stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-2-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 114

Conferimento di supplenze


Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori
((...))
del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori
((...))
di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 1999, N. 4))
. (19)
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.
(1)
------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, ha disposto (con l'art. 11-quater) che "Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.