2020 al 29/04/2020

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 aprile 2020, n. 27.  In vigore dal 30/04/2020

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 17 luglio 2020, n. 77. In vigore dal 17/03/2020 al 18/07/2020

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 17 luglio 2020, n. 77.  In vigore dal 19/07/2020

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 27 novembre 2020, n. 159. In vigore dal 19/07/2020 al 03/12/2020

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 novembre 2020, n. 159.  In vigore dal 04/12/2020

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56. In vigore dal 04/12/2020 al 29/04/2021

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56.  In vigore dal 30/04/2021