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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  3-11-2019
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1996;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
((7))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011."
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che" L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima."
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima".
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 1) che "Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018".