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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1403

Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal:  25-4-1972

Art. 8


I contributi dovuti a norma dell'art. 5 sono determinati, per tutte le forme assicurative e previdenziali previste dal presente decreto, in rapporto al numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore in ciascuna settimana e sono versati, a scadenze trimestrali solari, dal datore di lavoro, a mezzo bollettini di versamento in conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro idoneo sistema di versamento che sarà stabilito dall'istituto medesimo.
Fatta salva l'adozione di una diversa disciplina dei termini per il versamento dei contributi previdenziali in applicazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1969, l'obbligo contributivo si intende adempiuto qualora il versamento dei contributi di cui al presente decreto sia effettuato entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare al quale essi si riferiscono ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro se il licenziamento avviene nel corso del trimestre stesso.