stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1987, n. 536

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 (in G.U. 01/03/1988, n.50). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2022)
Testo in vigore dal:  18-8-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1 luglio 1988.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.
4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi. (1a)
5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La società INSAR S.p.a. è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e dall'articolo 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, fino al 31 dicembre 1989.
7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 4 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.
9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:
a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitali della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;
b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.
11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, nonché per le imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia anche i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1 febbraio 1988.
13-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8.
14. A decorrere dal 1 gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate, sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU, i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse la riscossione avviene, in una unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limitatamente ai dati già dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresì valide le procedure di riscossione già vigenti in relazione a tali accertamenti.
15. A decorrere dal 1 gennaio 1986, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a euro 100.
((9))
16. Il massimale di cui al comma 15 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.
17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.
18. A decorrere dal 1 gennaio 1957, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
19. Nelle parole "assegni familiari" di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.
20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della normativa in materia di assegni familiari".
22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, gli importi dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonché delle anticipazioni erogate allo stesso titolo, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
24. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 31 dicembre 1988.
25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.
26. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1989, N. 262.
27. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.
28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.
30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.
31. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
---------------
AGGIORNAMENTO (1a)

Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il periodo di 12 mesi di cui al presente articolo, comma 4, è elevabile a 18 mesi.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)

La L. 15 luglio 2022, n. 106 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro".