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LEGGE 26 febbraio 1982, n. 58

Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

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Testo in vigore dal:  18-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:
"Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza autorizzazione.
Questa, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 130 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.
Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'articolo 29, lettera b), ultimo comma, del Concordato, la autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore a lire 130 milioni".