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LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
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Testo in vigore dal:  16-9-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 29

(Consulenti e comitati di consulenza)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303))
.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12, comma 5) che l'abrogazione del comma 3 del presente articolo "ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9".