Regione Toscana
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416
  Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.  
  Pubblicato in GU, n. 303 del 30/12/1989
  Vigente al 19/01/2008 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77  e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonchè di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:


   
 
[ Art. 1.  ] [1]  
 
 
 
Art. 1 

Rifugiati

 
  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722  , poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
 
  2.  Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
 
  3.  Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
 
  4.  Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:
   a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
   b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
   
[ c)  ] [4]  
   
[ d)  ] [5]  
[3]
 
  5.  Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora di tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato.  
 
[ ... ] [7]  
   
 
Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento[8]  
  [6]
 
  6.  Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4  e 5  e' ammesso ricorso giurisdizionale. [9]
 
 
[ 7.  ] [10]  
 
  8.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio e del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione di cui al comma 7.
 
  9.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore del lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
 
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  11.  I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.
[2]  
 
 
 
Art. 1-bis. 

Casi di trattenimento

 
  1.  Il richiedente asilo non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , nei seguenti casi:
   a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
   b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
   c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
 
  2.  Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
   a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
   b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
 
  3.  Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
 
  4.  Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all' articolo 14  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
 
  5.  Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
[11]  
 
 
 
Art. 1-ter. 

Procedura semplificata

 
  1.  Nei casi di cui alle lettere a)  e b)  del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.
 
  2.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all' articolo 1-bis, comma 2, lettera a)  , il questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
 
  3.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all' articolo 1-bis, comma 2, lettera b)  , il questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ; ove gia' sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
 
  4.  L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all' articolo 1-bis, comma 3  , equivale a rinuncia alla domanda.
 
  5.  Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523  .
 
  6.  La Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3  . La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale e' presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puo' tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.
[12]  
 
 
 
Art. 1-quater. 

Commissioni territoriali

 
  1.  Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3  , sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136  , da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effet i, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
 
  2.  Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
 
  3.  Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalita' di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 
  4.  Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998  , le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848  .
 
  5.  Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell' articolo 1-ter, comma 6  .
[13]  
 
 
 
Art. 1-quinquies. 

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 
  1.  La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136  , e' trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga composizione.
 
  2.  La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
 
  3.  Con il regolamento di cui all' articolo 1-bis, comma 3  , sono stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
[14]  
 
 
 
Art. 1-sexies. 

 

  Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati[16]
   
 
   
 
 

 
  1.  Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis  e 1-ter  . [21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. [36]
 
 
 
 
 
  3.  In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
   a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
   b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
   c)  determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e  1-ter  e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1  .
[40]
 
  4.  Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione  
  del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all' articolo 18 del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , [41]
   
 
  e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1  . Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
 
  5.  Il servizio centrale di cui al comma 4  provvede a:
   a)  monitorare la presenza sul territorio  
  dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario[43]
   
 
  ;
   b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
   c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
   d)  fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1  ;
   e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
 
  6.  Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
[15]  
 
 
 
Art. 1-septies. 

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

 
  1.  Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
   a)  le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all' articolo 1-sexies  e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
   b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
 
  2.  Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
  4.  Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
[45]  
 
 
 
[ Art. 2.  ] [46]  
 
 
 
[ Art. 2  ] [47]  
 
 
 
[ Art. 3.  ] [48]  
 
 
 
[ Art. 3  ] [49]  
 
 
 
[ Art. 4.  ] [56]  
 
 
 
[ Art. 4  ] [57]  
 
 
 
[ Art. 5.  ] [64]  
 
 
 
[ Art. 5  ] [65]  
 
 
 
[ Art. 6.  ] [66]  
 
 
 
[ Art. 7.  ] [67]  
 
 
 
[ Art. 7  ] [68]  
 
 
 
[ Art. 7-bis.  ] [77]  
 
 
 
[ Art. 8.  ] [78]  
 
 
 
[ Art. 9.  ] [79]  
 
 
 
[ Art. 9  ] [80]  
 
 
 
[ Art. 10.  ] [81]  
 
 
 
[ Art. 10  ] [82]  
 
 
 
[ Art. 11.  ] [83]  
 
 
 
[ Art. 11  ] [84]  
 
 
 
[ Art. 12.  ] [85]  
 
 
 
[ Art. 12  ] [86]  
 
 
 
[ Art. 13.  ] [87]  
 
 
 
[ Art. 13  ] [88]  
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39.  In vigore dal 01/03/1990

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2017

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 06/05/2017 al 21/10/2020

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 06/05/2017 al 04/10/2018

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2023

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterac, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 31/12/1989 al 26/03/1998

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332. In vigore dal 31/12/1989 al 22/08/1995

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332.  In vigore dal 23/08/1995

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma2, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 15/06/1993 al 26/03/1998

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998