Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 22
  Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana  
  Pubblicato in BURT, n. 20 del 31/03/1990
  Vigente al 15/04/1990 


 
  urn:nir:regione.toscana:legge:1990-03-22;22


Il Consiglio Regionale ha approvato il 13-2-1990

Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 19-3-1990

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge regionale:


   
  TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI

 
  ARTICOLO 1 

(Finalità)

 
  1.  La Regione, in attuazione dei principi generali indicati dall' art. 3 dello Statuto  ed in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa CEE, con le iniziative e le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili, con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della regione.
 
  2.  Le iniziative promosse dalla regione sono in particolare, rivolte:
   a) alla tutela del diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;
   b) al superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche degli immigrati e delle loro famiglie, anche attraverso forme di sostegno dell' associazionismo;
   c) a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine;
   d) a favorire il volontario rientro nei Paesi di origine;
   e) allo studio ed alla ricerca sul fenomeno migratorio;
   f) alla promozione sociale delle donne immigrate.
 
 
  ARTICOLO 2 

(Destinatari)

 
  1.  Le attività e gli interventi contemplati nella presente legge sono rivolti agli immigrati ed alle loro famiglie che provengono da Paesi extracomunitari e che dimorano nel territorio regionale.
 
  2.  Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
   a) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano stati ammessi temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenuti a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
   b) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
   c) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo che si trovino in tournee nel territorio nazionale;
   d) i marittimi
 
 
 
  TITOLO II 

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

 
  ARTICOLO 3 

(Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria)

 
  1.  È istituita la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.
 
  2.  Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria, ed in particolare in ordine ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale, nonché studi e ricerche sui problemi dell' immigrazione extracomunitaria in Toscana;
   b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali realizzati in attuazione della presente legge;
   c) esprimere parere su ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
   d)  attuare, sulla base degli atti di spesa della Giunta regionale, le parti del piano di propria competenza per il tramite dell'organo esecutivo di cui al successivo art. 7  , così come dallo stesso piano specificatamente definiti;
   e) promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte eventualmente istituite dagli Enti locali della Toscana, con quelle delle altre Regioni e con quella nazionale;
   f) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
   g) proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale ed assistenziale anche da realizzare d'intesa con gli Stati dai quali provengono gli immigrati.
[2]  
 
  ARTICOLO 4 

(Composizione della Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria)

 
  1.  La Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria è composta da:
   a) il Presidente della Giunta regionale o un componente di essa da lui designato;
   b) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
   c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province toscane;
   d) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'UNCEM;
   e)  un rappresentante per ciascuna delle Consulte locali istituite ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943  ;
   f)  un rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari costituita in associazione regionale ed iscritta all'albo di cui all' art. 5  ;
   g) quattro rappresentanti delle associazioni che svolgono con continuità, da almeno due anni, nella Regione Toscana, attività a favore degli immigrati extracomunitari;
   h)  quattro donne designate dalla Commissione regionale per la promozione di condizione di pari opportunità tra uomo e donna di cui alla LR 23-2-1987, n. 14  ;
   i)  quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1987 n. 804  e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nella Regione Toscana per l'assistenza ai lavoratori extracomunitari;
   l) quattro rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'agricoltura, del turismo e del commercio, dell'artigianato, dell'industria, designati, ciascuno, d'intesa tra le rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
   m) tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale, designati d'intesa tra le stesse organizzazioni;
   n) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale:
   o) tre esperti sui problemi migratori designati dalle tre Università della Toscana;
   p) tre rappresentanti delle organizzazioni del tempo libero maggiormente rappresentantive a livello regionale, designati d'intesa tra le stesse organizzazioni;
   q) il Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione o suo delegato.
   
 
 
[3]  
 
  ARTICOLO 5 

(Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari)

 
  1.  La Giunta regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione dell'albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari, determinando contestualmente le modalità per l'iscrizione ad esso.
 
  2.  L'iscrizione all'albo di cui al primo comma  è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 4  .
 
  3.  I rappresentanti di cui al comma precedente devono essere residenti in un Comune della Toscana.
 
 
  ARTICOLO 6 

(Costituzione e durata in carica della Consulta)

 
  1.  La costituzione della Consulta di cui al precedente art. 3  è deliberata, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta stessa e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
 
  2.  Il Presidente della Giunta regionale, provvede alla prima convocazione ed all'insediamento della Consulta.
 
  3.  In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della Consulta, alla sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
 
  4.  La Consulta è validamente costituita con la nomina di almeno la metà più uno dei suoi membri.
[6]  
 
  ARTICOLO 7 

(Organizzazione della Consulta)

 
  1.  Sono organi della Consulta il Presidente ed il Comitato esecutivo.
 
  2.  Il Presidente della Consulta è il Presidente della Giunta regionale o un componente di essa da lui delegato.
 
  3.  La Consulta elegge, nel suo seno, due Vice Presidenti, almeno uno dei quali tra i membri previsti dal precedente art. 4, lett. f)  .
 
  4.  Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da sei membri della Consulta eletti dalla stessa tra i suoi componenti in modo da garantire la maggioranza ai rappresentanti dei cittadini extracomunitari.
 
  5.  Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo stabilendo l'ordine del giorno.
 
  6.  Uno dei due Vice Presidenti svolge, su delega, le funzioni vicarie e, d'intesa con il Presidente, sovraintende alle attività del Comitato esecutivo.
 
  7.  Il Comitato esecutivo predispone gli atti da portare all'approvazione della Consulta, attua le parti del piano degli interventi di cui al successivo art. 11  , di competenza della Consulta, esprime pareri in via di urgenza che la Giunta o il Consiglio regionale gli sottopone.
[7]  
 
  ARTICOLO 8 

(Funzionamento)

 
  1.  La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Consulta, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
 
  2.  La Consulta si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.[9]
 
 
 
 
 
  3.  L'attività di supporto amministrativo e di segreteria della Consulta e del Comitato esecutivo, è assicurata dal competente Servizio del Dipartimento politiche Economiche e del Lavoro, nell' ambito delle attribuzioni previste dalla LR 26-8-1987, n. 48  . Ad eventuali subarticolazioni organizzative si provvede con le modalità indicate all' art. 15 bis LR 6-9-1973 n. 55  , così come modificato dall' art. 4 della LR 24-4-1984, n. 23  .
 
  4.  La Consulta può costituire commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta altri componenti la Giunta regionale, esperti di determinate discipline, rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, singoli soggetti interessati ai problemi dell'immigrazione.
 
  5.  Ai membri della Consulta, non dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, spetta il trattamento previsto per i membri della Consulta regionale della Emigrazione di cui all' art. 12, della LR 19-3-1990 n. 17  "Interventi a favore dei cittadini toscani all'estero e loro famiglie".
[8]  
 
  ARTICOLO 9 

(Conferenza dell'Immigrazione)

 
  1.  Ogni tre anni la Giunta regionale, con la collaborazione della Consulta, convoca la conferenza regionale dell'Immigrazione, secondo modalità che verranno di volta in volta stabilite, allo scopo di realizzare, con il concorso di tutti i soggetti interessati e le eventuali organizzazioni, la verifica pubblica sull'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione e sulle necessità di intervento.
 
  2.  La Giunta regionale potrà, per motivi eccezionali e su proposta della Consulta, convocare conferenze straordinarie.
 
 
 
  TITOLO III 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 
  ARTICOLO 10 

(Intese tra Regione ed Enti locali)

 
  1.  La Regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, previe intese con gli Enti locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse.
 
  2.  La Giunta regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.
 
 
  ARTICOLO 11 

(Programmazione degli interventi)

 
  1.  Il programma regionale di Sviluppo stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e le priorità degli interventi da realizzare a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
 
  2.  La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte della Consulta e sulla base delle intese di cui al precedente articolo 10  , predispone il piano annuale degli interventi e lo trasmette entro il 30 novembre di ogni anno al Consiglio regionale per l'approvazione. Per i settori di cui rispettivamente agli artt. 13  , 14  , 15  , 16  e 17  , gli interventi sono stabiliti dai piani previsti dalle leggi regionali che disciplinano i settori stessi, salvo quanto previsto al comma successivo.
 
  3.  Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta può deliberare l'attuazione di ulteriori interventi a carattere integrativo, straordinario, sperimentale o inerenti alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali o internazionali in collaborazione con i Ministeri competenti.
 
  4.  La Giunta regionale, contestualmente alla proposta di piano di cui al precedente 2° comma  , presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Consulta regionale dell'Immigrazione extracomunitaria una relazione sullo stato di attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.
 
 
 
  TITOLO IV 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

 
  ARTICOLO 12 

(Centri di accoglienza)

 
  1.  La Regione promuove ed incentiva l'istituzione, da parte dei Comuni, di Centri di accoglienza, destinati in particolare a:
   a) fornire informazioni e consulenza per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e per l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, anche tramite consulenza legale;
   b) assistere gli immigrati che si trovano in condizioni di disagio di particolare gravità, assicurando il soddisfacimento delle necessità fondamentali;
   c) ospitare le attività delle Associazioni degli immigrati.
 
  2.  Per la gestione dei Centri di accoglienza, i Comuni possono convenzionarsi don Associazioni di volontariato di comprovata esperienza nell'attività di assistenza all'immigrazione extracomunitaria, nonché con Associazioni riconosciute nell'Albo di cui al precedente art. 5  .
 
  3.  Ai fini dell'istituzione di Centri di accoglienza, i Comuni interessati possono svolgere domande di contributo al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando il progetto di fattibilità, il costo globale e le risorse proprie allo scopo destinate.
 
 
  ARTICOLO 13 

(Informazione)

 
  1.  La Regione Toscana, tramite la Consulta, promuove e realizza un'attività di informazione sull'immigrazione ed a favore degli immigrati al duplice fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno migratorio e di favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
 
  2.  A tal fine la Regione, oltre ad assumere iniziative dirette, anche tramite le proprie strutture territoriali dell'Orientamento professionale, promuove le opportune intese con gli Enti locali per l'utilizzazione delle strutture informative esistenti.
 
 
  ARTICOLO 14 

(Integrazione e tutela culturale)

 
  1.  Per facilitare i processi di integrazione culturale e sociale degli immigrati extracomunitari e per tutelare la loro identità culturale, i Comuni, con il contributo della Regione Toscana, possono promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, corsi di recupero linguistico di alfabetizzazione e di lingua italiana, comprese iniziative specifiche rivolte alle donne immigrate.
 
  2.  In particolare le iniziative di cui al primo comma  consistono in:
   a) appositi corsi di lingua e cultura italiana opportunamente articolati tenendo conto anche dell'appartenenza etnico - linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extracomunitari anche ai fini del loro inserimento nella scuola dell'obbligo;
   b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;
   c) iniziative sociali e culturali dirette a sensibilizzare la popolazione in ordine alle problematiche migratorie ed a promuovere la conoscenza delle diverse culture al fine di contrastare fenomeni di emarginazione;
   d) iniziative di educazione alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo nel rispetto delle competenze dell'Autorità scolastica;
   e) corsi formativi rivolti principalmente agli operatori degli Enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati;
   f)  corsi di lingua e cultura straniera per studenti e cittadini italiani promossi dalle Associazioni di cui all' art. 5  .
 
  3.  Il programma regionale per gli investimenti per il diritto allo studio di cui alla LR 14-6-1989, n. 37  stabilisce gli interventi straordinari per gli studenti provenienti da Paesi extracomunitari. Tali interventi sono determinati dalla Regione Toscana secondo le procedure della stessa LR 14-6-1989, n. 37  , e sentita la Consulta Regionale dell'Immigrazione. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani, gli studenti apolidi, o rifugiati politici, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.
 
 
  ARTICOLO 15 

(Inserimento nel mercato del lavoro)

 
  1.  Gli interventi di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento professionale di cui alla LR 21-2-1985 n. 16  "Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale" e successivi aggiornamenti sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in Toscana.
 
  2.  La Regione promuove e programma, nell'ambito delle proprie competenze in materia, specifici interventi anche corsuali di Orientamento e di formazione professionale diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento degli immigrati extracomunitari nelle attività ordinarie e nel Mercato del Lavoro.
 
  3.  Gli interventi di formazione professionale finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari ed al loro possibile rientro stabile e qualificato nei Paesi di origine, saranno attuati, d'intesa con i Ministeri competenti, nell'ambito dei programmi di cui alla LR n... del ... "Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo".
 
  4.  I lavoratori extracomunitari, iscritti alle liste di collocamento ai sensi della legge 30-12-1986 n. 943  , rientrano tra le categorie previste dalla LR 14-11-1988 n. 83, articolo 3  , tenuto conto anche di quanto previsto dal 7° comma  , ai fini delle agevolazioni per la costituzione di nuove imprese.
 
 
  ARTICOLO 16 

(Interventi socio-assistenziali e sanitari)

 
  1.  I cittadini stranieri ed i loro familiari provenienti da Paesi verso i quali non sussiste trattamento di reciprocità, per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parità con i cittadini italiani, alle prestazioni socio-assistenziali ed ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali 7 aprile 1976, 15  e 13 marzo 1977, n. 18  e loro successive modifiche ed integrazioni, accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla legge regionale 2-9-1986, n. 47  . Nella predisposizione degli interventi in materia di maternità, sessualità ed uso dei sistemi anticoncezionali, si dovrà tener conto delle diversità culturali e religiose delle donne immigrate.
 
  2.  A tal fine la Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare a ciascun Comune, terrà conto dell'entità della popolazione extracomunitaria presente nei Comuni della Toscana ed emanerà le relative direttive.
 
  3.  La Regione promuove le iniziative necessarie, volte alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale, anche attraverso rapporti convenzionali con le associazioni regionali del volontariato, iscritte all'albo regionale di cui alla LR 7 maggio 1985, n. 5  .
 
 
  ARTICOLO 17 

(Alloggi)

 
  1.  I lavoratori extracomunitari che risiedono o abbiano stabile dimora in un Comune della Toscana sono ammessi a partecipare, alle stesse condizioni dei cittadini residenti, ai bandi di concorso relativi alle provvidenze della Regione Toscana in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, recupero, costruzione e per l'affitto di alloggi.
 
  2.  La Regione favorisce, attraverso gli Enti locali, per particolari situazioni di emergenza, il reperimento di alloggi da riservare ad abitazione temporanea per i lavoratori immigrati che dimorano in uno dei Comuni della Toscana.
 
 
  ARTICOLO 18 

(Studi, indagini, ricerche)

 
  1.  La Regione, anche su proposta della Consulta, promuove tramite l'Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro, l'effettuazione di studi, indagini e ricerche finalizzati alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché alla miglior conoscenza del fenomeno migratorio.
 
  2.  Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte tramite apposite convenzioni gratuite od onerose, anche in collaborazione con altre Regioni e con l'Amministrazione dello Stato, sia centrale, sia nei suoi uffici periferici, ed in particolare con l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di cui alla LR 28-10-1988 n. 78  .
 
 
  ARTICOLO 19 

(Assistenza Difensore Civico - Assistenza legale)

 
  1.  Gli immigrati extracomunitari dimoranti in un Comune della Toscana, hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza del Difensore Civico, istituito con LR 21-1-1974, n. 3  .
 
  2.  La Regione, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, favorisce l'assistenza legale gratuita a favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Toscana che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, anche al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 12  .
 
 
  ARTICOLO 20 

(Contributi e comvenzioni)

 
  1.  Per la realizzazione del piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 11  , la Giunta regionale può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, regolarmente costituite da almeno 3 anni e che abbiano svolto continuativamente, per almeno un biennio, attività a favore degli immigrati nel territorio regionale.
 
  2.  Il piano annuale degli interventi conterrà i criteri e le modalità di partecipazione all'attività dei soggetti di cui al primo comma  , ivi compresi gli oneri a carico della Regione Toscana.
 
 
 
  TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 
  ARTICOLO 21 

(Norma finanziaria)

 
  1.  Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1990 apportata, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa:
     Spesa in diminuzione
Cap. 50000Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)400.000.000
     Spesa di nuova istituzione:
Cap. 00892 Interventi a tutela dell'immigrazione LR 22/1990  400.000.000
 
  2.  Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si farà fronte con legge di bilancio.
 
 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
 

Firenze, 22 marzo 1990

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 13-2-1990 ed è stata vistata dal Commissario di Governo il 19-3-1990.
[1]
 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 6, comma 78 della legge Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29. In vigore dal 15/04/1990 al 29/06/2009

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 67, comma 1, lettera h) della legge Regione Toscana 3 ottobre 1997, n. 72. In vigore dal 15/04/1990 al 27/10/1997

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 67, comma 1, lettera h) della legge Regione Toscana 3 ottobre 1997, n. 72. In vigore dal 15/04/1990 al 27/10/1997

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 6 luglio 1992, n. 29.  In vigore dal 30/07/1992

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 2 della legge Regione Toscana 6 luglio 1992, n. 29.  In vigore dal 30/07/1992

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 67, comma 1, lettera h) della legge Regione Toscana 3 ottobre 1997, n. 72. In vigore dal 15/04/1990 al 27/10/1997

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 67, comma 1, lettera h) della legge Regione Toscana 3 ottobre 1997, n. 72. In vigore dal 15/04/1990 al 27/10/1997

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 67, comma 1, lettera h) della legge Regione Toscana 3 ottobre 1997, n. 72. In vigore dal 15/04/1990 al 27/10/1997

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 6 luglio 1992, n. 29. In vigore dal 15/04/1990 al 29/07/1992

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 6 luglio 1992, n. 29.  In vigore dal 30/07/1992

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 2 della legge Regione Toscana 6 luglio 1992, n. 29.  In vigore dal 30/07/1992