Regione Toscana
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LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (ESTRATTO)  
  Pubblicato in GU, n. 302 del 29/12/2017
  Vigente al 01/01/2018 


 
  urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  109.  Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381  , con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, e' erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.
 
  1122.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a)  all' articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  , in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
   b)  al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e' previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni piu' rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attivita' informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno; curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalita' di attuazione del suddetto Piano; [1]
   
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 27 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 01/01/2018 al 04/10/2018

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018