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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  30-3-2001

Art. 110

(Abrogazioni e modifiche)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
3. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97, l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103, il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115, l'articolo 454, del codice civile.
4. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e "anche".
a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficiale dello stato civile competente";
b) il comma 6 è abrogato;
c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto di nascita.".
7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5 dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

FASSINO, Ministro della giustizia

BIANCO, Ministro dell'interno Visto il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000

Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 13

Note all'art. 110:
- Il titolo del regio decreto n. 1238/39 è riportato nella nota precedente.
- La legge 14 aprile 1982, n. 164 reca: "Norme in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".