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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190 (in G.U. 06/12/2008, n.286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2011)
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Testo in vigore dal:  7-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
Valutata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.
((Fino al 31 dicembre 2009,))
il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato
((. . .))
a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
((Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani.))
2.
((La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate))
sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione ((:
a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza.
3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualità di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 2008, N. 190.))
6.
((Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano))
le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
((
7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
))
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.